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Avvocato Daniele Musacci a Viareggio

Daniele Musacci

Avvocato civilista

Informazioni generali

Sono l'Avv. Daniele Musacci e mi occupo principalmente di diritto civile. In particolare, posso mettere in campo la mia esperienza in materia di diritto civile e societario, con riferimento alla contrattualistica commerciale, alle questioni assicurative, alla responsabilità civile, al recupero crediti, alle questioni condominiali, alle procedure alternative al contenzioso (ad esempio mediazioni civili e procedura di negoziazione assistita) fino alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa. Ho acquisito esperienze pratiche assistendo e difendendo in ambito, sia stragiudiziale che giudiziale, privati e piccole imprese.

Esperienza


Diritto civile

Il mio interesse e la mia passione per il settore civile, nonché il grande impegno profuso, da circa undici anni, nel medesimo, mi rendono il professionista adatto alle esigenze legali di privati ed imprese. Nel mio percorso professionale, arricchito anche dalla costante formazione professionale e dalla frequentazione di master / corsi specializzanti nelle materie civilistiche, ho acquisito esperienze pratiche assistendo e difendendo in ambito, sia stragiudiziale che giudiziale, privati e piccole imprese.


Recupero crediti

Sono specializzato nel fornire assistenza e difesa legale nell’ambito del recupero crediti per privati ed imprese. Assisto il cliente sin dalla richiesta stragiudiziale del proprio credito fino ad arrivare, se necessario, alla fase esecutiva. Durante la mia carriera professionale ho seguito decine di clienti che sono rimasti soddisfatti del mio operato.


Altre categorie

Diritto condominiale, Locazioni, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Franchising, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Sovraindebitamento, Diritto immobiliare, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita.



Credenziali

Pubblicazione legale

Delibere condominiali: si applica l'art. 1132 c.c. al procedimento di mediazione?

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Il Tribunale di Nocera Inferiore (con sentenza n° 122/2024) si è pronunciato sull'applicabilità o meno dell'art. 1132 c.c. al procedimento di mediazione (disciplinato dal D.lgs. 28/2010). Come noto, l'art. 1132 c.c. consente a ciascun condomino di dissentire rispetto ad una lite deliberata dall'assemblea condominiale (intesa come promovimento della stessa o di resistenza alla stessa), notificando la propria opposizione all'amministratore condominiale, entro il termine di decadenza di trenta giorni da quando ne ha avuto notizia (della deliberazione). Prima facie, sembrerebbe nascere un equivoco, in quanto l'art. 1132 c.c. non chiarisce se la domanda in questione debba essere necessariamente giudiziale. Tuttavia, proseguendo nella lettura della norma, quest'ultima sembra chiarire il dubbio sorto, specificando, all'ultimo comma, che l'applicazione del disposto si ha in caso di "soccombenza". Ebbene, sulla base di tale assunto, il Tribunale di Nocera Inferiore afferma che l'ipotesi di "soccombenza" non è contemplato dal procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (anzi vi è proprio un'incompatibilità). Secondo il Giudicante, la soccombenza si ha nel caso in cui un terzo imponga ai litiganti una soluzione, dove una parte vede accolte le proprie richieste e l'altra, invece, se le vede rigettare. Nel procedimento di mediazione, invece, secondo la ricostruzione del Giudicante, sono le parti a dirimere la controversia attraverso le "reciproche rinunce" e, di conseguenza, non si può ritenere una parte soccombente rispetto all'altra. Pertanto, secondo il Tribunale suddetto, laddove il legislatore abbia ritenuto che la minoranza andasse tutelata in maniera specifica ha previsto delle disposizioni ad hoc; in altri termini, il condomìno dissenziente avrebbe dovuto impugnare la delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1109 c.c., provando il pregiudizio per la cosa comune che la stessa delibera avrebbe comportato.

Pubblicazione legale

Proposta di concordato semplificato inammissibile se il piano è nella sostanza inattuabile

