Avvocato Carola Ferraris a Milano

Carola Ferraris

Specializzata in Diritto del Lavoro


Informazioni generali

Nell’ottobre 1996, l’Avv. Carola Ferraris apre il proprio studio in Milano, Viale Monte Nero n. 80 (Piazza 5 Giornate). L’Avv. Carola Ferraris è specializzata in diritto del lavoro ed è Patrocinante in Cassazione, socia AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani, socia AIDP, Associazione Italiana per la Direzione del Personale e Partner24Ore.ilsole24ore. Lo Studio è specializzato nell’assistenza e consulenza legale sia giudiziale che stragiudiziale a Società, Top Manager, Dirigenti Dipendenti per individuare le migliori soluzioni giuslavoristiche. Ogni problematica viene seguita accuratamente.

Esperienza


Diritto del lavoro

Aree di competenza • Assistenza nella nomina e nella revoca di amministratori • Assistenza nella costituzione di rapporti di lavoro dirigenziale, contratti di assunzione di Dipendenti • Predisposizione di patti di non concorrenza e piani di stock option • Azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci • Trattative concernenti risoluzioni dei rapporti di lavoro con Dirigenti e Dipendenti • Gestione delle fasi di crisi del rapporto di amministrazione o di lavoro con i Dirigenti • Trattative stragiudiziali e Contenzioso giudiziale.


Mobbing

L'avv. Ferraris ha tutelato Dirigenti e Dipendenti da svariate forme di mobbing sul lavoro, a mero titolo esemplificativo, mancata assegnazione dei compiti lavorativi, inattività forzata, esclusione reiterata dal partecipare a riunioni aziendali, a iniziative formative o di aggiornamento professionale, interruzione di ogni forma di comunicazione necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa, diniego di permessi. Ha assistito Aziende nella condivisione di piani antimobbing per affrontare le segnalazioni di comportamenti vessatori. Viene sempre data primaria importanza ad un tentativo stragiudiziale della controversia.


Licenziamento

L'avv. Ferraris ha assistito innumerevoli clienti che hanno subito un licenziamento illegittimo, ottenendo la reintegra nel precedente posto di lavoro o in alternativa un ottimo risarcimento del danno. Ha seguito innumerevoli casistiche di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo. La maggior parte delle controversie sono state risolte stragiudizialmente senza necessità di promuovere alcun giudizio innanzi al Tribunale del lavoro.


Altre categorie:

Cassazione.


Referenze

Pubblicazione legale

Il demansionamento

Pubblicato su IUSTLAB

Il mutamento di mansioni A decorrere dal 25 giugno 2015 nei confronti di tutti i lavoratori subordinati si applica il nuovo art. 2103 cod.civ., così come modificato dal D.Lgs. 81/2015. Il “vecchio” articolo 2103 consentiva il mutamento “orizzontale” di mansioni a patto che le mansioni precedenti e quelle nuove fossero equivalenti: ovverosia di pari contenuto e valore professionale delle mansioni precedenti. Pertanto, nell’ipotesi di contestazione da parte del lavoratore, il giudice, per accertare la legittimità della modifica unilaterale da parte del datore di lavoro, non si limitava a verificare l’eguaglianza retributiva e la riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello di inquadramento contrattuale, ma verificava anche l’equivalenza professionale. Le nuove mansioni potevano considerarsi equivalenti alle ultime svolte soltanto ove risultasse tutelato il patrimonio professionale del lavoratore. Il superamento dell’equivalenza con il JOBS ACT Nella sua vigente formulazione, l’art. 2103 cod.civ. prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte . Pertanto, non si fa più riferimento al requisito dell’equivalenza tra le ultime mansioni svolte e quelle di nuova assegnazione: al datore di lavoro è attribuita la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale. In sintesi, se secondo il contratto collettivo il mutamento di mansioni non comporta alcuna variazione di livello e categoria, non sussiste alcun limite nell’assegnazione di nuove mansioni ad eccezione della non discriminazione. Il criterio di classificazione dei dipendenti, indicato nel contratto collettivo applicato dall’azienda, assume un ruolo primario, in quanto diventa il parametro di riferimento per valutare la legittimità del provvedimento di modifica delle mansioni. In sostanza, la mobilità orizzontale è legittima nel rispetto di un criterio di equivalenza formale con la conseguenza che il lavoratore potrà essere assegnato a tutti i compiti ricompresi nel livello di inquadramento, per quanto espressione di una professionalità eterogenea. In tal modo, si passa dalla tutela dello specifico bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite ad una tutela della professionalità intesa in senso più generico. La modifica dell’art. 2103 cod. civ. ha introdotto delle cause giustificatrici del demansionamento che sono tre: le prime due sono qualificabili come casi di demansionamento “unilaterale”, mentre la terza coincide con il cd. demansionamento “consensuale”. Per quanto riguarda le ipotesi di demansionamento unilaterale, è permesso al datore di lavoro lo spostamento del dipendente a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore in caso di modifica degli assetti organizzativi dell’azienda, purché siano rispettati alcuni limiti quali la immodificabilità della categoria legale, l’appartenenza delle nuove mansioni al solo livello di inquadramento contrattuale immediatamente inferiore e la conservazione della retribuzione. Con il demansionamento consensuale, il datore di lavoro e il lavoratore possono accordarsi per modificare in pejus le mansioni, la categoria, il livello di inquadramento e la relativa retribuzione del lavoratore medesimo. Tale ipotesi di demansionamento è consentita senza i limiti previsti per quelle unilaterali: il lavoratore può essere adibito a mansioni appartenenti a una categoria legale inferiore e anche a più livelli inferiori di inquadramento e ricevere una retribuzione inferiore a patto che l’accordo sia raggiunto nelle sedi di cui all’art. 2113, comma 4 c.c. (ITL, sede sindacale e giudiziaria, commissioni di certificazione) e a condizione che la modifica abbia uno dei seguenti scopi, ovverosia salvaguardare il posto di lavoro del dipendente, acquisire una diversa professionalità, migliorare le sue condizioni di vita. Se subite un demansionamento sul posto di lavoro, lo Studio Legale sarà in grado di assisterVi in questo campo, poiché è specializzato in diritto del lavoro e fornisce un’assistenza legale approfondita e completa. Potete rivolgervi all’avvocato Carola Ferraris, giuslavorista, che segue ogni caso personalmente con la massima attenzione ed è esperta nella gestione di contenziosi in materia di diritto del lavoro.

Titolo professionale

Socia aidp

Associazione Italiana per la Direzione del Personale - 1/2012

Faccio parte del network AIDP che è un’associazione apolitica e senza fine di lucro che riunisce tutti coloro che operano nel nostro Paese in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell’area del Personale di aziende e che si occupano delle problematiche del rapporto “Persona e Lavoro” in qualità di professionisti, ricercatori e accademici.

Titolo professionale

Socia agi

Avvocati Giuslavoristi Italiani - 1/2018

Ho ottenuto il riconoscimento di socia AGI sin dal 2018: - per anzianità di iscrizione all'albo dell'ordine degli avvocati di Milano dal 1995, - per lo svolgimento con competenza, correttezza e probità, in modo continuativo, assiduo e prevalente della mia attività nell’ambito del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale dal 1995. - per la presentazione di tre Associati dell’Associazione, di cui uno membro del Consiglio Esecutivo Regionale o del Consiglio Esecutivo Nazionale, altamente specializzati in diritto del lavoro.

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Lo studio

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