Avvocato Cinzia Picone a Palermo

Cinzia Picone

Avvocato e consulente legale


Informazioni generali

Sono avvocato con diversi anni di esperienza nel campo del contenzioso stragiudiziale e giudiziale e sono altresì consulente legale che opera in favore della pubblica amministrazione. Ho maturato esperienza nei settori dell’assistenza legale a enti pubblici e privati. Svolgo l’attività di avvocato nei settori del diritto civile e amministrativo. Svolgo di frequente attività di docenza per diversi enti, anche universitari, in materia di appalti pubblici, concessioni e procedure di gara nonché in materia di Fondi Strutturali e di Investimento Europei.

Esperienza


Diritto amministrativo

Svolgo attività di consulenza legale in materia di appalti pubblici e procedure di gara in favore della pubblica amministrazione.


Diritto civile

Ho una formazione civilistica, essendo da sempre appassionata di diritto civile e avendo altresì conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Palermo, discutendo una tesi in Diritto Processuale Civile. Da diversi anni mi occupo di diritto civile in campo stragiudiziale e del contenzioso giudiziale.


Tutela del consumatore

Da diverso tempo sono attenta alla tutela dei diritti del consumatore.


Altre categorie:

Marchi, Recupero crediti, Contratti, Risarcimento danni.


Referenze

Esperienza di lavoro

Consulente legale - Pubblica amministrazione

Dal 11/2022 - lavoro attualmente qui

Sono un consulente legale in materia di appalti pubblici e procedure di gara in favore della pubblica amministrazione.

Pubblicazione legale

Compravendita di immobile stipulata e non trascritta: opponibile al terzo

Salvis Juribus

Si tratta di un commento a una sentenza della Corte di Cassazione che si è espressa in merito all’opponibilità o meno al creditore, il quale abbia iscritto ipoteca su un immobile, dell’appartenenza del medesimo bene al fondo patrimoniale, qualora l’iscrizione sia successiva all’alienazione del bene ma anteriore alla trascrizione dell’atto di compravendita. I Giudici di legittimità hanno ribaltato la pronuncia della corte territoriale, giungendo a conclusioni opposte, mediante il ricorso al principio consensualistico in luogo di quello dell’anteriorità della trascrizione a fini dichiarativi. La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che, anche nell’ipotesi di mancata trascrizione, la banca, in virtù del semplice consenso delle parti contrattuali, possa giovarsi degli effetti favorevoli derivanti dalla stipula dell’atto di compravendita, statuendo, pertanto, l’inopponibilità al terzo dell’appartenenza dell’immobile al fondo patrimoniale.

Lo studio

Cinzia Picone
Via F. Guardione, 48
Palermo (PA)

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