Avvocato Daniele Cinti a Jesi

Daniele Cinti

Avvocato penalista, civilista e della famiglia

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L'aumento della violenza minorile, conseguenze ed esempi pratici

Scritto da: Daniele Cinti - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Negli ultimi anni si sono rivolti presso questo studio diversi soggetti minorenni accusati di reati di violenza nei confronti di coetanei e non.

Ebbene, dall'esperienza maturata, devo purtroppo constatare che nonostante le definizioni molto spesso benevole dei processi minorili, ad esempio tramite perdono giudiziale e messa alla prova, i ragazzi, giunti al compimento della maggiore età, molto spesso tendono ancora a delinquere e con conseguenze ben più gravi.

Recentemente si è rivolto presso l'intestato studio un ragazzo che era già stato processato dal Tribunale Penale per i Minorenni di Ancona con esito favorevole avendo diligentemente svolto la messa alla prova.

Purtroppo tale ragazzo, nel frattempo divenuto maggiorenne, evidentemente non ha compreso la gravità dei suoi precedenti gesti ed ora si trova nuovamente imputato di un reato di violenza sulla persona con la differenza che stavolta sarà processato dal Tribunale Penale di Ancona e rischia gravissime sanzioni.

Sul suo curriculum e sul processo in essere peserà anche il precedente procedimento da minorenne ed anche il giudice, nel valutare la sua condotta, probabilmente terrà conto della "tendenza" del ragazzo che, appena maggiorenne, rischia una pena molto elevata.

Queste tipologie di reato spesso sono connesse ad episodi di bullismo ove il "branco" si scaglia contro il singolo e questi ragazzi, appena maggiorenni, non sono consapevoli che rischiano pene altissime.

Per fare un esempio pratico, oggetto di recente difesa, un ragazzo che sfila le sneakers ad un coetaneo per appropriarsene viene imputato di rapina, spesso aggravata, per cui rischia una pena minima da 5 a 10 anni di reclusione per quella che viene superficialmente ritenuta una bravata.

Tutto ciò si ripercuote ovviamente sulle famiglie di questi neo-maggiorenni, famiglie che subiscono un notevole stress emotivo e devono provvedere, anche economicamente, per garantire la miglior difesa per i loro figli.

  



Avv. Daniele Cinti - Avvocato penalista, civilista e della famiglia

L'Avv. Daniele Cinti opera nel settore civile seguendo prevalentemente materie inerenti contratti e obbligazioni, separazioni e divorzi, con specializzazione pluriennale nelle amministrazioni di sostegno. Si occupa della tutela della famiglia e dei figli. Svolge assistenza e difesa nei processi penali, dalla fase delle indagini preliminari, incluso l’eventuale svolgimento di indagini difensive e consulenze tecniche in collaborazione con esperti del settore, fino alla definizione del processo avanti alle competenti Autorità Giudiziarie. Abilitato al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile e diritto penale.




Daniele Cinti

Esperienza


Diritto di famiglia

La mia propensione per il diritto di famiglia si esprime attraverso una numerosa casistica di separazioni, divorzi ed unioni che ho trattatto in questi anni. Ogni volta che un rapporto coniugale o di convivenza termina, consiglio sempre ai clienti di tutelare gli interessi dei figli, se ci sono, prospettando quelle soluzioni che ritengo più adatte al caso e possibilmente non conflittuali, proprio nell'interesse primario dei figli stessi.


Separazione

Ho accumulato esperienza in numerose questioni inerenti la discplina delle condizioni di separazione. In particolare ho cercato di perseguire le soluzioni meno onerose e più eque per le parti, soprattutto in presenza di figli minori discplinandone l'affido condiviso.


Divorzio

Negli anni di esperienza in questo settore ho acquisito una notevole capacità nell'ottenere le soluzioni più veloci e favorevoli per i miei assistiti privilegiando il dialogo con le controparti. Anche la fase del divorzio va affrontata con la massima attenzione, poiché potrebbe far riaccendere vecchie questioni solo sopite con la separazione dei coniugi.


Altre categorie:

Incapacità giuridica, Diritto penale, Stalking e molestie, Diritto civile, Risarcimento danni, Recupero crediti, Violenza, Incidenti stradali, Gratuito patrocinio, Unioni civili, Diritto immobiliare, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Negoziazione assistita, Matrimonio, Domiciliazioni, Eredità e successioni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

In caso di incidente stradale causato dall'indagato la particolare tenuità del fatto può escludere il reato di lesioni stradali

Sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ancona

Nell'allegata Sentenza la mia assistita era indagata ai sensi dell'art. 590 bis c.p. - lesioni stradali - ma, anche facendo proprie le considerazioni del sottoscritto difensore nelle proprie memorie, il G.I.P. di Ancona archiviava il procedimento a carico della mia assistita vista la dinamica dei fatti che escludeva qualsivoglia responsabilità penale.

Caso legale seguito

L'equivoco sul figlio naturale

Tribunale di Ancona - anno 2019

Molto spesso accade che il genitore, quasi sempre l'uomo, di un figlio nato al di fuori del matrimonio pensi che quest'ultimo, in mancanza di un matrimonio, non abbia gli stessi diritti. Nulla di più errato! In un caso che ho seguito patricinando la madre, la quale richedeva il contributo in favore del figlio "naturale" nato da una convivenza poi terminata, il Giudice di Ancona ha disposto che il padre dovesse corrispondere € 200,00 mensili quale contributo al mantenimento anche se il padre era disoccupato. Ciò fa chiaramente comprendere quale sia il bene da tutelare sempre e comunque ovvero i figli, anche se nati al di fuori del matrimonio. Questo equivoco, dettato dalla ignoranza, purtroppo è più comune di quanto si pensi e molti padri lo comprendono solo con un provvedimento del Giudice.

Pubblicazione legale

Interventi edilizi - la sanatoria estingue il reato penale

Pubblicato su IUSTLAB

L’art. 36, comma 2, del D.P.R. 380/2001 prevede che “Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall' articolo 16 . Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso”. Nel caso affrontato in studio si sono recati moglie e marito, proprietari di un immobile, che si vedevano imputati per alcuni presunti reati edilizi, peraltro di natura pressoché irrilevante. Questi signori negli anni antecedenti avevano regolarmente pagato gli oneri edilizi al Comune e dunque sanato le difformità in pendenza di CILA e, soprattutto, ben prima dell’avvio dell’azione penale. Nonostante ciò, e sebbene questa difesa evidenziasse, mediante le proprie memorie difensive, la necessità di archiviare il procedimento penale, i signori in questione venivano comunque citati in giudizio per tali asseriti “abusi edilizi”. Ebbene, all’esito del procedimento dibattimentale dinanzi il Tribunale Penale Monocratico di Ancona (n.2232/19 R.G.N.R.), il Giudice non ha potuto far altro che prendere atto della antecedente sanatoria e di quanto questa difesa aveva sempre sostenuto. L’esito è stato ampiamente positivo per i clienti che sono stati assolti con formula piena ma l’intero processo penale poteva (e doveva) essere evitato con una maggiore attenzione da parte degli Organi inquirenti perché, fin dalle indagini, era chiaro che non sussistesse reato in quanto estinto dalla sanatoria avvenuta nella fase amministrativa.

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Lo studio

Daniele Cinti
Corso G. Matteotti N.31
Jesi (AN)

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