Caso legale:
Vicenda giudiziaria delicatissima che ho affrontato nell'interesse di un imputato costretto a subire addirittura l'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso da una Procura della Repubblica, sulla base della ritenuta conoscenza, in capo al condannato, dell'esistenza del procedimento penale prima e del processo poi, atteso come le notifiche degli atti procedimentali prodromici all'esercizio dell'azione penale e, successivamente degli atti processuali (segnatamente la vocato in ius), fossero avvenute mediante consegna degli atti al difensore nominato d'ufficio, anche in qualità di domiciliatario del proprio assistito.
Analizzando attentamente la recente giurisprudenza della Suprema Corte in riferimento alla necessaria esigenza che il processo venga celebrato in assenza solo nei casi in cui emerga la prova della conoscenza effettiva da parte dell'indagato/imputato delle accuse che gli vengono rivolte, sospinta in tale direzione soprattutto da parte dell'orientamento espresso a più riprese dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, mi ha consentito di interporre istanza di rescissione del giudicato onde porre rimedio ad una situazione di reale ed effettiva mancanza di prova circa la conoscenza del procedimento e del processo da parte del mio assistito.
La Corte di Appello territorialmente competente, ritenute fondate le doglianze e le argomentazioni svolte dalla mia difesa, ha accolto con ordinanza la richiesta di rescissione del giudicato, con conseguente immediata liberazione del mio assistito (detenuto per 52 giorni) e restituzione degli atti al Tribunale di merito.