Avvocato Chiara Medinelli a Genova

Chiara Medinelli

Esperto in diritto del consumatore e diritto del lavoro


Informazioni generali

L'Avv. Chiara Medinelli si occupa di diritto civile e diritto del lavoro. Negli anni si è occupata molto di tutela del consumatore, diritto del lavoratore. Ritiene che alla base di ogni vertenza in particolare nel settore del diritto del consumatore si debba mediare interessi diversi, agevolando le conciliazioni. Si possono trovare soluzioni in tempi rapidi e con inferiori costi con le procedure di conciliazione di cui si occupa da anni. Il fatto di frequentare spesso determinati ambienti aiuta senz'altro l'avvocato anche nella buona riuscita della conciliazione essendo ormai abituata a interfacciarsi con gli avvocati dei gestori.

Esperienza


Licenziamento

Una delle casistiche maggiori del diritto del lavoro è sicuramente legata ai licenziamenti. L'impugnazione del licenziamento deve avvenire entro 60 giorni in forma stragiudiziale (mediante lettera) e entro i successivi 180 giorni è possibile procedere con impugnazione del licenziamento in sede giudiziale.


Mobbing

In questi anni ho seguito diverse cause di mobbing per conto di lavoratori vessati sul luogo di lavoro, in particolare vittime di maltrattamenti psicologici. Si tratta di un tema molto delicato che va affrontato punto per punto. Spesso nell'istituto cd. "mobbing" si nascondono in realtà demansionamento e dequalificazione del lavoratore. Per questo è sempre necessario rivolgersi a un consulente del lavoro che possa valutare al meglio la situazione dal punto divista delle mansioni oltre che ad un medico legale che possa comprendere l'entità del danno biologico.


Diritto del lavoro

Nel periodo di pratica e negli anni successivi ho lavorato importante Law Firm specializzata in diritto del lavoro ove ho imparato a muovermi in questo settore. Negli anni ho accresciuto le mie conoscenze e capacità nel settore specifico, acquisendo molti clienti che seguo nelle vertenze di diritto di lavoro.


Altre categorie:

Diritto civile, Diritto di famiglia.


Referenze

Esperienza di lavoro

Avvocato Associate - Studio Legale Lablaw

Dal 4/2015 al 1/2020

Mi sono occupata di diritto del lavoro a tutto campo. Inizialmente mi sono occupata solo di diritto del lavoro lato datoriale, seguendo le società in tutte le necessità di gestione del personale. Col tempo ho acquisito molti clienti "lavoratori" che ho assistito e assisto avverso licenziamenti illegittimi o ai fini di ottenere differenze retributive mai riconosciute, recupero crediti per stipendi non pagati. Fornisco assistenza stragiudiziale per quanto attiene i provvedimenti disciplinari in particolare.

Pubblicazione legale

L’amministratore di sostegno (ADS) - Domande e risposte

Pubblicato su IUSTLAB

L’amministratore di sostegno è la persona che aiuta chi si trova in condizioni – anche solo temporanee – di infermità fisica o psichica. Il soggetto assistito mantiene la propria autonomia seppur necessiti di aiuto per cose ben determinate. Pensiamo ad un anziano che non riesce più a gestire le quotidiane fac­cende burocratiche (come pagare le bollette e gestire la sua pensione) o a soggetti alcolisti che non ri­escono ad amministrare le loro attività o, ancora, un malato terminale, che vuole affi­dare a una persona di fiducia le scelte sulle sue cure mediche. Chi può sostituire questi soggetti nelle attività che non riescono più a compiere? L’amministratore di so­stegno. L’amministrazione di sostegno è un istituto che lascia all’anziano o al soggetto comunque bisognoso di qualche aiuto comunque una certa autonomia. Con l’amministrazione di sostegno, ci si pone il fine di intaccare il meno possi­bile la possibilità di agire definendo, ca­so per caso, l’aiuto di cui si ha bisogno La differenza rispetto a interdizione e inabilitazione è evidente, in cui la possibilità di deci­dere della persona assistita è davvero molto limitata. Spesso si ricorre all’amministrazione di sostegno anche quando il soggetto a molti parenti che possono occuparsi di accudirlo a livello fisico ma non riescono a stare dietro alle faccende burocratiche (soprattutto in caso di patrimoni ingenti). Chi può chiedere l’amministratore di sostegno? Oltre alla persona stessa che ha bisogno di assistenza, possono richiedere l’assistenza di un amministratore di sostegno il coniuge o il convivente, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) gli affini entro il secondo grado (suoceri e cognati). La procedura I tempi sono molto stretti: per legge, la pratica dovrebbe concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda, anche se non sempre è così e spesso i tribunali vanno un po’ a ruota libera. Ecco, comunque, le tappe da seguire: Si deve presentare la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno al giudice tutelare dell’area di residenza o domicilio, oppure di dimora abituale (come la clinica in cui si è in cura) di chi dovrà essere assistito. E’ necessaria una marca da bollo da 8 €. Il Giudice fissa un’udienza in cui verificherà di persona i bisogni del soggetto. Se serve una consulenza tecnica ed ulteriori verifiche, può anche nominare un amministratore provvisorio. L’amministratore di sostegno verrà infine nominato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con un decreto in cui si indicherà la durata dell’incarico, gli atti in cui l’amministratore deve sostituire o affiancare la persona ed i limiti. Chi può fare l’amministratore di sostegno? A scegliere l’amministratore di sostegno è, innanzitutto, la persona stessa che ne ha bisogno. Ma se non si trova nelle condizioni di farlo e non lo ha fatto in precedenza, viene scelto - preferibilmente - tra i suoi familiari, secondo un certo ordine: il coniuge, la persona con cui convive stabilmente e i parenti en­tro il quarto grado. In alternativa il giudice può scegliere un’altra persona che considera idonea in appositi elenchi tenuti presso il Tribunale.

Caso legale seguito

Licenziamento ritorsivo

Licenziamento per giusta causa e insussistenza del fatto

Ho seguito personalmente un caso molto particolare di licenziamento per giusta causa di un lavoratore che in realtà veniva messo sotto forte pressione dal datore di lavoro. In particolare il soggetto in questione si trovava a dover fare moltissime ore di straordinario non pagato per andare incontro alle esigenze del direttore dell'ospedale in cui era impiegato. La giusta causa richiamata nella lettera di licenziamento era frutto della fantasia di controparte, di tale fatto è onerato della prova il datore di lavoro per legge. Il datore non potendo fornire alcuna prova è stato condannato a reintegrare il lavoratore.

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Lo studio

Chiara Medinelli
Via Fiasella 3/17
Genova (GE)

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