Pubblicazione legale:
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1443/2025, ha ribadito la responsabilità della struttura sanitaria in caso di intervento chirurgico diverso da quello concordato, sottolineando l’importanza del principio di autodeterminazione del paziente che si affida alle cure mediche.
Il caso
Una paziente, che avrebbe dovuto essere sottoposta ad artroscopia, è stata invece operata con un intervento di riallineamento rotuleo, senza averlo autorizzato né essere stata informata in modo specifico.
Il Tribunale ha riconosciuto un risarcimento in suo favore, ritenendo l’intervento diverso e ingiustificato rispetto al consenso espresso.
La responsabilità medica
In situazioni come questa, medico e struttura sanitaria possono essere ritenuti responsabili:
Sotto il profilo contrattuale → per inadempimento dell’obbligazione assunta con il paziente;
Sotto il profilo extracontrattuale → per colpa professionale, se la modifica dell’intervento non è dipesa da un’urgenza contingente o imprevedibile.
Il paziente può richiedere il risarcimento dei danni, sia patrimoniali (spese, perdite economiche) sia non patrimoniali (danno morale, biologico, alla dignità e all’autodeterminazione).
I diritti del paziente
In caso di intervento diverso da quello concordato, il paziente ha diritto a:
🩺 Essere informato in modo completo, chiaro e comprensibile sull’intervento da eseguire;
✍️ Esprimere un consenso libero e informato;
🚫 Rifiutare l’intervento o richiedere una diversa opzione terapeutica;
📁 Accedere alla cartella clinica, comprensiva di tutta la documentazione del trattamento, dal ricovero alle dimissioni;
⚖️ Ottenere il risarcimento del danno in caso di violazione del consenso informato o di esecuzione di un intervento non concordato.
In sintesi
L’intervento chirurgico effettuato senza il consenso specifico del paziente costituisce una violazione grave del diritto all’autodeterminazione e può comportare la responsabilità civile di medico e struttura sanitaria, anche in assenza di errore tecnico nell’esecuzione dell’operazione.