Sentenza giudiziaria:
Nella sentenza riportata, il Giudice ha accolto la mia opposizione ad un decreto ingiuntivo, per i seguenti motivi. Per i crediti "portabili", cioè per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, liquide ed esigibili, che devono essere adempiute al domicilio del creditore, la competenza territoriale spetta al foro del creditore. Infatti, secondo l'art. 20 c.p.c., "per le cause relative a diritti di obbligazione, è anche competente il Giudice del luogo in cui [...] deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio". E, per l'art. 1182, comma terzo, c.c., una "obbligazione avente per oggetto una somma di denaro" "deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza". Invece, per i "crediti chiedibili", quindi per le obbligazioni pecuniarie non liquide nè esigibili, che vanno adempiute al domicilio del debitore, la competenza territoriale spetta al foro del debitore. Infatti, per l'art. 1182, comma quarto, c.c., "negli altri casi, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore al tempo della scadenza". Per costante giurisprudenza di legittimità, costituisce obbligo pecuniario, liquido ed esigibile, da adempiere nel primo modo, solo il debito sorto originariamente come tale, come prestazione di una somma di denaro certa, derivando da contratto o titolo giudiziale che ne abbia stabilito misura e scadenza da principio. La ratio è che il debitore deve poter sapere con certezza, dall'inizio, se la prestazione è dovuta, i termini del pagamento e il suo ammontare. Beninteso, non devono esistere altri criteri di collegamento tra la causa e il foro prescelto dal creditore.