Sai che la procedura di sfratto anche per il comodato e l'affitto di azienda?

Scritto da: Dario De Noia - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

A partire dal 1° marzo 2023 è stata  introdotta un'importante novità che snellisce e velocizza le procedure per la liberazione degli immobili e la restituzione delle aziende in caso di inadempimento o cessazione del titolo.

Grazie alla modifica dell'articolo 657 del codice di procedura civile, il rito speciale e accelerato dello sfratto (tradizionalmente riservato ai contratti di locazione) è ora applicabile anche a due figure contrattuali molto diffuse:

1. Il Comodatario di Beni Immobili (Contratto di Comodato)

In precedenza, per ottenere la restituzione di un immobile concesso in comodato (uso gratuito) quando il comodatario si rifiutava di liberarlo, il proprietario doveva ricorrere alla procedura ordinaria di cognizione, notoriamente più lunga e complessa. 

Ora in caso di mancata restituzione dell'immobile alla scadenza (se prevista) o dopo la richiesta di rilascio, il proprietario ha a disposizione uno strumento processuale più rapido ed efficace per rientrare nel possesso del proprio bene.


2. L'Affittuario di Azienda (Contratto di Affitto d'Azienda)

La stessa semplificazione si applica al contratto di affitto d'azienda. L'affittante che necessita di recuperare l'azienda (intesa come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, es. locali, attrezzature, avviamento, ecc.) alla scadenza del contratto o per morosità dell'affittuario, può ora utilizzare il procedimento per convalida di sfratto.

Si velocizza la tutela del concedente e si riduce significativamente il tempo necessario per rientrare nella disponibilità dell'azienda, aspetto cruciale per la continuità dell'attività imprenditoriale e per limitare i danni economici derivanti dall'inadempimento.



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Dario De Noia

Mi occupo di diritto immobiliare, condominiale e locazioni, sinistri, errori medici




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