Pubblicazione legale:
La Corte di Cassazione, già nell’anno 2014 con sentenza n. 23017, si era pronunciata affermando che i regali al figlio non sostituiscono o riducono l’assegno di mantenimento stabilendo che si configura comunque il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche quando il genitore si limiti ad effettuare versamenti o regalie occasionali che non sono non adeguate a soddisfare le esigenze primarie e quotidiane del minore. L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice non può essere sostituito da elargizioni fatte direttamente al figlio sotto forma di regali anche di valore o da somme di denaro consegnate “brevi manu” in modo occasionale. Recentemente, la Cassazione con sentenza n. 15785/2025 ha confermato l’inderogabilità dell’obbligo di mantenimento economico e sottolineato che la valutazione dell’offensività del reato di omesso versamento dell’assegno di mantenimento deve essere condotta in maniera rigorosa, tenendo conto del “best interest of the child”, ovvero, il superiore interesse del minore, principio primario sia nell’ordinamento interno sia in quello internazionale.
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