Avvocato Daniel Casarotto a Vicenza

Daniel Casarotto

Avvocato di diritto civile e del lavoro

Informazioni generali

Lo Studio offre prestazioni sempre ottimali, anche in presenza di situazioni di grande complessità e il Cliente trova un’attenzione e una cura personalizzata e una informativa costante rispetto all'andamento del proprio caso, anche con accesso diretto alla propria pratica via internet. Lo Studio assiste, sia nell’ambito giudiziale che stragiudiziale, clienti privati e aziende, con comprovata esperienza anche nel rapporto con gli Uffici Legali interni aziendali, nei settori del diritto civile, del lavoro, del diritto agrario. Quindi diritto di famiglia, successioni, diritti reali, della responsabilità civile ecc.

Esperienza


Diritto civile

Lo Studio ha da sempre trattato anche casi di particolare difficoltà e importanza, grazie anche al suo fondatore, il prof. Giangiorgio Casarotto, ordinario di diritto civile e agrario. Inoltre conta, oltre ai professionisti interni, su una strutturata ed efficace rete di collaborazioni esterne, anche universitarie.


Diritto del lavoro

Il diritto del lavoro è uno dei settori principali trattati dallo Studio sia dal lato dei lavoratori che da quello delle aziende, applicando le migliori strategie per la soluzione della problematica a seconda della situazione, sia che si tratti di ambito giudiziale che stragiudiziale. Licenziamenti, mobbing e discriminazioni, accertamenti della natura subordinata del rapporto, contratti di agenzia, sono a titolo esemplificativo alcuni dei settori ampiamente trattati. Lo Studio coopera inoltre stabilmente con i propri consulenti del lavoro, per offrire così una analisi completa e in ogni ambito del singolo caso.


Diritto agrario

Il prof. Giangiorgio Casarotto, ordinario di diritto civile e di diritto agrario, è l'esperto di Studio del settore. E’ autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche nei settori del diritto civile e del diritto agrario. Particolare attenzione è dedicata, anche con pubblicazioni monografiche, ai diritti di prelazione, anzitutto agraria, ma anche urbana, successoria e societaria. Ha partecipato, ripetutamente anche come relatore, a numerosi Convegni scientifici nazionali e internazionali.


Altre categorie

Cassazione, Licenziamento, Recupero crediti, Risarcimento danni, Domiciliazioni e sostituzioni, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Contratti, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Eredità e successioni, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Pignoramento, Diritto penale, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Diritto dell'informatica, Arbitrato, Incidenti stradali.



Credenziali

Pubblicazione legale

L'importanza del consenso del lavoratore nella proroga del contratto a tempo determinato

Altalex

La sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 612/2024, assume una rilevanza significativa nel diritto del lavoro italiano, poiché si trova al crocevia tra la necessità di flessibilità delle imprese e la tutela dei diritti dei lavoratori. La normativa in materia ha subito numerose modifiche per bilanciare questi interessi contrastanti. Il caso in questione riguarda la trasformazione di un contratto a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Una lavoratrice aveva stipulato un contratto a termine con scadenza il 30 settembre 2023, ma il rapporto di lavoro era proseguito fino al 29 dicembre 2023, quando il datore di lavoro comunicò verbalmente la cessazione del rapporto con effetto dal 31 dicembre 2023. Il Tribunale ha affrontato la questione se la prosecuzione del lavoro potesse essere considerata una proroga tacita o se dovesse essere interpretata secondo l'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015. La sentenza sottolinea che la mera prosecuzione del lavoro non può essere automaticamente interpretata come accettazione tacita di una proroga, soprattutto se il lavoratore si è rifiutato di sottoscrivere un accordo di proroga. Il Tribunale ha dato peso al rifiuto della lavoratrice di firmare un accordo di proroga presentatole dall'azienda, considerandolo un elemento determinante per escludere il consenso alla proroga. Questa interpretazione si allinea con precedenti giurisprudenziali, come la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 220/2021. La sentenza applica l'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevede una maggiorazione retributiva e la trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato se la prosecuzione supera determinati limiti temporali. Nel caso specifico, il contratto è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato a partire dal 20 novembre 2023. La decisione sottolinea l'importanza di una chiara manifestazione di volontà per la proroga dei contratti a termine e valorizza la tutela prevista dalla normativa. Invita le aziende a formalizzare adeguatamente le proroghe e a specificare correttamente le ragioni giustificatrici, offrendo ai lavoratori uno strumento di tutela contro possibili abusi. Questa sentenza si inserisce nel dibattito sulla flessibilità del mercato del lavoro e sull'equilibrio tra le esigenze di flessibilità delle imprese e la stabilità occupazionale dei lavoratori.

Pubblicazione legale

Banca, accordo transattivo con cliente è nullo se manca la res dubia

Altalex

L’accordo transattivo concluso dal cliente con la banca a definizione di ogni contestazione relativa ai plurimi contratti derivati conclusi tra le parti, così come la rinuncia all’azione in esso contenuta, sono nulli per mancata individuazione della res dubia qualora non risultano esplicitate le censure che il cliente aveva mosso ai diversi contratti citati nelle premesse dell’accordo transattivo, non essendo possibile stabilire se esse corrispondano o meno a quelle svolte nel giudizio.

Sentenza giudiziaria

La responsabilità solidale opera anche in relazione al diritto al risarcimento dei danni subiti a 33 Ist. n. 1 dep. 13/01/2020 causa della violazione, da parte del cedente, degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., sempreché, ai sensi dell’originario 2° co. dell’art. 2112 c.c. il credito risarcitorio del lavoratore fosse conosciuto o conoscibile dal cessionario

Sentenza n. 60/2022 pubbl. il 07/03/2022 - Tribunale di Vicenza

Il ricorrente chiede e svolge nel merito una richiesta di risarcimento danni per aver contratto una malattia professionale presumibilmente cd. tabellare, quale la silicosi, a titolo, ovviamente, di danno cd. differenziale, percependo dall’INAIL, che gli ha riconosciuto la malattia, la cd. rendita. Il richiamo all’art. 2087 c.c., cd. norma di chiusura del sistema, non significa imputare automaticamente la colpa al datore di lavoro, per vedersi risarcire un ulteriore danno rispetto al danno già risarcibile e/o risarcito mediante indennizzo da parte dell’Ente preposto alla tutela obbligatoria, ossia nel caso de quo l’INAIL. Come sancisce la giurisprudenza sia di merito che della Suprema Corte “... La colpa deve essere accertata nel suo concreto contenuto sostanziale secondo un criterio oggettivo di esigibilità generale: l’art. 2087 codice civile è norma di chiusura del sistema costruito con una tecnica normativa aperta volta a supplire alle lacune della disciplina speciale che non può prevedere ogni fattore di rischio. La norma ha una funzione precettiva immediata e cogente, costitutiva dell’obbligo di protezione cioè di attuale applicazione delle misure di sicurezza esistenti ovvero già rinvenibili ed esigibili secondo un parametro di adeguatezza sociale”. È notorio che il giudizio normativo sulla colpa e, quindi, sul comportamento esigibile dal datore di lavoro e sulla prevedibilità dell’evento, trova fondamento innanzi tutto nell’art. 43 c.p. che rappresenta il presupposto necessario per l’affermazione della responsabilità datoriale. Da qui la necessità che la colpa del datore di lavoro debba essere accertata....

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