Avvocato Daniele Musacci a Viareggio

Daniele Musacci

Avvocato civilista

Informazioni generali

Sono l'Avv. Daniele Musacci e mi occupo principalmente di diritto civile. In particolare, posso mettere in campo la mia esperienza in materia di diritto civile e societario, con riferimento alla contrattualistica commerciale, alle questioni assicurative, alla responsabilità civile, al recupero crediti, alle questioni condominiali, fino alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa (sovraindebitamento, liquidazione controllata, concordato minore). Ho acquisito esperienze pratiche assistendo e difendendo in ambito, sia stragiudiziale che giudiziale, privati e piccole imprese.

Esperienza


Diritto condominiale

Il diritto condominiale è quella branca del diritto privato che regola e disciplina i rapporti tra condomini e tra condomini e terzi all’interno degli edifici. Nello specifico, nel condominio esistono sia parti di proprietà esclusiva del singolo condomino che parti di proprietà comune. Pertanto è indispensabile conoscere i rispettivi limiti reciproci nonchè le regole che disciplinano il "vivere comune".


Locazioni

Il codice civile definisce la locazione (art. 1571 c.c.) come il contratto con cui una parte, detta locatore, si obbliga a far godere all'altra parte, ossia al conduttore o locatario o inquilino, una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (il canone locatizio). Molteplici sono le questioni nascenti da tale tipologia contrattuale (in particolare, durata, obblighi delle parti, vizi della cosa locata, migliorie e addizioni, deterioramento della cosa locata, restituzione, sublocazione ecc...).


Diritto civile

Il mio interesse e la mia passione per il settore civile, nonché il grande impegno profuso, da circa undici anni, nel medesimo, mi rendono il professionista adatto alle esigenze legali di privati ed imprese. Nel mio percorso professionale, arricchito anche dalla costante formazione professionale e dalla frequentazione di master / corsi specializzanti nelle materie civilistiche, ho acquisito esperienze pratiche assistendo e difendendo in ambito, sia stragiudiziale che giudiziale, privati e piccole imprese.


Altre categorie

Recupero crediti, Malasanità e responsabilità medica, Diritto immobiliare, Risarcimento danni, Negoziazione assistita, Diritto assicurativo, Pignoramento, Sovraindebitamento, Incidenti stradali, Mediazione, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Franchising, Contratti, Separazione, Divorzio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Delibere condominiali: si applica l'art. 1132 c.c. al procedimento di mediazione?

Pubblicato su IUSTLAB

Il Tribunale di Nocera Inferiore (con sentenza n° 122/2024) si è pronunciato sull'applicabilità o meno dell'art. 1132 c.c. al procedimento di mediazione (disciplinato dal D.lgs. 28/2010). Come noto, l'art. 1132 c.c. consente a ciascun condomino di dissentire rispetto ad una lite deliberata dall'assemblea condominiale (intesa come promovimento della stessa o di resistenza alla stessa), notificando la propria opposizione all'amministratore condominiale, entro il termine di decadenza di trenta giorni da quando ne ha avuto notizia (della deliberazione). Prima facie, sembrerebbe nascere un equivoco, in quanto l'art. 1132 c.c. non chiarisce se la domanda in questione debba essere necessariamente giudiziale. Tuttavia, proseguendo nella lettura della norma, quest'ultima sembra chiarire il dubbio sorto, specificando, all'ultimo comma, che l'applicazione del disposto si ha in caso di "soccombenza". Ebbene, sulla base di tale assunto, il Tribunale di Nocera Inferiore afferma che l'ipotesi di "soccombenza" non è contemplato dal procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (anzi vi è proprio un'incompatibilità). Secondo il Giudicante, la soccombenza si ha nel caso in cui un terzo imponga ai litiganti una soluzione, dove una parte vede accolte le proprie richieste e l'altra, invece, se le vede rigettare. Nel procedimento di mediazione, invece, secondo la ricostruzione del Giudicante, sono le parti a dirimere la controversia attraverso le "reciproche rinunce" e, di conseguenza, non si può ritenere una parte soccombente rispetto all'altra. Pertanto, secondo il Tribunale suddetto, laddove il legislatore abbia ritenuto che la minoranza andasse tutelata in maniera specifica ha previsto delle disposizioni ad hoc; in altri termini, il condomìno dissenziente avrebbe dovuto impugnare la delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1109 c.c., provando il pregiudizio per la cosa comune che la stessa delibera avrebbe comportato.

Pubblicazione legale

In materia di contratto di locazione transitorio, l'esigenza transitoria deve essere documentata?

