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Avvocato Concetta Fanelli a Cerignola

Concetta Fanelli

Avvocato

Informazioni generali

Sono l'Avv. Concetta Fanelli. Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Foggia con una tesi in diritto del Lavoro e della Previdenza sociale dal titolo "Il riordino del sistema previdenziale agricolo". Avv. del Foro di Foggia, mi occupo di diritto civile, nello di diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale, Famiglia (separazioni e divorzi), Recupero Crediti, Bancario, Condominio e Immobiliare. Sono, inoltre, Segretario dell'INSGI - Istituto Nazionale Studi Giuridici Immobiliari, Istituto che si occupa della formazione in materia immobiliare (condominio, diritti reali, diritti agrari, ecc.).

Esperienza


Diritto del lavoro

Specializzata in Diritto del Lavoro, fin dalla pratica forense. Ho seguito tanti clienti rimasti soddisfatti del mio operato, sia durante le fasi stragiudiziali che giudiziali: vertenze, denunce di lavoro sommerso, differenze salariali e varie. Ho, inoltre, seguito con successo il recupero del TFR presso il Fondo di garanzia dell'Inps per lavoratori licenziati da aziende poi rivelatesi fallite e/o in liquidazione.


Previdenza

Nell'ambito previdenziale, mi occupo di cause contro l'Inps sia in materia assistenziale (indennità di accompagnamento, invalidità, inabilità, permessi ex. L. n. 104), che previdenziale (obblighi contributivi dei datori di lavoro). Ho maturato anche una certa esperienza per le cause contro l'Inail, per risarcimento danni da infortuni sul lavoro o malattie professionali e per gli obblighi contributi dei datori di lavoro.


Diritto immobiliare

Segretario Nazionale di INSGI - Istituto Nazionale Studi Giuridici Immobiliari che si occupa di formazione nel settore immobiliare per l'acquisizione di nuove competenze. A tal proposito, si offre consulenza giuridica specifica, di qualità e sempre al passo con le novità normative (bonus edilizi; sicurezza sui cantieri; normative in materia condominiale, agraria, ecc.)


Altre categorie

Domiciliazioni, Diritto assicurativo, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Investimenti, Usura, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto tributario, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto agrario, Tutela degli anziani, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Bonus edilizi: obbligo di applicazione dei ccnl del settore edile (art. 43 bis d.l. 25 febbraio 2022, n. 13) – entrata in vigore 27 maggio 2022

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BONUS EDILIZI: OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CCNL DEL SETTORE EDILE (ART. 43 BIS D.L. 25 FEBBRAIO 2022, N. 13) – ENTRATA IN VIGORE 27 MAGGIO 2022 Nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2022 è stato pubblicato il D.L. 25/02/2022, n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, confluito poi nella Legge n. 25 del 28 marzo 2022, c.d. Legge di conversione del Decreto sostegni - ter . Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché per incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tra le varie misure, il provvedimento introduce il nuovo comma 43 bis, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (c.d. Legge di bilancio 2022), concernente l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri temporanei e mobili dove si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus fiscali edilizi. CANTIERI COINVOLTI Rientrano nell’ambito applicativo della norma tutti e “cantieri temporanei o mobili”, intesi come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X al D.Lgs. 81/2008 (Testo unico della sicurezza) d’importo superiore ad € 70.000,00, ovvero: - lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici; - scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. BONUS COINVOLTI Rientrano nell’ambito applicativo della norma i lavori per: - Super Ecobonus e Super Sismabonus (Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico); - Bonus ristrutturazioni (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986); - Ecobonus ordinario (detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (Ecobonus)); - Sismabonus ordinario (Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione); - Bonus facciate (detrazioni fiscali per interventi di recupero delle facciate di edifici (Bonus facciate)); - Nuovo bonus 2022 Barriere architettoniche (Bonus fiscale 2022 interventi per l’eliminazione e superamento di barriere architettoniche); - Bonus mobili (art. 16 del D.L. 34/2020, comma 2); - Bonus “aree verdi” (art. 1 della L. 205/2017, commi 12-15); - Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del D.L. 34/2020). MODALITÀ APPLICATIVE I benefici di cui sopra, sono riconosciuti a condizione che: - nel contratto di appalto sia espressamente indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. 81/2015; - il CCNL indicato nel contratto di appalto deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori; - i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF di cui all’art. 32, D.Lgs. . 241/97), sono obbligati a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori; - l’Agenzia delle entrate per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. VIGENZA Tali nuovi obblighi, trovano applicazione per i lavori avviati a partire dal 27/05/2022, ovvero dal novantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta del D.L. 13/2022 in commento. Ultimo aggiornamento 15 maggio 2022

Titolo professionale

Corso di formazione esperti gestione procedure superbonus

INSGI - Istituto Nazionale Studi Giuridici Immobiliari - 5/2021

Obiettivo del corso è stato quello di fornire un aggiornamento teorico ed operativo agli interessati e agli addetti del settore della materia immobiliare, al fine di far acquisire ai corsisti le competenze necessarie per gestire le procedure per accedere ai benefici fiscali del 110% previsti dal Decreto “Rilancio” (art.119 e 121 del D.L. 34 2020, convertito nella legge 77-2020) e provvedimenti successivi. La tematica è multidisciplinare e interessa profili finanziari, fiscali, giuridici, tecnici e bancari. Il corso, rivolto ai professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, geometri, architetti, periti oltre a tutte le figure tecniche addette ai lavori), ai soggetti beneficiari dell’intervento (proprietari e tutte le altre categorie ammesse) ed agli amministratori di condominio e di patrimoni immobiliari.

Pubblicazione legale

Obbligo di repêchage

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L’obbligo di repêchage consiste nell’obbligo per il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, di vagliare tutte le possibilità di ricollocazione all’interno dell’azienda, del lavoratore in esubero o divenuto inidoneo alle mansioni assegnategli. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 33341/2022, ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, affermando che spettano al datore l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repêchage, quale requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul dipendente incomba l’onere di allegazione dei posti assegnabili. Se il lavoratore ha infatti l’onere di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, a quest’ultimo spettano quelli di allegazione di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, tra cui l’impossibilità del repêchage, vale a dire dell’inesistenza di altri posti in cui collocare il dipendente. Di fronte alla violazione di tale obbligo, va disposta la reintegrazione del lavoratore, sulla base anche di

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Lo studio

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Via Pietro Giannone, 55
Cerignola (FG)