La Cassazione è recentemente ritornata su un argomento sempre attuale che tocca da vicino quasi tutti i procedimenti di separazione e divorzio. In riferimento all'assegno di mantenimento, quid iuris se dopo la separazione si instaura una convivenza stabile e duratura con un nuovo partner?
Gli Ermellini hanno esaminato tale problematica in una recente sentenza (Cass. I, 12.12.2023, n. 34728), ribadendo quanto già in precedenza più volte sottolineato: "se, durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno". La prova dell'esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere assegno. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune; ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale.
Anche se l'assetto decisionale appare sempre orientato ad una fin troppo eccessiva cautela, gravando l'obbligato con una "probatio quasi diabolica" al fine di dimostrare la stabilità e la continuità della convivenza, è comunque vero che ciò rappresenta un ulteriore tassello verso una revisione delle strutture vetuste ed inadeguate del Diritto di Famiglia, da noi definito come "vessatorio" e punitivo nei confronti del coniuge di sesso maschile, il più delle volte vittima di comportamenti moralmente e giuridicamente scorretti, che tendono a trasformare il matrimonio in una polizza assicurativa per la vita.
Noi ribadiamo il nostro NO a qualsivoglia forma di mantenimento per l'ex (salvo particolarissime situazioni da valutare nel caso concreto), in quanto oggi non trova più applicazione lo stereotipo del coniuge dedito durante il matrimonio alla cura dei figli e della casa, come era all'epoca dell'obrobriosa riforma del Diritto di Famiglia degli Anni Settanta.
In qualità di Avvocato Matrimonialista, opero su tutto il territorio nazionale e internazionale con sede per l'Italia a Milano e Bari e per l'estero a Monaco di Baviera, e sono specializzato in diritto di famiglia e diritto societario (anche con risvolti internazionali), con particolare attenzione alle problematiche di separazione, divorzio,affidamento dei figli,diritto minorile, delibazione, diritto penale della famiglia, diritto di famiglia italo- tedesco Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole,adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Sono specializzato in diritto di famiglia,diritto di famigli internazionale, diritto di famiglia italo-tedesco, diritto minorile, diritto penale della famiglia. Ho frequentato numerosi studi presso prestigiose università internazionali grazie ai quali ho avuto modo di ampliare le mie conoscenze del diritto di famiglia e diritto minorile sul piano internazionale. Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole,adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Mi occupo di successioni ereditarie e donazioni, fornisco assistenza nel redigere un testamento valido, consulenza o parere legale agli eredi, ad esempio nel caso in cui vi sia un sospetto di eredità di beni per un valore inferiore a quanto previsto dalla legge, impugnazione del testamento per lesione della quota legittima.
Regolamentazione delle unioni civili , convivenza, attribuzione patrimoniale in favore del convivente omosessuale, contratti di convivenza. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art. 1, comma 50, L. 20 maggio 2016, n. 76). La nuova legge ha così introdotto il cosiddetto CONTRATTO DI CONVIVENZA, il quale, seppur non necessario per il riconoscimento dei diritti previsti dalla Legge, serve a regolare con maggiore precisione le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in caso di separazione.
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