Pubblicazione legale:
Per la Suprema Corte, durante l`evento epidemiologico che sta interessando il nostro Paese, torna a rivestire un ruolo fondamentale il principio di conservazione del contratto (articoli 1367 e 1467 c. 3 del Codice civile).
Secondo tale orientamento si privilegia la conservazione del contratto mediante revisione, rispetto alla caducazione del rapporto negoziale.
La Corte di Cassazione predilige dunque la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
Precisa infatti la Suprema Corte come sia l’equità ad obbligare i contraenti a riscrivere il contratto, in ossequio alla buona fede (articolo 1375).
Laddove le parti non dovessero accordarsi, saranno quindi i giudici a dover integrare i rapporti divenuti iniqui, utilizzando il meccanismo all’articolo 2932 del Codice civile, con «il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell’accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario».
Quindi per locazioni commerciali e affitti, laddove il canone sia divenuto sproporzionato in ragione del mutato contesto economico-sociale, si deve procedere a rinegoziarlo e qualora i locatori / concedenti si rifiutino, gli imprenditori potranno chiedere la modifica al giudice in base all’articolo 2932 del Codice civile.