Avvocato Daniela Liccardi a Fiumicino

Daniela Liccardi

Avvocato Civilista


Informazioni generali

Lo Studio Legale Liccardi svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale nei principali settori di diritto civile, in un ambiente sereno e confortevole, in cui il cliente si sente costantemente accolto e sostenuto, nella consapevolezza che non esiste un problema che non abbia soluzione. In tale ottica, la priorità assoluta è data alla comprensione delle esigenze del cliente, mediante un ascolto attento e un confronto diretto, grazie al quale si instaura un rapporto di reciproca fiducia. La valutazione di ogni aspetto della controversia consente di determinare insieme la migliore soluzione del problema.

Esperienza


Diritto condominiale

L'Avv. Liccardi assiste stabilmente importanti Studi di Amministrazione Condominiale presenti nel territorio di Roma e provincia, offrendo assistenza giudiziale e stragiudiziale su tutti gli ambiti del Condominio. Parimenti, grazie alla notevole e variegata esperienza acquisita, nonché alla conoscenza approfondita del settore, l'attività è svolta efficacemente anche a favore dei Condòmini stessi.


Malasanità e responsabilità medica

Il settore della malasanità e responsabilità medica è uno dei principali campi di attività dell'Avv. Liccardi, che, in collaborazione con medici legali di altissimo livello, è in grado di valutare preventivamente la fondatezza della richiesta risarcitoria e, dunque, l'opportunità di procedere giudizialmente. In tal modo, tutte le cause intentate di risarcimento danni da malasanità hanno sempre avuto un esito positivo, con grande soddisfazione delle vittime e/o dei parenti, in caso di decesso del malato.


Recupero crediti

Lo Studio Legale Liccardi vanta una ultra decennale esperienza nel settore del recupero dei crediti, grazie a un'attenta analisi preventiva dei fattori e a una scelta accurata degli strumenti da utilizzare, che conducono a un esito positivo, statisticamente nel 90% dei casi.


Altre categorie:

Pignoramento, Sovraindebitamento, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Antitrust e concorrenza sleale, Diritto immobiliare, Tutela del consumatore, Mediazione, Sfratto, Locazioni, Diritto civile, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Incapacità giuridica, Diritto assicurativo, Diritto del lavoro, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Diritto del turismo, Arbitrato, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Diritto dello sport.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Il Condomino che vende l'immobile è tenuto al pagamento degli oneri, anche se approvati successivamente.

Corte d'Appello di Roma sentenza n. 7069 del 03.11.23

Il condomino alienante deve rispondere dei contributi maturati quando egli era proprietario dell'unità immobiliare, anche se sono stati approvati con delibera successiva all'alienazione. Inoltre, non può invocare la nullità della relativa delibera assembleare per non essere stato convocato: la Corte in proposito ribadisce che il venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi attraverso l'acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa. Infine, riguardo all'istituto della prescrizione, la Corte ribadisce che, per giurisprudenza costante, le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto.

Sentenza giudiziaria

Oneri consortili e addebito dell'IVA

Corte d'Appello di Roma sentenza n. 68863/2023

L’obbligo del consorziato non può che risultare dal piano di riparto approvato dall’assemblea dei consorziati, non potendo porsi a carico dello stesso somme maggiori rispetto a quelle deliberate. Nei consuntivi approvati dal Consorzio non è stata indicata l’IVA, donde essa non è dovuta, non potendo opinarsi diversamente ritenendo la debenza dell’IVA automatica, atteso che l’IVA, non si applica ex lege a tutte le attività svolte dal consorzio, essendo ciò escluso per le quote consortili versate a copertura di spese generali di gestione per le quali non siano individuabili specifiche prestazioni di servizi rese dall’ente associativo. Per tal motivo l’IVA avrebbe dovuto essere inserita nei bilanci.

Sentenza giudiziaria

Negligenza nell'esecuzione dell'intervento alla spalla

Tribunale di Roma - Sez. XIII Civile - Sentenza n. 5150/2023.

Il paziente ha ottenuto un risarcimento di circa €. 42.000,00 a causa dell'intervento -eseguito con imperizia- alla cuffia dei rotatori, in cui è stato inserito un mezzo di sintesi, che ha poi lesionato la cuffia stessa.

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Lo studio

Studio Legale Liccardi
Parco Leonardo - Viale D. Bramante 15/c
Fiumicino (RM)

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