Avvocato Casimiro Nigro a Parma

Casimiro Nigro

Avvocato civilista a Parma

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Recupero crediti

Scritto da: Casimiro Nigro - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

L’attività di recupero credito tende ad ottenere il pagamento da parte del debitore inadempiente; essa si esplica normalmente prima in via stragiudiziale e qualora questa abbia avuto esito negativo si procede in via giudiziale.

In via stra-giudiale, l’attività di recupero credito consiste sostanzialmente in una diffida ad adempiere, a mezzo di lettera raccomandata , con il quale si intima  al debitore di pagare la somma dovuta entro un termine determinato. Decorso inutilmente tale termine, si procederà ad un’azione giudiziaria a suo carico e con l’addebito di tutti i maggiori oneri.

In via giudiziale, per il recupero del credito si può procedere mediante il deposito di un ricorso per ingiunzione: tale procedimento è sommario consentendo in tempi abbastanza brevi di ottenere un titolo esecutivo per agire in via esecutiva contro il debitore insolvente.

Predetto procedimento è però esperibile solo in determinate condizioni: ai sensi dell’art. 474 c.p.c., il credito deve essere certo (cioè dev’essere provato per iscritto mediante contratti, fatture, o altra documentazione), liquido (cioè sicuro nel suo ammontare) ed esigibile (il termine di pagamento deve essere già scaduto).

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.

In caso non sussistono queste condizioni, sarà necessario agire per le vie ordinarie, cioè mediante procedimento ordinario con all’esito una sentenza, volto ad accertare l’esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all’adempimento. Anche in questo caso l’azione è diretta ad ottenere un titolo esecutivo (cioè la sentenza), ma i tempi sono più lunghi.

Infine, nell’ipotesi in cui il debitore fallisca, sarà necessario immettersi nella procedura fallimentare, partecipando così alla distribuzione del ricavato dell’utile della società


Avv. Casimiro Nigro - Avvocato civilista a Parma

Sono Casimiro Nigro, avvocato del Foro di Parma, mi occupo di diritto civile e di diritto famiglia, sia stragiudiziale che contenzioso per persone fisiche e per imprese. Da sempre oltre a un'accurata preparazione giuridica, uno dei miei principali interessi è quello di stabilire un rapporto personale e diretto con i miei clienti, cercando ogni volta di trovare la miglior soluzione del caso. La mia concretezza ed il mio impegno hanno reso molti clienti pienamente soddisfatti del mio operato, tanto che sono al loro fianco da alcuni decenni.




Casimiro Nigro

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi sono occupato di molte controversie di separazione personale dei coniugi e di divorzio. Ho imparato ad instaurare un rapporto fiduciario con il mio assistito, particolarmente importante in una fase delicata come questa, in modo da meglio esprimere le sue necessità di fronte al giudice e alla controparte. Ho avuto modo di seguire tanti casi con il coinvolgimento di figli minori.


Separazione

Negli anni ho assistito tanti casi di separazione, specialmente alla presenza di figli minori, interesse prioritario in questo tipo di casi. La risoluzione delle questioni umane prima che giuridiche è fondamentale. Al fine di comprendere a fondo le dinamiche familiari non solo da un punto di vista legale ma anche pratico ho l'opportunità di collaborare con psicologi esperti del settore. Fornisco sia assistenza per separazioni congiunte che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso.


Eredità e successioni

Mi occupo di molte questioni successorie; a titolo di esemplificativo: redazione e presentazione della dichiarazione di successione a fini fiscali, azioni di riduzione e impugnazione di testamenti, divisione di patrimoni in comunione tra eredi, accettazioni con il beneficio di inventario e rinunce all'eredità.


Altre categorie:

Divorzio, Diritto civile, Sfratto, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto aeronautico, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Recensione positiva

Competente, disponibile

6/2020 - Giorgio Cofone

Mi sono affidato all'avv. nigro per una separazione molto complicata ed è stato molto disponibile per la difficile situazione. Alla fine è riuscito a risolvere la mia separazione indolore . Molto competente e professionale.

Recensione positiva

Avvocato professionale e chiaro

1/2021 - Francesco La Penna

ringrazio l'avvocato Nigro che ha risolto il mio problema matrimoniale non solo, in tempi veloci. Un avvocato chiaro e concreto.

Pubblicazione legale

La separazione personale dei coniugi

Pubblicato su IUSTLAB

La separazione legale comporta l’interruzione di alcuni effetti propri del matrimonio -si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione-, non ponendo però fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Altri effetti, invece, residuano, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell’interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole). La separazione, a differenza del divorzio, ha inoltre carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa ex art. 154 c.c. Per rendere formale la riconciliazione, oltre all’accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un’apposita dichiarazione. Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la c.d. separazione di fatto . La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria, l’allontanamento di uno dei due coniugi dall’abitazione familiare o l’instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale. A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. Tra i principali ambiti nei quali si manifestano mutamenti della situazione giuridica si segnalano:1) l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento; 2) l’assegnazione della casa familiare; 3) il diritto agli alimenti per l’ex coniugi; 4) il diritto al mantenimento per l’ex coniuge; 5) le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i diritti successori; – Separazione consensuale La separazione consensuale è l’istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi. La separazione consensuale non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione: diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale. I coniugi devono comparire personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il Presidente del Tribunale può adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti. È da questa data che decorre il termine di tre anni per poter richiedere il divorzio. Successivamente, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il tribunale dispone con decreto l’omologazione delle condizioni, così determinando di diritto la separazione. Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli. – Separazione giudiziale La separazione giudiziale si fa ricorso nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e non può pertanto addivenirsi ad una separazione consensuale. La separazione giudiziale può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi. Diversamente dalla separazione consensuale, quella giudiziale presuppone lo svolgimento di un processo vero e proprio, con il conseguente obbligo di incaricare un difensore diverso per ogni coniuge. I presupposti della pronuncia di separazione giudiziale sono previsti dall’art. 151 c.c. e si traducono nel verificarsi di fatti che, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, sono tali da “rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” o da “recare grave pregiudizio all’educazione della prole”. Il codice civile non specifica né elenca la natura e le caratteristiche dei fatti , lasciando così intendere che qualsiasi circostanza che sia incompatibile con il protrarsi della convivenza e dell’unità famigliare conferisce il diritto a domandare la separazione. Si dovrà comunque trattare di atti connessi alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e sanciti nell’art. 143 c.c.: obbligo reciproco alla fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione. Una importante novità legislativa introdotta dal D.L. 14.03.2005 n. 35 convertito nella Legge 14.05.2005 n. 80, è quella dell’obbligo di allegare le ultime dichiarazioni dei redditi presentate da entrambi. Inoltre, con riguardo ai provvedimenti da assumere in favore dei figli, il riformato art. 155 codice civile ha previsto la facoltà per il giudice di disporre un accertamento avvalendosi della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi, ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate. In caso di separazione giudiziale è possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto. Nel caso in cui l’addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi non ha diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.

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Lo studio

Casimiro Nigro
Via Giuseppe Verdi, N.9
Parma (PR)

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