Avvocato Domenico Di Paolo a Isernia

Domenico Di Paolo

Avvocato esperto in diritto penale

Informazioni generali

Avvocato Penalista con esperienza nel settore da oltre 30 anni in tutto il territorio nazionale. Competenze di alto profilo nella gestione del processo penale e nella tutela dei diritti dell'imputato. Indagini Difensive. Servizi Penali Riservati. Competenze specifiche dedicate a: delitti contro la persona; criminalità organizzata; delitti contro la pubblica amministrazione; criminalità adiuvata dai mezzi informatici darknet e da nuove tecnologie; Testo Unico stupefacenti; reati di genere; delitti contro la famiglia; particolari competenze in tema di ammissibilità del c.d. concorso esterno in associazione mafiosa; reati comuni.

Esperienza


Diritto penale

Ho assicurato in 35 anni di professione le migliori difese in favore di imputati e di parti civili spendendo nel processo penale conoscenze e competenze di altissimo profilo. Ho iniziato con gioia presso il Dipartimento Penale dell'Università di Napoli "Federico II" laureandomi con tesi in Diritto Penale e, da lì, ho seguito percorsi formativi specifici: due trienni come V.P.O. presso la Procura della Repubblica di Isernia; docente di diritto penale presso l'Ordine degli Avvocati di Isernia per il corso ai candidati Difensori di Ufficio; partecipazione a corsi specifici di diritto penale e di diritto processuale penale applicati.


Stalking e molestie

Purtroppo la casistica di condotte violente ed ossessive, intrafamiliari e non intrafamiliari, sono in continuo aumento e, dalla casistica affrontata da questo studio legale, si è potuto constatare che le gravità delle condotte aumenta sempre di più. La nuova normativa del c.d. Codice Rosso ha apportato importanti innovazioni per quanto attiene alle nuove correlate misure cautelari personali.


Violenza

Ho assistito numerosi casi di violenza, anche sessuale, ed ho potuto conoscere, sul campo, la perverse conseguenze della riforma dei reati sessuali allorquando fu abolito il vecchio reato di "atti di libidine violenti" ed accomunato all'unico reato di "violenza sessuale" senza poter garantire una corretta differenziazione tra condotte, in ogni caso gravi, ma che hanno un humus fattuale ben diverso.


Altre categorie

Truffe, Omicidio, Sostanze stupefacenti.



Credenziali

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Gli effetti della condanna penale per il reato di stalking vanno anche oltre gli effetti penali. E' infatti legittimo il licenziamento del Funzionario del Corpo di Polizia Municipale condannato per stalking nei confronti della sua compagna. Infatti il reato è idoneo a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’Amministrazione, essendo il comportamento extralavorativo, per la sua intrinseca ed elevata antisocialità, tale da indurre un riflesso, anche solo potenziale, ma oggettivo sulla funzionalità del rapporto E' infatti rilevante “ L’incidenza sul rapporto di lavoro del comportamento extralavorativo imputato al ricorrente e la conseguente ricorrenza nella specie della giusta causa di recesso, apprezzamento plausibilmente fondato sull’intrinseca gravità delle condotte medesime e sulla loro particolare riprovevolezza che ne ha giustificato la rilevanza penale quale reato-sentinella a prevenzione di ben più gravi epiloghi ed altresì correttamente formulato in rapporto alla specifica posizione lavorativa del ricorrente chiamato ad operare a presidio degli interessi dell’intera collettività ”. (Cassazione Lavoro 4797/2025) È legittimo il licenziamento dell’istruttore della polizia municipale condannato per stalking nei confronti della sua compagna

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Il corteggiamento "asfissiante" non gradito può ben costituire il più grave reato di stalking e non di molestie (660 cp). Le condizioni necessarie. " Il reato di stalking si integra anche con molestie reiterate ed invasione della sfera privata della persona offesa, mediante invio ad essa, per anni e con elevata frequenza, di innumerevoli messaggi, tanto più se contenenti un profluvio di apprezzamenti, anche grevi e di natura sessuale, non graditi dal destinatario. L'asfissiante "corteggiamento", consistito nel pressante, reiterato a lungo nel tempo e greve - stanti gli espliciti riferimenti sessuali, indirizzati a chi, legata sentimentalmente ad altra persona, aveva espresso chiaramente di non gradire siffatta condotta - invio di messaggi, tanto più se corredato da ulteriori elementi (citofonate all'abitazione della persona offesa, appostamenti per incontrarla, tentativi di parlare alla medesima, deduzione sulla consapevolezza, da parte dell'agente, dei suoi movimenti e degli incontri fatti) è teoricamente idoneo a determinare un perdurante e grave stato di ansia ovvero ad ingenerare un fondato timore che lo smodato desiderio dell'agente metta a rischio l'incolumità della persona offesa o, ancora, costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita per sottrarsi al rischio di incontrare l'agente ". (Cassazione Penale 3875/2025)

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Molestie telefoniche via sms. Il reato (art. 660 cp) si configura a prescindere dal blocco del mittente. " Con la percezione immediata da parte del destinatario dell'avvertimento acustico che indica l'arrivo del messaggio, ma anche - va soggiunto - dalla percezione immediata e diretta del suo contenuto o di parte di esso, attraverso l'anteprima di testo che compare sulla schermata di blocco, il distinguo tra messaggistica istantanea e messaggi di testo telefonici (sms) non ha più ragion d'essere, sia l'una che gli altri potendo realizzare in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente. 2.5. Ne' merita condivisione l'affermazione che, a differenza della comunicazione fatta con il mezzo del telefono, la "messaggeria telematica" non presenta carattere invasivo, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un determinato utente (sgradito), evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere in alcun modo la propria libertà di comunicazione, semplicemente escludendo o bloccando il contatto indesiderato (Sez. 1, n. 24670 del 07/06/2012, Cappuccio, Rv. 253339), mentre "il mezzo telefonico assume rilievo... proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15 Cost., comma 1)" (Rv. 253339 citata )" (Cassazione Penale 37974/2021)

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