Avvocato Daniel Casarotto a Vicenza

Daniel Casarotto

Avvocato di diritto civile e del lavoro


Informazioni generali

Lo Studio offre prestazioni sempre ottimali, anche in presenza di situazioni di grande complessità e il Cliente trova un’attenzione e una cura personalizzata e una informativa costante rispetto all'andamento del proprio caso, anche con accesso diretto alla propria pratica via internet. Lo Studio assiste, sia nell’ambito giudiziale che stragiudiziale, clienti privati e aziende, con comprovata esperienza anche nel rapporto con gli Uffici Legali interni aziendali, nei settori del diritto civile, del lavoro, del diritto agrario. Quindi diritto di famiglia, successioni, diritti reali, della responsabilità civile ecc.

Esperienza


Diritto civile

Lo Studio ha da sempre trattato anche casi di particolare difficoltà e importanza, grazie anche al suo fondatore, il prof. Giangiorgio Casarotto, ordinario di diritto civile e agrario. Inoltre conta, oltre ai professionisti interni, su una strutturata ed efficace rete di collaborazioni esterne, anche universitarie.


Diritto del lavoro

Il diritto del lavoro è uno dei settori principali trattati dallo Studio sia dal lato dei lavoratori che da quello delle aziende, applicando le migliori strategie per la soluzione della problematica a seconda della situazione, sia che si tratti di ambito giudiziale che stragiudiziale. Licenziamenti, mobbing e discriminazioni, accertamenti della natura subordinata del rapporto, contratti di agenzia, sono a titolo esemplificativo alcuni dei settori ampiamente trattati. Lo Studio coopera inoltre stabilmente con i propri consulenti del lavoro, per offrire così una analisi completa e in ogni ambito del singolo caso.


Diritto agrario

Il prof. Giangiorgio Casarotto, ordinario di diritto civile e di diritto agrario, è l'esperto di Studio del settore. E’ autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche nei settori del diritto civile e del diritto agrario. Particolare attenzione è dedicata, anche con pubblicazioni monografiche, ai diritti di prelazione, anzitutto agraria, ma anche urbana, successoria e societaria. Ha partecipato, ripetutamente anche come relatore, a numerosi Convegni scientifici nazionali e internazionali.


Altre categorie:

Cassazione, Licenziamento, Recupero crediti, Risarcimento danni, Domiciliazioni, Diritto di famiglia, Contratti, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Locazioni, Sfratto, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Pignoramento, Diritto penale, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Diritto dell'informatica, Arbitrato, Incidenti stradali.


Referenze

Pubblicazione legale

Banca, accordo transattivo con cliente è nullo se manca la res dubia

Altalex

L’accordo transattivo concluso dal cliente con la banca a definizione di ogni contestazione relativa ai plurimi contratti derivati conclusi tra le parti, così come la rinuncia all’azione in esso contenuta, sono nulli per mancata individuazione della res dubia qualora non risultano esplicitate le censure che il cliente aveva mosso ai diversi contratti citati nelle premesse dell’accordo transattivo, non essendo possibile stabilire se esse corrispondano o meno a quelle svolte nel giudizio.

Sentenza giudiziaria

La responsabilità solidale opera anche in relazione al diritto al risarcimento dei danni subiti a 33 Ist. n. 1 dep. 13/01/2020 causa della violazione, da parte del cedente, degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., sempreché, ai sensi dell’originario 2° co. dell’art. 2112 c.c. il credito risarcitorio del lavoratore fosse conosciuto o conoscibile dal cessionario

Sentenza n. 60/2022 pubbl. il 07/03/2022 - Tribunale di Vicenza

Il ricorrente chiede e svolge nel merito una richiesta di risarcimento danni per aver contratto una malattia professionale presumibilmente cd. tabellare, quale la silicosi, a titolo, ovviamente, di danno cd. differenziale, percependo dall’INAIL, che gli ha riconosciuto la malattia, la cd. rendita. Il richiamo all’art. 2087 c.c., cd. norma di chiusura del sistema, non significa imputare automaticamente la colpa al datore di lavoro, per vedersi risarcire un ulteriore danno rispetto al danno già risarcibile e/o risarcito mediante indennizzo da parte dell’Ente preposto alla tutela obbligatoria, ossia nel caso de quo l’INAIL. Come sancisce la giurisprudenza sia di merito che della Suprema Corte “... La colpa deve essere accertata nel suo concreto contenuto sostanziale secondo un criterio oggettivo di esigibilità generale: l’art. 2087 codice civile è norma di chiusura del sistema costruito con una tecnica normativa aperta volta a supplire alle lacune della disciplina speciale che non può prevedere ogni fattore di rischio. La norma ha una funzione precettiva immediata e cogente, costitutiva dell’obbligo di protezione cioè di attuale applicazione delle misure di sicurezza esistenti ovvero già rinvenibili ed esigibili secondo un parametro di adeguatezza sociale”. È notorio che il giudizio normativo sulla colpa e, quindi, sul comportamento esigibile dal datore di lavoro e sulla prevedibilità dell’evento, trova fondamento innanzi tutto nell’art. 43 c.p. che rappresenta il presupposto necessario per l’affermazione della responsabilità datoriale. Da qui la necessità che la colpa del datore di lavoro debba essere accertata....

Sentenza giudiziaria

Il diritto di opzione: dalla sentenza che accerta l'inefficacia del licenziamento e ordina la reintegra del lavoratore non deriva in alcun modo, né esplicitamente né implicitamente, il diritto all’indennità sostitutiva della reintegrazione.

Sentenza n. 796/2022 Corte d'Appello di Firenze - Sezione Lavoro

Dalla sentenza che accerta l'inefficacia del licenziamento e ordina la reintegra del lavoratore non deriva in alcun modo, né esplicitamente né implicitamente, il diritto all’indennità sostitutiva della reintegrazione. Quest’ultimo sorge solo per effetto dell’esercizio, da parte dellavoratore, della “facoltà” – in realtà del diritto potestativo – di sostituire il diritto alla reintegrazione con una somma di denaro (15 mensilità). Non solo il diritto all’indennità sostitutiva non deriva dalla sentenza, ma il “bene della vita” garantito da quest’ultima, e cioè la reintegrazione nel posto di lavoro e la riattivazione del rapporto, è l’esatto contrario di quello che il lavoratore vuole ottenere esercitando la personale facoltà di scelta per le 15 mensilità, che rappresenta la “monetizzazione” del posto di lavoro, che viene appunto “rifiutato”. La sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento non costituisce titolo esecutivo, ma prova scritta del credito per ottenere ingiunzione di pagamento, laddove per la determinazione esatta del credito sono necessari elementi estranei al giudizio concluso. Nel caso in questione gli elementi estranei al giudizio sono l’opzione, effettuata dal lavoratore, di avvalersi della indennità sostitutiva della reintegra e legittimamente, pertanto, il lavoratore ha chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo, trovando il netto contrasto dell'azienda datrice di lavoro nei termini affrontati in sentenza.

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Lo studio

Studio Legale Associato Prof. Casarotto
Corso Ss Felice E Fortunato 25
Vicenza (VI)

Sede secondaria:
Via E. Degli Scrovegni
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