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L’amministratore di sostegno (ADS) - Domande e risposte

Scritto da: Chiara Medinelli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’amministratore di sostegno è la persona che aiuta chi si trova in condizioni – anche solo temporanee – di infermità fisica o psichica. Il soggetto assistito mantiene la propria autonomia seppur necessiti di aiuto per cose ben determinate.

Pensiamo ad un anziano che non riesce più a gestire le quotidiane fac­cende burocratiche (come pagare le bollette e gestire la sua pensione) o a soggetti alcolisti che non ri­escono ad amministrare le loro attività o, ancora, un malato terminale, che vuole affi­dare a una persona di fiducia le scelte sulle sue cure mediche.

Chi può sostituire questi soggetti nelle attività che non riescono più a compiere?

L’amministratore di so­stegno. 

L’amministrazione di sostegno è un istituto che lascia all’anziano o al soggetto comunque bisognoso di qualche aiuto comunque una certa autonomia.

Con l’amministrazione di sostegno, ci si pone il fine di  intaccare il meno possi­bile la possibilità di agire definendo, ca­so per caso, l’aiuto di cui si ha bisogno La differenza rispetto a interdizione e inabilitazione è evidente, in cui la possibilità di deci­dere della persona assistita è davvero molto limitata. 
Spesso si ricorre all’amministrazione di sostegno anche quando il soggetto a molti parenti che possono occuparsi di accudirlo a livello fisico ma non riescono a stare dietro alle faccende burocratiche (soprattutto in caso di patrimoni ingenti).

Chi può chiedere l’amministratore di sostegno?

Oltre alla persona stessa che ha bisogno di assistenza, possono richiedere l’assistenza di un amministratore di sostegno il coniuge o il convivente, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) gli affini entro il secondo grado (suoceri e cognati).

La procedura

I tempi sono molto stretti: per legge, la pratica dovrebbe concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda, anche se non sempre è così e spesso i tribunali vanno un po’ a ruota libera. Ecco, comunque, le tappe da seguire:

  • Si deve presentare la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno al giudice tutelare dell’area di residenza o domicilio, oppure di dimora abituale (come la clinica in cui si è in cura) di chi dovrà essere assistito. E’ necessaria una marca da bollo da 8 €.
  • Il Giudice fissa un’udienza in cui verificherà di persona i bisogni del soggetto. Se serve una consulenza tecnica ed ulteriori verifiche, può anche nominare un amministratore provvisorio.
  • L’amministratore di sostegno verrà infine nominato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con un decreto in cui si indicherà la durata dell’incarico, gli atti in cui l’amministratore deve sostituire o affiancare la persona ed i limiti.

Chi può fare l’amministratore di sostegno?

A scegliere l’amministratore di sostegno è, innanzitutto, la persona stessa che ne ha bisogno. Ma se non si trova nelle condizioni di farlo e non lo ha fatto in precedenza, viene scelto - preferibilmente - tra i suoi familiari, secondo un certo ordine: il coniuge, la persona con cui convive stabilmente e i parenti en­tro il quarto grado. In alternativa il giudice può scegliere un’altra persona che considera idonea in appositi elenchi tenuti presso il Tribunale.

 



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Chiara Medinelli

Esperto in diritto del consumatore e diritto del lavoro