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Incostituzionale la proroga della sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale del debitore

Scritto da: Davide Feola - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Le procedure esecutive immobiliare aventi ad oggetto le abitazioni principali dei debitori potranno nuovamente riprendere, in quanto per la Consulta non sussiste più l’esigenza sottesa alla temporanea sospensione, divenuta nel corso del tempo irragionevole e sproporzionata.

È quanto sancito dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della seconda proroga della sospensione di ogni attività esecutiva avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore; la pronuncia, seppur limitata nell’effetto pratico, è un chiaro segnale al legislatore di astenersi da ulteriori interventi unicamente favor debitoris, senza contemplare le esigenze dei creditori.

Con la sentenza n. 128/2021, depositata il 22 giugno 2021, seguita alla rimessione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la Corte ha ravvisato quindi l’incostituzionalità dell’art. 13, comma 14, del D.L. n. 183/2020, conv. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.

La normativa censurata è al culmine di una serie di misure emergenziali assunte dal legislatore durante l’emergenza pandemica, introdotte in principio dall’art. 83 del D.L. 18/2020, come convertito, che ha previsto un rinvio generalizzato delle udienze dal 9 marzo sino all’11 maggio 2020, salvo tipizzate eccezioni.

All’interno del quadro normativo emergenziale, è stato introdotto l’art. 54ter del D.L. 18/2020[1], caratterizzato dalla volontà di attuare una sospensione generalizzata delle procedure esecutive immobiliari (aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore), e non solo dei termini processuali.

La misura, in vigore sino al 30 ottobre 2020 e prorogata sino al 31 dicembre 2020, ha visto l’ulteriore e generalizzata proroga al 30 giugno 2021, sancita dalla norma costituzionalmente censurata.

I Giudici costituzionali hanno ravvisato nella seconda proroga della sospensione il mancato adattamento del legislatore al mutato contesto pandemico, in quanto lo stesso avrebbe dovuto meglio specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura sospensiva, a differenza di quanto accaduto con altre discipline dettate per regolare l’attività del processo civile in genere. Ciò ha provocato la paralisi delle azioni esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale.

In particolare, la Corte ha ritenuto irragionevoli le disposizioni citate, osservando la sproporzione per il mancato bilanciamento tra la tutela del creditore e quella del debitore, giustificabile solo inizialmente per una maggior efficacia delle misure di protezione; il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere, successivamente, dimensionato alle reali esigenze protettive dei debitori, avuto riguardo del corso e dell’evoluzione della pandemia.

La Consulta, infine, ha rilevato che il diritto del debitore a conservare la disponibilità dell’immobile è comunque tutelato dalla proroga della sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, applicabile anche al decreto di trasferimento del bene espropriato, rendendo ancor più evidente la sproporzione tra la tutela del debitore e le esigenze dei creditori.

La compressione del diritto di agire che discende dall’indiscriminata e generalizzata proroga ex art. 13, comma 14 del D.L. 183/2020 come convertito conduce, quindi, all’assenza di un bilanciamento tra gli interessi in gioco, in aperto contrasto col diritto di uguaglianza sancito dall’art. 3, primo comma, Cost. ed il diritto di difesa previsto dall’art. 24, primo e secondo comma, Cost., come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128/2021.

Avv. Davide Feola

[1] art. 54ter del D.L. 18/2020: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del C.P.C. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”


Avv. Davide Feola - Avvocato civilista

Sono Davide Feola, e sono iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, ma svolgo attività anche sui Fori di Monza, Busto Arsizio, Lodi e Bergamo, occupandomi di diritto civile, in particolare il diritto bancario e diritto condominiale , con pluriennale esperienza nella gestione e recupero del credito e nelle procedure concorsuali. Ho acquisito competenze, inoltre, nella contrattualistica in generale, gestione di sinistri stradali, responsabilità civile, locazioni e sfratti. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, trovando soluzioni pratiche e concrete ai problemi. Disponibilità su vari fori limitrofi.




Davide Feola

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Referenze

Sentenza giudiziaria

Vittorioso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del valore di 1.678.200,05 euro

Sentenza del 30 gennaio 2024 Tribunale di Lucca

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 30 gennaio 2024, in accoglimento delle nostre tesi, ha rigettato l'opposizione avente ad oggetto plurime eccezioni, tra le quali la carenza di legittimazione attiva della titolare del credito, l’applicabilità della normativa a tutela del #consumatore e la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, oltre al disconoscimento delle sottoscrizioni, condannando l'opponente per l'importo di 885.182,55 euro, stante l'incasso medio tempore di 793.017,50 euro. Il Tribunale ha statuito che: (i) il provvedimento Banca Italia n. 55/2005 riguarda solo le fideiussioni omnibus e non le specifiche; (ii) la richiesta di pagamento a vista è sufficiente per qualificare il negozio come garanzia autonoma (Cass. 15091/2021); (iii) al fine di invocare la nullità della fideiussione occorre dare prova dell'intesa tra i principali soggetti bancari, che la banca mutuante fosse partecipe dell’intesa, e che è stata di fatto limitata la libertà contrattuale del garante. Degno di nota, infine, l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., in quanto il garante aveva disconosciuto firme della cui autenticità era, invece, ben consapevole.

Pubblicazione legale

La rinegoziazione dei mutui prima casa oggetto di procedura esecutiva

Breve approfondimento sull'opportunità concessa dall'art. 40ter L. n. 69/2021, ovvero la possibilità per il debitore di rinegoziare il mutuo prima casa una volta azionato esecutivamente dalla Banca. Procedimento che presenta differenti condizioni di accessibilità, ma che lascia comunque l'ultima parola alla Banca a seguito della valutazione del merito creditizio.

Intervista pubblica

Diritto bancario ed immobiliare con studio legale feola-innocenti a milano

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