Secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali sussiste bancarotta semplice e non fraudolenta se le omissioni nelle scritture contabili riguardano periodi limitati e sono frutto di trascuratezza e non della volontà di non rendere ricostruibile il patrimonio ed il movimento degli affari.
È quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 17 giugno 2019, n.26613.
Gli ermellini ribadiscono il principio, già espresso con precedente Sentenza 2 gennaio 2019 n. 70 Corte di Cassazione - Sezione III, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale (ex L. Fall. art.216, comma 1, n.2) è illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore che faccia derivare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l’elemento materiale del reato.
Se si tratta di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario verificare la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto l’effettiva coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest’ultimo caso, si integra l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2.
Ovviamente si tratta di un orientamento recente e non ancora consolidato ma offre interessanti spunti processuali.
Avv. Daniele Cinti
L'Avv. Daniele Cinti opera nel settore civile seguendo prevalentemente materie inerenti contratti e obbligazioni, separazioni e divorzi, con specializzazione pluriennale nelle amministrazioni di sostegno. Si occupa della tutela della famiglia e dei figli. Svolge assistenza e difesa nei processi penali, dalla fase delle indagini preliminari, incluso l’eventuale svolgimento di indagini difensive e consulenze tecniche in collaborazione con esperti del settore, fino alla definizione del processo avanti alle competenti Autorità Giudiziarie. Abilitato al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile e diritto penale.
Si offre l'assistenza volta ad ottenere il pieno ristoro dei danni patrimoniali e non sia in ambito stragiudiziale, che in sede giudiziale. Il cliente viene seguito per tutto l'iter risarcitorio tramite un attento e continuo confronto. Mi avvalgo della collaborazione di esperti medici legali di riferimento al fine di quantificare al meglio e realisticamente il danno.
La mia propensione per il diritto di famiglia si esprime attraverso una numerosa casistica di separazioni, divorzi ed unioni che ho trattatto in questi anni. Ogni volta che un rapporto coniugale o di convivenza termina, consiglio sempre ai clienti di tutelare gli interessi dei figli, se ci sono, prospettando quelle soluzioni che ritengo più adatte al caso e possibilmente non conflittuali, proprio nell'interesse primario dei figli stessi.
Ho accumulato esperienza in numerose questioni inerenti la discplina delle condizioni di separazione. In particolare ho cercato di perseguire le soluzioni meno onerose e più eque per le parti, soprattutto in presenza di figli minori discplinandone l'affido condiviso.
Divorzio, Incapacità giuridica, Diritto penale, Stalking e molestie, Diritto civile, Risarcimento danni, Recupero crediti, Violenza, Gratuito patrocinio, Unioni civili, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Negoziazione assistita, Matrimonio, Domiciliazioni, Eredità e successioni.
Daniele Cinti
Corso G. Matteotti N.31
Jesi (AN)
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy