Avvocato Davide Feola a Milano

Davide Feola

Avvocato civilista


Informazioni generali

Sono Davide Feola, e sono iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, ma svolgo attività anche sui Fori di Monza, Busto Arsizio, Lodi e Bergamo, occupandomi di diritto civile, in particolare il diritto bancario e diritto condominiale , con pluriennale esperienza nella gestione e recupero del credito e nelle procedure concorsuali. Ho acquisito competenze, inoltre, nella contrattualistica in generale, gestione di sinistri stradali, responsabilità civile, locazioni e sfratti. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, trovando soluzioni pratiche e concrete ai problemi. Disponibilità su vari fori limitrofi.

Esperienza


Recupero crediti

Ottima conoscenza ed esperienza dell'iter per il recupero del credito, dalla formazione del titolo esecutivo alle diverse procedure esecutive, con i relativi giudizi di opposizione. Capacità ed esperienza al fine di pianificare la strategia migliore per il recupero del credito, con soddisfazione per il cliente. Assistenza lato passivo ai debitori ingiunti, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Opposizione a decreto ingiuntivo, chiusura della posizione a saldo e stralcio.


Fallimento e proc. concorsuali

Esperienza nelle procedure fallimentari, analisi e deposito di istanze di fallimento, redazione di domande di ammissione al passivo, opposizioni allo stato passivo, reclami ai riparti fallimentari. Competenza nelle procedure previste dalla legge 3/2012. Partecipazione ad aste giudiziarie.


Diritto bancario e finanziario

Esperienza pluriennale in diritto bancario, attività di gestione, analisi e valutazione della strategia di recupero relative a portafogli crediti NPL secured/unsecured, Due Diligence, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, procedure concorsuali, contenzioso, crisi d'impresa, redazione autonoma di pareri e atti. Esperienza anche lato debitore.


Altre categorie:

Pignoramento, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Diritto civile, Diritto dei trasporti terrestri, Diritto commerciale e societario, Diritto assicurativo, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Domiciliazioni, Eredità e successioni, Investimenti, Usura, Contratti, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Negoziazione assistita, Malasanità e responsabilità medica, Edilizia ed urbanistica, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

La rinegoziazione dei mutui prima casa oggetto di procedura esecutiva

Breve approfondimento sull'opportunità concessa dall'art. 40ter L. n. 69/2021, ovvero la possibilità per il debitore di rinegoziare il mutuo prima casa una volta azionato esecutivamente dalla Banca. Procedimento che presenta differenti condizioni di accessibilità, ma che lascia comunque l'ultima parola alla Banca a seguito della valutazione del merito creditizio.

Sentenza giudiziaria

Diritto al rimborso delle addizionali provinciali all’accisa pagata sulla fornitura di energia elettrica

Ordinanza 29 marzo 2021 Tribunale di Milano

Ho assistito positivamente una società che ha domandato all'ente erogatore dell'energia elettrica la ripetizione delle addizionali provinciali all’accisa pagata sulla fornitura di energia elettrica. Infatti, il d. lgs. n. 23/2011 ha abrogato dal 1° gennaio 2012 l’addizionale provinciale all’accisa pagata dalle imprese sull'energia elettrica a far data dal 1988, anno della sua introduzione. Lo Stato italiano, pertanto, è tenuto a restituire tutte le somme indebitamente incassate nel corso degli anni, ponendosi l'aliquota provinciale in contrasto con il diritto comunitario. Il diritto di ripetizione spetta al consumatore finale pagato nei confronti dell'impresa fornitrice dell'energia, questione finalmente risolta dalla Cassazione con alcune sentenze (le prime tra tutte: Cass. Civ. 15198/2019, Cass. n. 27099/2019, Cass. Civ. n. 27101/2019; Cass. Civ. n. 29980/2019, Cass. Civ. n. 29981/2019, Cass. Civ. n. 19763/2020). In allegato l'ordinanza del Tribunale di Milano, che accoglie le domande dell'utente finale, condannando l'impresa alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.

Caso legale seguito

Solidarietà nel pagamento delle spese condominiali tra acquirente e venditore

Applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., obbligazione solidale e diritto di ripetizione delle somme pagate

Ho assistito l'acquirente di un immobile, alla quale sono state addebitate le spese condominiali dell'anno precedente e dell'anno in corso all'acquisto di casa. L'art. 63 disp. att. c.c., sul punto, è chiaro, ponendo l'obbligazione a carico di acquirente e venditore in via solidale: ciò comporta la possibilità, per il Condominio, di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione ad una delle due parti (anche parte venditrice quindi). Non rileva la clausola di salvaguardia inserita nell'atto di compravendita, con la quale il venditore garantisce l'assenza di debiti e, nel caso vi fossero, se ne farebbe interamente carico: la clausola ha mera efficacia interna, non essendo opponibile al Condominio. L'acquirente, quindi, una volta rimborsate le spese condominiali (solo per l'anno precedente al rogito e per l'anno in corso), potrà successivamente agire in ripetizione nei confronti del venditore, ai sensi dell'art. 1299 c.c., per la metà del debito pagato, oppure per l'intero se presente la clausola di salvaguardia nell'atto di compravendita. Prima del rogito, l'acquirente deve pretendere dal venditore una dichiarazione dell'amministratore di condominio, attestante le eventuali pendenze, onde evitare di dover ripianare debiti pregressi maturati nella precedente gestione.

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Lo studio

Davide Feola
Via San Barnaba 39
Milano (MI)

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