Pubblicazione legale:
La Corte di Cassazione (sentenza n. 32944/2024) ha stabilito che la vendita di un immobile privo di certificato di abitabilità o agibilità può portare alla risoluzione del contratto, ma solo se la mancanza è grave e non sanabile, tale da rendere l’immobile inidoneo all’uso abitativo.
Il certificato di abitabilità è una caratteristica essenziale di un’abitazione, poiché attesta il rispetto dei requisiti di sicurezza, igiene e salubrità.
Tuttavia, la sua assenza non comporta automaticamente l’annullamento della compravendita: occorre valutare caso per caso quanto il difetto incida sulla possibilità di utilizzare e commerciare il bene.
Se l’immobile presenta difformità strutturali tali da impedirne la regolarizzazione, la vendita può configurarsi come “aliud pro alio” (cioè bene diverso da quello promesso), legittimando l’acquirente a chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.