Pubblicazione legale:
L'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16419 del 4 luglio 2017 affrontò un importante tema in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie riguardanti il risarcimento per responsabilità contrattuale nella fase di affidamento degli appalti pubblici. Nonostante l'art. 133, lett. e) del Codice del Processo Amministrativo attribuisca alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure di affidamento, incluse quelle risarcitorie, la Suprema Corte stabilì la giurisdizione del giudice ordinario per le domande risarcitorie relative alla fase precontrattuale. La decisione si basa sul principio di specularità rispetto alle azioni promosse dai privati contro la P.A. e sulla qualificazione della situazione giuridica dedotta come diritto soggettivo. Tuttavia, questa interpretazione solleva perplessità sulla frammentazione della tutela giurisdizionale, suggerendo l'opportunità di un'interpretazione letterale della norma che riconduca tutte le domande risarcitorie in materia di affidamenti alla giurisdizione amministrativa esclusiva.
Fonte: Sitoweb Studio Legale Cicala - leggi l'articolo