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Interessante sentenza della Corte di Appello di Milano (datata 21 Marzo 2024) sul sindacato giudiziale della ritualità della proposta di concordato semplificato. Secondo un orientamento consolidato, il controllo giudiziale sulla ritualità della proposta concordataria di cui all'art. 25-sexies, comma 3, CCI (codice della crisi d'impresa), riguarda la verifica anche della legittimità sostanziale della proposta stessa. Tale orientamento consente, di fatto, di rafforzare il ceto creditorio, il quale nel concordato semplificato è escluso dal voto. Nel caso sottoposto al vaglio del giudice di secondo grado, quest'ultimo ha rilevato come la proposta del piano fosse ab origine inattuabile, di conseguenza non avrebbe avuto alcun senso che la stessa autorità giudiziaria disponesse l'ammissione del concordato per poi rilevarne le carenze in fase di omologa. Nella fattispecie, il piano concordatario si basava sull'apporto economico-finanziario di un solo soggetto (mediante acquisto di asset e finanza esterna). Nonostante il parere positivo dell'esperto, già nominato in fase di composizione negoziata della crisi, il cui esito negativo aveva dato luogo alla presentazione della domanda di concordato semplificato liquidatorio, la proposta di concordato era stata ritenuta, già dal giudice di prime cure, palesemente irrealizzabile. L'inattuabilità della proposta di concordato semplificato era stata ritenuta tale a seguito della sopraggiunta revocabilità, una volta scaduto il termine, della predetta offerta di acquisto di asset. Pertanto, secondo la Corte, venendo meno le garanzie originarie, non vi sarebbe più stata certezza sui tempi e valori di realizzo dell'attivo, con l'inevitabile conseguenza di far assumere alla proposta concordataria un'esclusiva natura "dilatoria". Inoltre, alla suddetta conclusione, la Corte era giunta rilevando come, ai fini della verifica di legittimità sostanziale del piano concordatario, anche l'offerente, nel frattempo, avesse avuto accesso egli stesso alla composizione negoziata della crisi, con la conseguenza che il piano sarebbe stato sostenuto esclusivamente da un soggetto in stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

Pubblicazione legale

Responsabilità del condominio in caso di caduta sulle scale dovute a spegnimento delle luci

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Interessante caso risolto dal Tribunale di Latina (sentenza n° 806/2024) in tema di responsabilità civile (totale o parziale) a carico di un condominio per una caduta sulle scale condominiali, di un terzo estraneo al condominio, dovuta a spegnimento delle luci. Un condominio veniva citato in giudizio da una terza estranea al caseggiato che, mentre scendeva le scale del palazzo, nel quale si era recata per fare visita alla famiglia, cadeva rovinosamente a terra a causa dell’improvviso spegnimento delle luci che illuminavano le scale condominiali. L'attrice, a seguito della caduta, riportava una frattura scomposta e veniva sottoposta ad intervento chirurgico. La fattispecie di causa veniva ricondotta nell’alveo normativo dell’art. 2051 c.c. perché il Condominio è custode dei beni e degli impianti condominiali; dunque, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati ai terzi (tra le tante Cass. n. 7044/2020). Il presupposto della responsabilità del custode è la sussistenza di una relazione di fatto tra il soggetto custode e la cosa, tale da consentire un effettivo potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo. Ne consegue, come riconosciuto dalle Sezioni Unite, il carattere oggettivo della responsabilità ex art.2051 c.c., e non presunto, che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; il custode potrà esimersi dalla responsabilità mediante la prova liberatoria del caso fortuito rappresentato dall’intervento di un elemento estraneo alla sua sfera soggettiva, imprevedibile ed inevitabile, tale, da elidere il nesso causale con la res, e che può essere costituito da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o della stessa vittima (S.U. n. 20943/2022). Nonostante, in fase di istruttoria, fosse stato dimostrato che, al momento del fatto, la durata dell’illuminazione delle scale regolata con temporizzatore non fosse adeguata a consentire di poter scendere da un piano all’altro in tutta sicurezza senza lo spegnimento improvviso delle luci e che lo stato dei luoghi presentava, quindi, peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (aggiungendo altresì l'assenza di ascensore e la presenza di condomini ultraottantenni), il Tribunale riteneva solo parzialmente (riconoscendo una responsabilità pari al 50%) responsabile il Condominio; l’attrice avrebbe dovuto comunque improntare la propria condotta alla massima prudenza e cautela, atteso che la situazione di pericolo rappresentata dallo spegnimento di luci notoriamente "a tempo" nelle scale condominiali era prevedibile e, trovandosi improvvisamente al buio, avrebbe potuto con l’ordinaria diligenza e cautela evitare di procedere, arrestarsi e non proseguire nella discesa delle scale ed attenderne la riaccensione delle luci anche richiamando l’attenzione dei condomini. In sostanza la condotta incauta dell’attrice che, nonostante lo spegnimento delle luci temporizzate, comunque procedeva nella discesa della rampa di scale, non basta ad escludere la responsabilità del custode, mancando tale condotta dei connotati oggettivi dell’imprevedibilità e di assoluta eccezionalità che valgono a determinare un'interruzione nella serie causale riconducibile alla cosa; tuttavia tale condotta incauta assume rilevanza a norma dell'art. 1227 comma 1 c.c., in termini di concorrenza nella causazione dell’evento lesivo nella misura del 50% con conseguente riduzione del risarcimento del danno.

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