Avvocato Davide Stefani a Modena

Davide Stefani

Avvocato civilista a Modena


Informazioni generali

Avvocato presso il Foro di Modena, con diploma di specializzazione in professioni legali presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; cultore della materia di diritto Tributario presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; Presidente e membro di Organismi di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. L'Avvocato presta la propria attività prevalentemente sul Foro di Modena, Reggio Emilia e Bologna. L'Avvocato offre un servizio di consulenza costante e diretto con clienti e assistiti. L'obiettivo è far ottenere un risultato concreto al cliente dopo la valutazione delle diverse variabili verificabili nella controversia.

Esperienza


Diritto civile

Sono specializzato nel fornire assistenza stragiudiziale e giudiziale nell'ambito del recupero crediti (decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento), richieste di risarcimento danni a seguito di fatti illeciti, analisi e redazione della contrattualistica, gestione dei sinistri stradali fino alla liquidazione dell'indennizzo, gestione delle crisi familiare (separazione, divorzio, mantenimento figli minorenni e maggiorenni non economicamente sufficienti).


Recupero crediti

Lo Studio offre da anni piena assistenza nel recupero dei crediti (commerciali, lavoro, mantenimento coniuge e figli). Si offre consulenza sull'intero territorio nazionale ai privati e alle aziende che hanno necessità di ottenere quanto dovuto economicamente per l'attività professionale svolta, per il lavoro impiegato per un datore di lavoro insolvente, nonché dal coniuge che omette di versare l'assegno di mantenimento ordinato dal Giudice.


Pignoramento

L'Avv. Davide Stefani fornisce assistenza nelle procedure di pignoramento di beni, di qualunque natura, del debitore, offrendo la propria consulenza sull'intero territorio nazionale. La procedura di pignoramento è delicata e complessa in quanto è necessario, prima della notifica del relativo atto giudiziario, individuare i beni (mobili o immobili) da sottoporre a pignoramento; analogamente, ove possibile, è doveroso tutelare il credito con vincoli giudiziari, quali l'ipoteca.


Altre categorie:

Locazioni, Sfratto, Diritto di famiglia, Marchi, Contratti, Incidenti stradali, Privacy e GDPR, Risarcimento danni, Tutela dei minori, Diritto tributario, Separazione, Divorzio, Proprietà intellettuale, Diritto del lavoro, Diritto condominiale, Diritto dei trasporti terrestri, Multe e contravvenzioni, Fallimento e proc. concorsuali, Mobbing, Matrimonio, Affidamento, Diritto immobiliare.


Referenze

Pubblicazione legale

Tassazione dei fringe benefits in capo al calciatore: il caso delle provvigioni corrisposte dai clubs agli Agenti

Pubblicato su IUSTLAB

Rassegna Tributaria - IlSole24ore · 13 giu 2023 La riqualificazione in fringe benefit delle commissioni degli Agenti sportivi corrisposte dalle società di calcio per consulenza, rappresentanza e assistenza “sportiva” è stata ed è tuttora una questione peculiare dal punto di vista fiscale. Essa ha interessato club , calciatori e Agenti sportivi i quali, a partire dal precedente decennio, sono stati destinatari di numerosi avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate. Tali accertamenti erano finalizzati a contestare presunti comportamenti fraudolenti posti in essere durante il segmento temporale delle trattative di calcio-mercato. È noto che il rapporto di lavoro tra calciatore e società di calcio ha natura subordinata. Il calciatore, ora definito anche “lavoratore sportivo”, è a tutti gli effetti un dipendente, seppur con caratteristiche speciali. Trova pertanto applicazione il principio di onnicomprensività del reddito e, ai sensi dell’Art. 51 TUIR, le prestazioni di servizi goduti in natura dal calciatore nel corso dell’attività lavorativa sono tassate quali fringe benefit . Occorre però indagare la natura, sotto il profilo fiscale, del pagamento della provvigione all’Agente sportivo. Tale discussione è insorta limitatamente all’ipotesi in cui il compenso per l’attività di consulenza viene corrisposto dal club in sostituzione del calciatore e non direttamente dallo sportivo. La natura viene posta in discussione, segnatamente, quando il compenso del Procuratore riguardi un’attività di rappresentanza sostanziale dell’atleta e non propriamente della società da cui ha ricevuto formale mandato sportivo. Tale disamina, inoltre, non può non tenere in considerazione il rapporto esistente tra i due ordinamenti, statale e sportivo, dotati entrambi di autonomia e indipendenza. La coesistenza tra i due sistemi crea un rapporto di interdipendenza tra norme statali e regolamentari, le quali sono “costrette” a dialogare tra di loro. Le modifiche regolamentari attuate nel corso degli anni in ambito di ordinamento sportivo, infatti, hanno avuto (e hanno tuttora) diretta rilevanza in ambito statale e, in particolare, in ambito fiscale. Rassegna

