Avvocato Carlotta Bernardi a Vittorio Veneto

Carlotta Bernardi

Avvocato


Informazioni generali

Un breve curriculum. Mi sono laureata con 110/110 all'Università di Padova, a 24 anni, nel 2004. Svolta la pratica forense, ho conseguito il titolo professionale nel 2007 con il massimo dei voti. Dal 2008 svolgo attività come difensore d'ufficio. Dal 2009 tengo una rubrica giuridica fissa su un periodico locale. Dal 2010 sono titolare di uno studio legale in proprio ove attualmente mi avvalgo della collaborazione di altre tre persone. Per passione opero prevalentemente nel settore del diritto penale (anche societario), ma mi occupo anche, nel diritto civile ad es., di recupero crediti, diritto di famiglia, privacy, diritto bancario.

Esperienza


Diritto penale

Il diritto penale è da sempre la mia passione: mi occupo di difese in processi penali, sia per nomina fiduciaria, sia quale avvocato iscritto alle liste dei difensori d'ufficio dal 2008. L'impegno è quello di scegliere con il cliente la strategia difensiva più adatta per ogni processo penale. Ci occupiamo anche di diritto penale societario o dell'economia, ovvero di tutti i reati che possono emergere nella vita quotidiana di un'azienda o impresa. Puntiamo a gestire e prevenire il rischio penale d'impresa, con consulenze legali per la redazione e adozione dei MOG, Modelli previsti dal d.lgs. n. 231/2001.


Privacy e GDPR

Mi sto attualmente occupando in modo approfondito di privacy e delle questioni relative all'applicazione del GDPR: proponendo ai clienti (sia aziende che persone fisiche, ad es. professionisti, che trattano dati personali) un'assistenza ad ampio raggio, che aiuti nella redazione di tutti i documenti necessari e obbligatori in materia: non solo il consenso e l'informativa, ma anche la valutazione di impatto in merito ai rischi, il codice di condotta, le nomine o i contratti con i responsabili e gli autorizzati al trattamento dati, il registro di tutte le attività svolte, oltre che, se necessario, la notifica di eventuali violazioni.


Diritto bancario e finanziario

Soprattutto in questi anni mi occupo sempre più spesso di diritto bancario e finanziario. Specialmente, anzitutto, di vizi nei contratti bancari (mutui, prestiti e finanziamenti da un lato, conti correnti dall'altro): ho approfondito le note questioni dell'anatocismo, usura o comunque interessi ultralegali, della capitalizzazione periodica/ trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto, delle spese fisse di chiusura periodica/ trimestrale del conto. In secondo luogo, sul piano degli investimenti, mi sono concretamente occupata della tutela degli azionisti e obbligazionisti delle banche popolari venete.


Altre categorie:

Recupero crediti, Diritto di famiglia, Diritto tributario, Immigrazione e cittadinanza, Edilizia ed urbanistica.


Referenze

Pubblicazione legale

UN DECRETO PENALE DI CONDANNA... E ADESSO? Forse non tutti sanno che... verità e "falsi miti" in materia

Editoriale Il Quindicinale S.r.l.

Un mio articolo pubblicato su "Il Quindicinale" n. 833 del 24.10.2013. Una piccola "road map" per orientarsi di fronte ad un decreto penale di condanna.

Pubblicazione legale

LA RIABILITAZIONE PENALE: BREVE VADEMECUM. Un modo per far tornare la fedina penale pulita, come per gli incensurati

Editoriale Il Quindicinale S.r.l.

Un mio articolo pubblicato su "Il Quindicinale" n. 961 del 04.07.2019. Si tratta di un breve vademecum alla riabilitazione penale, la quale è una procedura che, di regola, estingue le pene accessorie e gli effetti penali della condanna.

Sentenza giudiziaria

Nullità degli atti del giudizio penale per omessa traduzione, anche in caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (che non implica alcuna rinuncia alla traduzione)

C. App. Venezia, sent. 25.11.2019 n. 4473 (dep. 02.01.2020)

In primo grado, quale difensore d'ufficio, avevo tempestivamente eccepito la nullità del decreto che disponeva il giudizio, per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato, il quale non conosceva invece l'italiano; ma l'eccezione è stata rigettata. Essa è stata invece accolta dalla Corte d'Appello, in secondo grado, con conseguente dichiarazione di nullità anche della sentenza di primo grado e restituzione degli atti al G.U.P. presso il Tribunale. Infatti si è ritenuto che, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità, sussiste l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p., anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. Ciò in quanto l'elezione di domicilio presso un difensore attiene soltanto alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 48916 del 28.09.2016). Si è altresì precisato che l'obbligo di tradurre gli atti per l'imputato alloglotta è escluso se egli ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia, poichè grava sul difensore di fiducia, ma non anche su quello d'ufficio, l'obbligo-onere di tradurre gli atti nell'eventuale diversa lingua del cliente alloglotta o, almeno, di farne comprendere allo stesso il significato (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 57740 del 06.11.2017).

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Studio Legale Avv. Carlotta Bernardi
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