Pubblicazione legale:
Molestie telefoniche via sms. Il reato (art. 660 cp) si configura a prescindere dal blocco del mittente.
"Con la percezione immediata da parte del destinatario
dell'avvertimento acustico che indica l'arrivo del messaggio, ma anche -
va soggiunto - dalla percezione immediata e diretta del suo contenuto o
di parte di esso, attraverso l'anteprima di testo che compare sulla
schermata di blocco, il distinguo tra messaggistica istantanea e
messaggi di testo telefonici (sms) non ha più ragion d'essere, sia l'una
che gli altri potendo realizzare in concreto una diretta e immediata
intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente. 2.5.
Ne' merita condivisione l'affermazione che, a differenza della
comunicazione fatta con il mezzo del telefono, la "messaggeria
telematica" non presenta carattere invasivo, ben potendo il destinatario
di messaggi non desiderati da un determinato utente (sgradito),
evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere in alcun modo la
propria libertà di comunicazione, semplicemente escludendo o bloccando
il contatto indesiderato (Sez. 1, n. 24670 del 07/06/2012, Cappuccio,
Rv. 253339), mentre "il mezzo telefonico assume rilievo... proprio per
il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non
può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con
conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di
comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15 Cost., comma 1)"
(Rv. 253339 citata)" (Cassazione Penale 37974/2021)