Pubblicazione legale

L’esenzione iva per prestazioni connesse allo sport: la corte di giustizia esclude l’efficacia diretta della direttiva 2006/112/CE

Pubblicato su IUSTLAB

Rassegna Tributaria · 2 dic 2021 Con la pronuncia in commento relativa alla causa C-488/18 la Corte di Giustizia statuisce che l’art. 132, par. 1, lett. m), Direttiva Iva, non è dotato di effetto diretto. Da ciò consegue che tale disposizione non può essere direttamente invocata dinanzi ai giudici nazionali da organismi senza fini di lucro, per ottenere l’esenzione di altre prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva. Il margine di discrezionalità che residua in capo agli Stati membri nell’individuazione delle prestazioni da esentare, operando la disciplina dell’esenzione IVA soltanto relativamente a “talune prestazioni” connesse con la pratica sportiva, esclude l’effetto diretto della norma verso altre prestazioni che tale normativa non esenta espressamente. Inoltre, la Corte di Giustizia si sofferma sulla natura di “organismo senza fini di lucro”. In particolare, ai fini della sua qualificazione, occorre regolare espressamente all’interno dell’atto costitutivo o nello statuto il divieto di distribuire, anche a seguito di scioglimento di tale organismo, gli utili realizzati ai suoi membri, in qualunque modo, anche indirettamente o per interposta persona. In caso contrario, non sarà possibile usufruire legittimamente del regime di esenzione.

Pubblicazione legale

La buona fede del soggetto passivo nelle operazioni soggettivamente inesistenti e l’adozione di protocolli preventivi per la gestione del rischio fiscale.

Pubblicato su IUSTLAB

Tax News · 1 dic 2021 La pronuncia in commento affronta, nuovamente, il delicato tema della ripartizione dell’onere probatorio nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti e dell’annesso diritto di detrazione dell’Iva. Tale questione, ormai consolidatasi nella giurisprudenza nazionale (ed europea), trova qui ulteriore conferma. L’Agenzia delle Entrate, in sostanza, è gravata dal dimostrare i presupposti oggettivi e soggettivi dell’operazione evasiva, mentre al soggetto passivo spetta l’eventuale prova contraria della buona fede di non essere stato a conoscenza che la transazione si iscriveva in una transazione avente natura evasiva. Tale sede, pertanto, può divenire l’occasione utile per soffermarsi su di una questione, per così dire, “evolutiva”: ossia, l’individuazione degli elementi sintomatici per dimostrare la buona fede del cessionario di beni e servizi di non essere stato a conoscenza della frode Iva. Non essendo tali elementi sintomatici espressamente tipizzati dal legislatore, l’utilizzo di protocolli preventivi all’interno dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 potrebbe divenire la strategia più idonea per la formalizzazione e, successivamente, l’applicazione estesa di tali principi di condotta all’interno dell’ambiente societario.

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Lo studio

Davide Stefani
Via Giovanni Sabbatini N. 13
Modena (MO)

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