Medico non informa la gestante sulla possibilità di malformazioni al feto: deve risarcire i danni

Scritto da: Dario De Noia - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il medico risponde dei danni derivanti dall’omessa o inesatta informazione che impedisca alla gestante di esercitare consapevolmente la facoltà di interrompere la gravidanza, purché sussista un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna e sia dimostrato, anche per presunzioni, che la stessa avrebbe scelto l’interruzione se correttamente informata. A confermarlo la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.18327/2023.

Il caso

Una coppia agiva per ottenere il risarcimento del danno conseguente a un errore nei test di screening prenatale (erronea elaborazione dei dati, con risultato falsamente rassicurante). La Corte d’appello aveva rigettato la domanda, ritenendo non provato che la donna avrebbe optato per l’aborto e che sussistesse un grave pericolo per la salute, valorizzando la sua successiva capacità di affrontare la nascita del figlio con disabilità.


La decisione

La Cassazione ha censurato la decisione di merito, chiarendo che:

  • la valutazione del “grave pericolo per la salute” deve essere effettuata ex ante, cioè con riferimento al momento della mancata informazione, non sulla base della reazione successiva della madre;
  • la prova della volontà abortiva può essere fornita anche per presunzioni gravi, precise e concordanti;
  • la scelta di non sottoporsi all’amniocentesi non può essere considerata autonoma se basata su un’informazione erronea;

In sintesi

L’errore informativo in ambito prenatale può integrare responsabilità civile se priva la donna della possibilità di scegliere consapevolmente l’interruzione di gravidanza.

La prova della volontà abortiva e del pericolo per la salute va valutata ex ante, anche tramite presunzioni logiche.



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Dario De Noia

Mi occupo di diritto immobiliare, condominiale e locazioni, sinistri, errori medici




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