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Avvocato Daniela Liccardi a Fiumicino

Daniela Liccardi

Avvocato Civilista

Informazioni generali

Lo Studio Legale Liccardi svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale nei principali settori di diritto civile, in un ambiente sereno e confortevole, in cui il cliente si sente costantemente accolto e sostenuto, nella consapevolezza che non esiste un problema che non abbia soluzione. In tale ottica, la priorità assoluta è data alla comprensione delle esigenze del cliente, mediante un ascolto attento e un confronto diretto, grazie al quale si instaura un rapporto di reciproca fiducia. La valutazione di ogni aspetto della controversia consente di determinare insieme la migliore soluzione del problema.

Esperienza


Diritto di famiglia

L'Avv. Daniela Liccardi, nell'occuparsi di separazioni e divorzi, nella consapevolezza della criticità del momento,, tende a cercare sempre e preventivamente una soluzione consensuale, in modo da preservare il rapporto civile tra le parti, soprattutto in presenza di figli. Con pazienza e impegno, nella maggior parte dei casi ha raggiunto l'obiettivo dell'accordo in pochi mesi, utilizzando - ove possibile- lo strumento della negoziazione assistita, che consente di ottenere in pochi giorni la separazione e/o il divorzio.


Eredità e successioni

Lo Studio Legale Liccardi offre consulenza e assistenza nelle controversie ereditarie, successioni legittime e testamentarie, scioglimento comunioni ereditarie e donazioni.


Malasanità e responsabilità medica

Il settore della malasanità e responsabilità medica è uno dei principali campi di attività dell'Avv. Liccardi, che, in collaborazione con medici legali di altissimo livello, è in grado di valutare preventivamente la fondatezza della richiesta risarcitoria e, dunque, l'opportunità di procedere giudizialmente. In tal modo, tutte le cause intentate di risarcimento danni da malasanità hanno sempre avuto un esito positivo, con grande soddisfazione delle vittime e/o dei parenti, in caso di decesso del malato.


Altre categorie

Recupero crediti, Pignoramento, Sovraindebitamento, Diritto condominiale, Antitrust e concorrenza sleale, Diritto immobiliare, Tutela del consumatore, Mediazione, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Diritto civile, Incapacità giuridica, Diritto assicurativo, Diritto del lavoro, Locazioni, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Diritto del turismo, Arbitrato, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Diritto dello sport.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Negligenza nell'esecuzione dell'intervento alla spalla

Tribunale di Roma - Sez. XIII Civile - Sentenza n. 5150/2023.

Il paziente ha ottenuto un risarcimento di circa €. 42.000,00 a causa dell'intervento -eseguito con imperizia- alla cuffia dei rotatori, in cui è stato inserito un mezzo di sintesi, che ha poi lesionato la cuffia stessa.

Sentenza giudiziaria

Risarcimento per decesso a seguito di caduta dal letto di ospedale

Sentenza 1357/2019 Tribunale Velletri

La figlia della signora deceduta a seguito di caduta dal letto di ospedale per omesso utilizzo dei presidi di sicurezza ha ottenuto il risarcimento sia per la mamma, a titolo ereditario, sia per se stessa, per la perdita di rapporto parentale, per un totale di €. 280.000,00.

Sentenza giudiziaria

Il Condomino che vende l'immobile è tenuto al pagamento degli oneri, anche se approvati successivamente.

Corte d'Appello di Roma sentenza n. 7069 del 03.11.23

Il condomino alienante deve rispondere dei contributi maturati quando egli era proprietario dell'unità immobiliare, anche se sono stati approvati con delibera successiva all'alienazione. Inoltre, non può invocare la nullità della relativa delibera assembleare per non essere stato convocato: la Corte in proposito ribadisce che il venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi attraverso l'acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa. Infine, riguardo all'istituto della prescrizione, la Corte ribadisce che, per giurisprudenza costante, le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto.

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Lo studio

Studio Legale Liccardi
Parco Leonardo - Viale D. Bramante 15/c
Fiumicino (RM)