Pubblicato su IUSTLAB

In materia di contratto di locazione transitorio, l'esigenza transitoria deve essere documentata. La legge 9 dicembre 1998, n. 431, all'articolo 5, prevede la possibilità di stipulare contratti di locazione ad uso transitorio per soddisfare particolari esigenze delle parti, demandando a decreti ministeriali la definizione delle condizioni e modalità per la loro stipula [LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431 / Capo I,Art. 1.]. Il Decreto Ministeriale 30 dicembre 2002, all'articolo 2, commi 4 e 5, stabilisce che: "I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto" [Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 20700/2017][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 17073/2022][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 21114/2019][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 22991/2019][Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 3, sentenza n. 645/2018][Tribunale Ordinario Velletri, sez. 2, sentenza n. 579/2022][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n. 160/2022][Tribunale Ordinario Pistoia, sez. 3, sentenza n. 311/2022][Tribunale di Foggia, Sentenza n.380 del 6 febbraio 2024][Tribunale Ordinario Piacenza, sez. S1, sentenza n. 184/2022][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n. 451/2023][Corte d'Appello Roma, sez. 8, sentenza n. 3998/2021][Corte di Appello di Napoli, Sentenza n.4404 del 27 novembre 2023]. La giurisprudenza ha costantemente affermato che la specifica indicazione dell'esigenza transitoria e la prova della sua sussistenza mediante documentazione allegata al contratto sono presupposti essenziali per la validità del contratto di locazione transitorio. In mancanza di tali requisiti, il contratto è ricondotto alla durata ordinaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 431/1998, ossia quattro anni più quattro [Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 20700/2017][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 17073/2022][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 21114/2019][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 22991/2019][Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 3, sentenza n. 645/2018][Tribunale Ordinario Velletri, sez. 2, sentenza n. 579/2022][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n. 160/2022][Tribunale Ordinario Pistoia, sez. 3, sentenza n. 311/2022][Tribunale di Foggia, Sentenza n.380 del 6 febbraio 2024][Tribunale Ordinario Piacenza, sez. S1, sentenza n. 184/2022][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n. 451/2023][Corte d'Appello Roma, sez. 8, sentenza n. 3998/2021][Corte di Appello di Napoli, Sentenza n.4404 del 27 novembre 2023]. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4075 del 20 febbraio 2014, ha affermato che: "Nella vigenza della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la possibilità per le parti di stipulare un valido ed efficace contratto locatizio ad uso transitorio è subordinata all'adozione delle modalità e alla sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 5 della legge n. 431 cit. e dal d.m. 30 dicembre 2002, che costituisce normativa secondaria di attuazione giusta il disposto di cui all'art. 4, comma 2, della medesima legge, con la conseguenza che, a tal fine, è necessario che l'esigenza transitoria, del conduttore o del locatore, sia specificamente individuata nel contratto, al quale deve essere allegata documentazione idonea a comprovare la stessa, e che i contraenti, prima della scadenza del termine contrattuale, ne confermino, con lettera raccomandata, la persistenza" [Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 20700/2017][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 17073/2022][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 21114/2019][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 22991/2019][Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 3, sentenza n. 645/2018][Tribunale Ordinario Velletri, sez. 2, sentenza n. 579/2022][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n. 160/2022][Tribunale Ordinario Pistoia, sez. 3, sentenza n. 311/2022][Tribunale di Foggia, Sentenza n.380 del 6 febbraio 2024][Tribunale Ordinario Piacenza, sez. S1, sentenza n. 184/2022][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n. 451/2023][Corte d'Appello Roma, sez. 8, sentenza n. 3998/2021][Corte di Appello di Napoli, Sentenza n.4404 del 27 novembre 2023]. Pertanto, l'esigenza transitoria deve essere documentata con apposita documentazione allegata al contratto. La mancanza di tale documentazione comporta la trasformazione del contratto in un contratto di locazione ordinario, con la durata minima prevista dalla legge [Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 20700/2017][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 17073/2022][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 21114/2019][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 22991/2019][Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 3, sentenza n. 645/2018][Tribunale Ordinario Velletri, sez. 2, sentenza n. 579/2022][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n. 160/2022][Tribunale Ordinario Pistoia, sez. 3, sentenza n. 311/2022][Tribunale di Foggia, Sentenza n.380 del 6 febbraio 2024][Tribunale Ordinario Piacenza, sez. S1, sentenza n. 184/2022][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n. 451/2023][Corte d'Appello Roma, sez. 8, sentenza n. 3998/2021][Corte di Appello di Napoli, Sentenza n.4404 del 27 novembre 2023].

Titolo professionale

Corso di Alta Formazione "Presa in carico dell’infortunato e gestione dei sinistri: profili sostanziali e strategie processuali in materia di danno alla persona"

Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa - 11/2024

Gli argomenti trattati e approfonditi concernevano sia la responsabilità sanitaria (profili critici, giurisprudenza di merito e di legittimità a confronto), sia il profilo assicurativo sino all'accertamento del danno e la sua quantificazione, mettendo a confronto le prassi presenti nei vari Tribunali italiani ed europei.

Leggi altre credenziali (6)

Contatta l'avvocato

Avvocato Daniele Musacci a Viareggio
Telefono Email WhatsApp

Per informazioni e richieste:

Contatta l'Avv. Musacci per sottoporre il tuo caso:

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati
Avvocato Daniele Musacci a Viareggio

Avv. Daniele Musacci

Telefono Email WhatsApp
Telefono Email WhatsApp

Lo studio

Daniele Musacci
Via Cesare Battisti 313
Viareggio (LU)

IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy