Avvocato Dario De Noia a Terlizzi

Dario De Noia

Mi occupo soprattutto di diritto condominiale, locazioni e diritto immobiliare

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Come funziona la ricerca telematica dei beni del debitore.

Scritto da: Dario De Noia -

Pubblicazione legale:

La ricerca telematica dei beni del debitore è stata introdotta dal D.L. n. 172/2014 e convertito successivamente con la L. n. 162/2014. Questo strumento è stato inserito nel nostro ordinamento per agevolare il creditore rispetto al passato, perchè gli rende più agevole l’individuazione dei beni pignorabili del debitore per soddisfare le sue ragioni creditorie. Il creditore in possesso di un titolo esecutivo relativo a un credito certo, liquido ed esigibile (per esempio un decreto ingiuntivo) per avviare la procedura esecutiva nei confronti del debitore, può presentare al Presidente del Tribunale, un’istanza con cui chiede che venga disposta una ricerca telematica al fine d’individuare i beni da pignorare. L’istanza, che deve contenere l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata e il numero di fax del difensore, deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto, a meno che non vi sia pericolo di ritardo. In questo caso la ricerca telematica può essere autorizzata anche prima della notifica del precetto Accolta l’istanza da parte del presidente del Tribunale, il creditore può procedere personalmente alla ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 155 quinques disp.att.cod.civ; perciò il creditore autorizzato può ottenere le informazioni a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali. Di conseguenza, il creditore può avviare la ricerca mediante l’inoltro di una richiesta di accesso alle informazioni rilevanti ai gestori delle banche dati pubbliche

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Avv. Dario De Noia - Mi occupo soprattutto di diritto condominiale, locazioni e diritto immobiliare

Avvocato dal 2011. Mi occupo soprattutto di diritto condominiale, locazione e diritto immobiliare (acquisizione, gestione, valorizzazione e dismissione di beni immobili). Sono consulente legale di primari studi di amministrazione condominiale ed imprese edili. Mi occupo anche di sinistri stradali e medici, separazioni e divorzi e sovraindebitamento.




Dario De Noia

Esperienza


Diritto condominiale

Dal 2011 mi occupo di condominio, tutelando sia i condòmini che intendono far valere i propri diritti o che ritengono illegittime alcune delibere o decisioni dell'assemblea e/o dell'amministratore, sia gli amministratori in tematiche di carattere tecnico-legale. Mi occupo, quindi quotidianamente, di problematiche giuridiche in tema di condominio anche in qualità di consulente di primari studi di amministrazione condominiale in tema di assemblee, recuperi morosità condominiali e contrattualistica con i fornitori.


Locazioni

In tale ambito i servizi offerti sono: Redazione di contratti di locazione sia di tipo abitativo che commerciale (inclusi contratti turistici, transitori ecc.). Redazione di contratti di comodato Redazione di ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni e delle spese accessorie non pagate. Assistenza nelle cause per ottenere il risarcimento del danno in tema di locazioni (infiltrazioni, impianti non a norma, danni conseguenti a rilascio dell’immobile ecc.) Redazione contratti di affitto agrari (anche in deroga)


Sfratto

In tale ambito i servizi offerti sono: Assistenza nei giudizi di sfratto per morosità, di licenza o di sfratto per finita locazione, di liberazione di immobili occupati senza alcun titolo. Redazione di ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni e delle spese accessorie non pagate. Assistenza nelle cause per ottenere il risarcimento del danno in tema di locazioni (infiltrazioni, impianti non a norma, danni conseguenti a rilascio dell’immobile ecc.)


Altre categorie:

Diritto civile, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto immobiliare, Adozione, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Domiciliazioni, Tutela del consumatore, Eredità e successioni, Unioni civili, Matrimonio, Investimenti, Usura, Diritto assicurativo, Contratti, Previdenza, Edilizia ed urbanistica, Tutela degli animali, Mediazione, Negoziazione assistita, Fallimento e proc. concorsuali, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Condominio: il conduttore viola il regolamento? La colpa è del proprietario.

Avvocato De Noia

Il proprietario-condomino, anche concedendo in locazione la propria unità immobiliare non è esonerato da responsabilità nel caso in cui il proprio conduttore violi il regolamento condominiale.

Pubblicazione legale

Contratti di locazione degli studenti fuori sede: sì al recesso a causa del coronavirus

Avvocato De Noia

I contratti di locazione per gli studenti universitari fuori sede, previsti dall’art. 5, co. 2 della L.n. 431/1998, sono stati creati ad hoc per venire incontro alle esigenze degli studenti universitari. Essi possono avere una durata che varia da sei mesi a tre anni rinnovabili, per uguale periodo, salvo disdetta del conduttore. Ciò premesso,si evidenzia che (salvo diversa pattuizione più favorevole all’inquilino) il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche a uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione. Tra i gravi motivi si può senza dubbio annoverare l’epidemia da Coronavirus, poichè i provvedimenti di legge che tentano di limitarne il contagio, non consentono la libera circolazione su tutto il territorio nazionale Attenzione perchè nei tre mesi che seguono la comunicazione, infatti, l’affitto dovrà continuare a essere pagato. Il mancato versamento dei canoni fa incorrere l’inquilino nel rischio di una procedura di messa in mora e anche la disdetta che avvenga senza rispettare i termini previsti dal contratto potrebbe costargli, determinando ad esempio la ritenzione del deposito cauzionale.

Pubblicazione legale

Locazione commerciale: il locatore non è responsabile del mancato ottenimento della licenza

Avvocato De Noia

Non è responsabile il locatore del mancato ottenimento da parte del conduttore delle autorizzazioni amministrative utili allo svolgimento dell’attività economica. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5968/2019, decidendo in favore del proprietario di un immobile, in merito ad un ricorso di una società che, nelle more della locazione di un immobile ad uso commerciale, aveva invocato la risoluzione del rapporto per inadempimento della parte locatrice. La Suprema Corte, nell’ordinanza in oggetto, statuisce che, in tema di rapporto locatizio, la conoscenza avuta dal conduttore dell’inidoneità dell’immobile stesso all’uso che ha motivato la sottoscrizione del contratto di locazione, importa accettazione del rischio economico di possibile inutilizzo dell’immobile per i propri scopi commerciali. Di conseguenza non si possono riscontrare i presupposti per la richiesta di una risoluzione del contratto di cui all’art. 1578 cod. civ. nel caso in cui non vengano rilasciate dalla Pubblica Amministrazione le concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dell’immobile locato. Infatti, a parere della Corte di Cassazione, “l’omesso rilascio delle concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative all’uso dell’immobile dato in locazione, non può essere di ostacolo alla valida costituzione del rapporto di locazione, nella ricorrenza di una concreta utilizzazione del bene da parte del conduttore, come nel caso sottoposto al suo esame”, precisando tuttavia che l’inadempimento del locatore, nel caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni amminist

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