Avvocato Cristina Materazzi a Lecco

Cristina Materazzi

Matrimonialista e divorzista - civilista

Informazioni generali

L'Avv. Cristina Materazzi esercita dal 1992 ed è titolare dello studio. Vanta lunga esperienza in diritto di famiglia, separazione e divorzio (consensuali e giudiziali), affidamento dei minori , determinazione degli aspetti economici nelle coppie di fatto; assiste le coppie nelle procedure di negoziazione assistita, e nei procedimenti relativi ai minori. L'avvocato presta la propria assistenza anche in regime di patrocinio a spese dello stato (gratuito patrocinio) . L'avvocato si occupa di diritto civile, codice della strada (patenti - sanzioni), trasporti (adr -eccezionali etc) risarcimento danni, locazioni, contratti .

Esperienza


Multe e contravvenzioni

Lo studio ha lunga esperienza in materia di trasporti, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa specifica in materia di trasporti merci : tempi di guida e di riposo, ADR, trasporti eccezionali ed in condizioni di eccezionalità, scorte, responsabilità vettoriale etc , sia per quanto all'aspetto sanzionatorio , verbali per violazioni , fermi amministrativi, ritiri patenti, sequestri. Lo studio è tempestivo nell'intervento e garantisce il deposito di ricorsi avverso contestazioni, fermi amministrativi e sequestri nello spazio di poche ore onde contenere al massimo il danno dovuto al fermo dell'attività professionale


Diritto di famiglia

La crisi famigliare rappresenta un momento di gravissimo stress emotivo . La presenza dei figli rappresenta un ulteriore motivo di difficoltà, e la situazione diviene davvero complessa quando oltre a problemi personali e psicologici, la coppia deve anche affrontare difficoltà e preoccupazioni economiche . L'esperienza maturata e gli approfondimenti frutto di studio, mi hanno aiutata a comprendere le complesse dinamiche, e mi consente di trovare forme più adeguate per aiutare le parti a superare le fasi della crisi, ed a mantenere il controllo e la serenità necessaria soprattutto nell'interesse dei figli.


Diritto civile

Come avvocato civilista mi occupo di tutti i problemi e le controversie inerenti il diritto civile e patrimoniale , come risarcimenti danni da sinistri stradali o altro, contratti , locazioni affitti, contratti e successioni . Opero anche in queste materie in regime di Patrocinio a Spese dello Stato .


Altre categorie

Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Incidenti stradali, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Diritto tributario, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Cassazione, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Titolo professionale

Mediatore civile e commerciale

645 srl di Roma - 11/2015

La mediazione civile e commerciale è un procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie, che avviene con l'assistenza di un mediatore, un professionista imparziale, ed un avvocato, che aiutano le parti a trovare un accordo amichevole. L'avvocato, anche mediatore, conosce ed utilizza le tecniche di risoluzione alternativa delle controversie, quindi si attiva attraverso dette tecniche, al fine di addivenire più facilmente alla risoluzione della controversia al fine di contenere i costi ed i tempi dei procedimenti avanti alla magistratura

Pubblicazione legale

Casa cointestata tra i coniugi assegnata al coniuge con figlio maggiorenne non autosufficiente.

Pubblicato su IUSTLAB

Quesito proposto: Cosa accade se la casa cointestata tra i coniugi viene assegnata al coniuge con figlio maggiorenne non autosufficiente. Esiste la possibilità di esigere un canone di utilizzo della quota? L'assegnazione deve essere valutata ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento? Risposta: L'assegnazione della casa coniugale è strettamente legata alla presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con il coniuge assegnatario. L'art. 337-sexies c.c. prevede che: "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli" La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla tutela dell'interesse della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta. In assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, l'assegnazione non può essere disposta e la casa resta soggetta alle norme sulla comunione. Nel caso in esame, la casa coniugale cointestata tra i coniugi ed è stata assegnata al marito, che vive con un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Se il figlio è maggiorenne ma non autosufficiente, l'assegnazione della casa al marito è legittima, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse del figlio. Per quanto riguarda la previsione di un canone a carico del marito per l'utilizzo della metà della casa, è importante considerare che l'assegnazione della casa coniugale incide si, sulla disponibilità economica del coniuge non assegnatario, ma è finalizzata alla tutela dell'interesse del figlio . Al momento solo parte minoritaria della giurisprudenza ha affermato che il godimento esclusivo della casa costituisce un valore economico di cui il giudice deve tener conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento .

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Lo studio

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