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Avvocato Claudia Martina Venturino a Bomporto

Claudia Martina Venturino

Avvocato civilista

Informazioni generali

Lo Studio Legale dell' Avv. Claudia Martina Venturino, offre consulenza e assistenza legale specializzata nell'ambito del diritto civile, operando prevalentemente nell'ambito del recupero crediti e del diritto di famiglia. L'Avv. Claudia Venturino collabora inoltre con Il sole 24 ore come Esperta in recupero crediti ed esecuzioni forzate, oltre a scrivere per la rubrica "L'esperto risponde". Ricopre altresì il ruolo di arbitro presso la Camera Arbitrale Internazionale.

Esperienza


Diritto di famiglia

Fornisco abitualmente assistenza legale nell’ambito della diritto di famiglia, per quando riguarda diritti e doveri dei coniugi, questioni patrimoniali, adozioni, separazione e divorzio. Durante la mia carriera professionale ho seguito numerosi clienti che sono rimasti soddisfatti del mio operato, come dimostrano le referenze riportate su questa pagina.


Affidamento

Tratto in particolar modo di diritto di famiglia, assistendo i genitori durante le separazioni e i divorzi nelle controversie legate all’affidamento dei figli minori aiutandoli a creare le migliori condizioni per affrontare un’esperienza psicologicamente difficile, con gli strumenti adeguati, riuscendo a mantenere con i bambini il rapporto che si era costruito quando la famiglia era unita.


Separazione

Ho conseguito una particolare esperienza nel definire le separazioni sia consensuali che giudiziali. Le problematiche scaturenti dalla fine del rapporto coniugale comportano punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento dei minori e le questioni patrimoniali in punto di mantenimento.


Altre categorie

Divorzio, Matrimonio, Recupero crediti, Pignoramento, Sfratto, Diritto civile, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Si al pernottamento dal padre

Pubblicato su IUSTLAB

Per la Cassazione non rileva che il padre abbia taciuto di avere una nuova relazione, al fine di garantire una corretta regolamentazione del diritto di visita col figlio minore. Fin quando il figlio è piccolo potrebbe eventualmente essere confermato il mancato pernottamento presso la nuova residenza del padre ma, quando il figlio cresce, è necessario garantire il diritto alla bigenitorialità. Il giudice non può adottare provvedimenti restrittivi senza approfondire quelle che sono le necessità affettive del minore. Su tali presupposti non è stato considerato rilevante il comportamento del padre che tace alla moglie di avere una nuova relazione. Secondoo il Giudice tale comportamento, anche se superficiale, non può ledere il diritto di visita del minore.

Pubblicazione legale

Quantificazione del mantenimento del minore - chiarimenti dalla corte di cassazione -

Pubblicato su IUSTLAB

QUANTIFICAZIONE DEL MANTENIMENTO DEL MINORE - CHIARIMENTI DALLA CORTE DI CASSAZIONE - Illegittima la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minorenne solo perché, essendo di importo elevato, potrebbe determinare conseguenze diseducative per il destinatario - Questo è quanto chiarito dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza 13 gennaio 2021, n. 303. La Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla quantificazione del contributo a carico del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, ridotta dal Giudice di grado inferiore, in quanto ritenuto che un importo elevato avrebbe potuto determinare delle conseguenze diseducative nei confronti del minore. La Cassazione ha evidenziato che, nel rispetto del principio di mantenimento di cui all'art. 30 Costituzione, per calcolare l’ammontare del contributo del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, occorre far riferimento solo alle esigenze attuali dei figli in relazione al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori. Pertanto, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla determinazione dell’ammontare del contributo del mantenimento del figlio, dovrà considerare solo detti parametri, accertando che le esigenze del minore non risentano della posizione economico sociale del relativo genitore. Invero, ad avviso della Suprema Corte, il richiamo all’interesse morale di cui all’art. 337 ter, 2 c., c.c., non rileva né deve influenzare il giudice nella determinazione dell’assegno fissato a carico dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, cosicchè non deve essere esclusa l’assegnazione di una somma elevata a titolo di contributo, solo perché ciò causerebbe un effetto diseducativo sul destinatario. _____ Per qualsiasi chiarimento in punto di mantenimento della prole, puoi prendere contatti con lo scrivente Studio Legale che provvederà a fissare celermente un appuntamento, nel pieno rispetto delle esigenze del cliente. la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minorenne solo perché, essendo di importo elevato, potrebbe determinare conseguenze diseducative per il destinatario - Questo è quanto chiarito dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza 13 gennaio 2021, n. 303. La Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla quantificazione del contributo a carico del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, ridotta dal Giudice di grado inferiore, in quanto ritenuto che un importo elevato avrebbe potuto determinare delle conseguenze diseducative nei confronti del minore. La Cassazione ha evidenziato che, nel rispetto del principio di mantenimento di cui all'art. 30 Costituzione, per calcolare l’ammontare del contributo del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, occorre far riferimento solo alle esigenze attuali dei figli in relazione al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori. Pertanto, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla determinazione dell’ammontare del contributo del mantenimento del figlio, dovrà considerare solo detti parametri, accertando che le esigenze del minore non risentano della posizione economico sociale del relativo genitore. Invero, ad avviso della Suprema Corte, il richiamo all’interesse morale di cui all’art. 337 ter, 2 c., c.c., non rileva né deve influenzare il giudice nella determinazione dell’assegno fissato a carico dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, cosicchè non deve essere esclusa l’assegnazione di una somma elevata a titolo di contributo, solo perché ciò causerebbe un effetto diseducativo sul destinatario.

Recensione positiva

Un avvocato competente e disponibile in tempi brevi

8/2020 - Martina C.

Capacità, cordialità , competenza. Esperienza positiva in tempi brevi.

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