Pubblicazione legale:
Non tutti i mezzi di prova sono consentiti nei giudizi di separazione: non si può minacciare di esibire in giudizio fotografie di nudo del coniuge per forzare ad accettare condizioni di separazione favorevoli. La condotta può configurare il reato di violenza privata.
"Con la minaccia di esibire e diffondere fotografie
compromettenti, la persona offesa è stata indotta dal ricorrente ad
accettare una modifica delle condizioni di separazione per lei
peggiorativa ed invece vantaggiosa per il coniuge, così subendo una
compressione della propria libertà di scelta ed una compromissione dei
rapporti con le figlie, esposte a prevedibili condizionamenti
nell'esprimere la propria volontà di frequentare o meno la madre. Si tratta di condotta posta in essere con fine di profitto ed a danno
della persona offesa, e tuttavia inidonea ad integrare tutti gli
elementi costitutivi del reato contestato al capo B) (estorsione ndr.), per il carattere
non patrimoniale del danno arrecato. La condotta contestata al ricorrente, come dinanzi ricordato, risulta
palesemente finalizzata ad ostacolare e limitare i contatti delle
figlie con la madre, a vantaggio del padre, che la sentenza indica aver
inciso sulle loro scelte con opera di denigrazione della persona offesa,
sicché deve riconoscersi la sussistenza del fine di ingiusto profitto
necessario per la configurazione del reato di violenza privata (660 cp)". (Cassazione Penale 5716/2025)