Pubblicazione legale:
La discrezionalità tecnica rappresenta il potere della Pubblica Amministrazione di valutare fatti utilizzando criteri scientifici e cognizioni specialistiche. Si distingue sia dall'accertamento tecnico che dalla discrezionalità amministrativa pura, collocandosi nell'ambito dell'attività amministrativa vincolata. Mentre l'accertamento tecnico produce risultati univoci e la discrezionalità pura implica la valutazione di interessi pubblici e privati, la discrezionalità tecnica comporta valutazioni tecniche su fatti che, pur basate su criteri scientifici, possono portare a risultati diversi ma ugualmente validi. Esiste anche una "discrezionalità mista" che combina elementi tecnici e amministrativi. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica si è evoluto da un controllo meramente estrinseco a un sindacato intrinseco, che permette al giudice di verificare direttamente la correttezza delle valutazioni tecniche attraverso una consulenza tecnica d'ufficio. Con l'introduzione del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/2010) si è aperta, seppur limitatamente, la possibilità di un sindacato "forte", che consentirebbe al giudice di sostituirsi alla P.A. in determinate circostanze, sebbene tale evoluzione sia oggetto di dibattito e resistenze.
Fonte: Sitoweb Studio Legale Cicala - leggi l'articolo