QUANTIFICAZIONE DEL MANTENIMENTO DEL MINORE - CHIARIMENTI DALLA CORTE DI CASSAZIONE - Illegittima la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minorenne solo perché, essendo di importo elevato, potrebbe determinare conseguenze diseducative per il destinatario -
Questo è quanto chiarito dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza 13 gennaio 2021, n. 303.
La Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla quantificazione del contributo a carico del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, ridotta dal Giudice di grado inferiore, in quanto ritenuto che un importo elevato avrebbe potuto determinare delle conseguenze diseducative nei confronti del minore.
La Cassazione ha evidenziato che, nel rispetto del principio di mantenimento di cui all'art. 30 Costituzione, per calcolare l’ammontare del contributo del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, occorre far riferimento solo alle esigenze attuali dei figli in relazione al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori.
Pertanto, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla determinazione dell’ammontare del contributo del mantenimento del figlio, dovrà considerare solo detti parametri, accertando che le esigenze del minore non risentano della posizione economico sociale del relativo genitore.
Invero, ad avviso della Suprema Corte, il richiamo all’interesse morale di cui all’art. 337 ter, 2 c., c.c., non rileva né deve influenzare il giudice nella determinazione dell’assegno fissato a carico dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, cosicchè non deve essere esclusa l’assegnazione di una somma elevata a titolo di contributo, solo perché ciò causerebbe un effetto diseducativo sul destinatario.
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Questo è quanto chiarito dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza 13 gennaio 2021, n. 303.
La Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla quantificazione del contributo a carico del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, ridotta dal Giudice di grado inferiore, in quanto ritenuto che un importo elevato avrebbe potuto determinare delle conseguenze diseducative nei confronti del minore.
La Cassazione ha evidenziato che, nel rispetto del principio di mantenimento di cui all'art. 30 Costituzione, per calcolare l’ammontare del contributo del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, occorre far riferimento solo alle esigenze attuali dei figli in relazione al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori.
Pertanto, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla determinazione dell’ammontare del contributo del mantenimento del figlio, dovrà considerare solo detti parametri, accertando che le esigenze del minore non risentano della posizione economico sociale del relativo genitore.
Invero, ad avviso della Suprema Corte, il richiamo all’interesse morale di cui all’art. 337 ter, 2 c., c.c., non rileva né deve influenzare il giudice nella determinazione dell’assegno fissato a carico dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, cosicchè non deve essere esclusa l’assegnazione di una somma elevata a titolo di contributo, solo perché ciò causerebbe un effetto diseducativo sul destinatario.
Lo Studio Legale dell' Avv. Claudia Martina Venturino, offre consulenza e assistenza legale specializzata nell'ambito del diritto civile, operando prevalentemente nell'ambito del recupero crediti e del diritto di famiglia. L'Avv. Claudia Venturino collabora inoltre con Il sole 24 ore come Esperta in recupero crediti ed esecuzioni forzate, oltre a scrivere per la rubrica "L'esperto risponde". Ricopre altresì il ruolo di arbitro presso la Camera Arbitrale Internazionale.
Lo studio assiste i clienti dalla fase di trattativa e negoziazione fino all’elaborazione dei testi contrattuali preliminari e definitivi, con riferimento a tutte le tipologie di contratti commerciali. L'Avv. Claudia Venturino ha avuto modo di consolidare tale materia, affiancando direttamente i clienti sia nella revisione che nella redazione di tali contratti.
Ho conseguito una particolare esperienza nel definire le separazioni sia consensuali che giudiziali. Le problematiche scaturenti dalla fine del rapporto coniugale comportano punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento dei minori e le questioni patrimoniali in punto di mantenimento.
Ho seguito divorzi sia congiunti che giudiziali, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La fine del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco consulenza e assistenza sia per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso.
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