Avvocato Chiara Baldascini a Milano

Chiara Baldascini

Avvocato esperto nel diritto di famiglia

Informazioni generali

Chiara Baldascini è un avvocato civilista, patrocinante in Cassazione e svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti i campi del diritto civile e nell'ambito del diritto di famiglia e dei minori; separazione e divorzio; affidamento condiviso; negoziazione assistita; opposizione al riconoscimento del figlio; modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento minori; separazione consensuale e giudiziale; divorzio giudiziale e consensuale; modifica delle condizioni di separazione e divorzio; ricorso per affidamento dei minori; convivenza di fatto e sua tutela, amministrazione di sostegno

Esperienza


Diritto di famiglia

Opero prevalentemente nell'ambito del diritto di famiglia


Eredità e successioni

Mi occupo di successioni, liti tra eredi, divisioni ereditarie, rinuncia all'eredità


Separazione

Mi occupo di separazione consensuale e giudiziale, divorzio congiunto e giudiziale; affidamento e mantenimento dei figli; revoca assegno di mantenimento figli maggiorenni; modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento minori; riconoscimento figli naturali e opposizione al riconoscimento; tutela della convivenza di fatto


Altre categorie

Diritto civile, Recupero crediti, Locazioni, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Unioni civili, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Pignoramento, Contratti, Diritto tributario, Sovraindebitamento, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto condominiale, Sfratto, Multe e contravvenzioni, Tutela degli animali, Diritti umani, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione.



Credenziali

Pubblicazione legale

Pretium doloris, cos’è?

I genitori hanno sempre l’obbligo di mantenere i figli ed il giudice potrà stabilire la spettanza e la consistenza dell’assegno di mantenimento in sede di separazione, divorzio ed anche in sede di regolamentazione dell’affidamento dei figli naturali (nati dall’unione di coppie di fatto). In questi casi l’assegno di mantenimento è corrisposto dal genitore non collocatario del minore e ciò perché, tramite l’assegno, andrà ad assolvere il suo dovere di mantenimento. Quando un genitore non versa il mantenimento per il figlio, nonostante vi sia un provvedimento giudiziale che lo dispone, il genitore beneficiario dell’assegno presso cui vive il figlio minore, potrà, oltre a recuperare forzosamente il mantenimento impagato dall’altro genitore, altresì, chiedere il risarcimento del danno costituito dal pretium doloris, ossia la sofferenza, il grave disagio e l’apprensione provata in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento. Il genitore collocatario, quindi, ha diritto ad essere risarcito non solo per le spese sostenute per il figlio, con conseguente contrazione della sua qualità di vita, ma anche per i danni morali subiti. Con la sentenza n. 11518 del 29 marzo 2022, la Cassazione ha disposto, infatti, che all’ex coniuge che non riceve l’assegno spetta anche il risarcimento per il danno non patrimoniale per l’ansia, l’incertezza economica e mentale causate dal mancato introito.

Pubblicazione legale

L'assegno di mantenimento è compensabile?

Il soggetto obbligato al versamento del mantenimento non può, senza un provvedimento giudiziale, decidere di non versare l’assegno facendo valere un contro credito e sospenderne il relativo pagamento. La tutela del beneficiario dell’assegno di mantenimento e delle sue necessità di vita è considerata prevalente. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 43180/2024) ha esaminato una tematica ricorrente in materia di diritto di famiglia e penale: la possibilità o meno di estinguere il proprio debito conseguente al mancato pagamento del mantenimento tramite compensazione con un proprio contro credito nei confronti dell’ex coniuge. La Corte ha stabilito che tale compensazione non è legittima, di conseguenza, ha confermato la rilevanza penale della condotta omissiva, richiamando un importante principio stabilito dalle Sezioni Unite Civili (sentenza n. 32914/2022) secondo cui l’assegno di mantenimento, sia in sede di separazione che di divorzio, assolve a una funzione “latamente alimentare” o “assistenziale”. Proprio per questa sua funzione, l’assegno è impignorabile e non compensabile.

Pubblicazione legale

I regali al figlio sostituiscono l'obbligo di mantenimento disposto dal Giudice?

La Corte di Cassazione, già nell’anno 2014 con sentenza n. 23017, si era pronunciata affermando che i regali al figlio non sostituiscono o riducono l’assegno di mantenimento stabilendo che si configura comunque il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche quando il genitore si limiti ad effettuare versamenti o regalie occasionali che non sono non adeguate a soddisfare le esigenze primarie e quotidiane del minore. L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice non può essere sostituito da elargizioni fatte direttamente al figlio sotto forma di regali anche di valore o da somme di denaro consegnate “brevi manu” in modo occasionale. Recentemente, la Cassazione con sentenza n. 15785/2025 ha confermato l’inderogabilità dell’obbligo di mantenimento economico e sottolineato che la valutazione dell’offensività del reato di omesso versamento dell’assegno di mantenimento deve essere condotta in maniera rigorosa, tenendo conto del “best interest of the child”, ovvero, il superiore interesse del minore, principio primario sia nell’ordinamento interno sia in quello internazionale.

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