Avvocato Daniele Cinti a Jesi

Daniele Cinti

Avvocato penalista, civilista e della famiglia


Informazioni generali

L'Avv. Daniele Cinti opera nel settore civile seguendo prevalentemente materie inerenti contratti e obbligazioni, separazioni e divorzi, con specializzazione pluriennale nelle amministrazioni di sostegno. Si occupa della tutela della famiglia e dei figli. Svolge assistenza e difesa nei processi penali, dalla fase delle indagini preliminari, incluso l’eventuale svolgimento di indagini difensive e consulenze tecniche in collaborazione con esperti del settore, fino alla definizione del processo avanti alle competenti Autorità Giudiziarie. Abilitato al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile e diritto penale.

Esperienza


Diritto di famiglia

La mia propensione per il diritto di famiglia si esprime attraverso una numerosa casistica di separazioni, divorzi ed unioni che ho trattatto in questi anni. Ogni volta che un rapporto coniugale o di convivenza termina, consiglio sempre ai clienti di tutelare gli interessi dei figli, se ci sono, prospettando quelle soluzioni che ritengo più adatte al caso e possibilmente non conflittuali, proprio nell'interesse primario dei figli stessi.


Divorzio

Negli anni di esperienza in questo settore ho acquisito una notevole capacità nell'ottenere le soluzioni più veloci e favorevoli per i miei assistiti privilegiando il dialogo con le controparti. Anche la fase del divorzio va affrontata con la massima attenzione, poiché potrebbe far riaccendere vecchie questioni solo sopite con la separazione dei coniugi.


Unioni civili

Vengono trattati casi per disciplinare le unioni civili/convivenze e tutto ciò che riguarda la disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio dopo la cessazione della convivenza. Il sottoscritto ha già trattato diversi casi anche alla luce della recente riforma "Cartabia" che ha introdotto innovazioni quale, ad esempio, l'introduzione del piano genitoriale obbligatorio. Per maggiori informazioni si invita a contattare l'intestato studio al fine di valutare il vostro caso tramite una approfondita consulenza.


Altre categorie:

Separazione, Incapacità giuridica, Diritto penale, Stalking e molestie, Diritto civile, Risarcimento danni, Recupero crediti, Violenza, Incidenti stradali, Gratuito patrocinio, Eredità e successioni, Matrimonio, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Assegno divorzile: l’orientamento della Suprema Corte.

Pubblicato su IUSTLAB

Con la recentissima sentenza n.11178 dello scorso 23 aprile 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio, precedente intervento delle Sezioni Unite (sentenza n.18287/2018) mediante il quale aveva riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita assistenziale e di natura perequativa-compensativa. Per la determinazione del quantum dovuto, risulta essenziale procedere ad un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell’avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale . Pertanto il giudice , superando la precedente e rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio, deve compiere una valutazione più ampia dei parametri normativamente previsti , ovvero effettuando una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti , in considerazione del contributo fornito dalla parte richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell'avente diritto, valutando se la disparità sia frutto del sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte che ha fornito il maggior contributo alla famiglia. Alla luce di tali scrupolose valutazioni, il giudice dovrà quantificare l'assegno divorzile in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato. In definita quest’ultimo orientamento adottato dalla Suprema Corte appare rispondere meglio alle attuali dinamiche familiari ed ai reali apporti, di natura economica ma non solo, che entrambe le parti hanno dato fino allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Avv. Daniele Cinti

Caso legale seguito

Separati sì ma divorziati non conviene...

Tribunale di Fermo - anno 2020

Recentemente ho dovuto introdurre un ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in favore di un mio assistito. Dato che mi è accaduto più volte, sto notando che quando due persone sono già separate, anche da tempo, c'è sempre una parte che non è favorevole a procedere anche mediante il divorzio. Addirittura, nel mio caso, alla richiesta di divorzio inviata tramite raccomandata a.r. la signora non ha fatto seguire alcuna risposta nè diretta, nè dal proprio avvocato di fiducia, come sarebbe invece opportuno. Sono stato quindi costretto ad agire in via giudiziale quando, viste le situazioni delle parti, un ricorso condiviso avrebbe certamente fatto risparmiare ad entrambi tempo e denaro. Dalla mia casistica rilevo che, quasi sempre, il motivo di una certa reticenza nel "concedere" il divorzio si spiega solo con la mera convenienza dato che, ad esempio, con tale ultimo atto si perderebbero anche i diritti di successione sul patrimonio dell'ex coniuge. Teoricamente e salvo mutamenti economici, una volta ottenuta la pronuncia di separazione, il divorzio dovrebbe consistere in una mera formalità, invece molto spesso uno dei due coniugi vuol mantenere intatto questo "filo economico" che lo lega ancora all'altro.

Pubblicazione legale

Contributo al mantenimento personale del coniuge, serve la prova.

Pubblicato su IUSTLAB

Quando una parte richiede con ricorso autonomo la pronuncia di divorzio ai sensi della Legge 898/70 , o meglio, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o lo scioglimento del matrimonio (a seconda dei casi), molto spesso si imbatte su alcune argomentazioni, spesso pretestuose, della controparte convenuta in giudizio. È assai frequente il caso dell’asserito peggioramento della situazione economica che la controparte, chiamata in causa, adduce quale motivo per richiedere una qualche forma di contributo al mantenimento personale, anche sotto forma di una tantum , che quasi sempre però si rivela una richiesta infondata in fatto ed in diritto. Infatti è bene evidenziare che, al di là delle mere congetture, la Suprema Corte impone la dimostrazione dell’effettivo peggioramento della situazione economica da parte del coniuge richiedente, peggioramento che deve essere provato e verificatosi nel periodo intercorso tra l’omologa della Sentenza di separazione e la successiva procedura che introduce il divorzio ( ex multis Cass. Sent. n.23079/2013). In mancanza di detta, fondamentale, prova, le condizioni economiche non saranno oggetto di alcuna modifica rispetto a quelle già statuite in separazione. Avv. Daniele Cinti

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Lo studio

Daniele Cinti
Corso G. Matteotti N.31
Jesi (AN)

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