Uno dei temi ricorrenti nei contenziosi familiari riguarda la possibilità di far conoscere o meno il nuovo/a partner ai propri figli.
Al riguardo, va precisato che non c’è nessuna norma di legge che impedisca alla madre o al padre di presentare ai figli il nuovo partner. Ciò significa che nulla vieta al nuovo partner di trascorrere del tempo con i figli del suo compagno. Recentemente, la Corte di Cassazione (Cass. 11448/2017) ha stabilito che non è giustificato il divieto per la nuova compagna di incontrare i figli della coppia quando sussiste una relazione stabile ed equilibrata. Sulla stessa scia si colloca il Tribunale di Milano (Trib. Milano 18.01.2017), secondo cui "in assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale". In linea del tutto astratta, però, è possibile che uno dei due ex coniugi possa avanzare comunque apposita richiesta al giudice, il quale potrà disporre una limitazione alla frequentazione dei nuovi compagni solo nel caso in cui, dopo un’attenta analisi della situazione (magari anche attraverso perizia), sia evidente che il nuovo compagno nuoce gravemente al benessere psico-fisico dei figli o lede la loro sensibilità. Al momento, è impossibile prevedere una casistica al riguardo. Ed invero, l'art. 337 - ter c.c. afferma che“…il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa…”. Secondo gli Ermellini, al riguardo è necessario un rigoroso controllo e valutazione ponderata su tutte quelle restrizioni, in riferimento al diritto di visita, che rischiano di alterare le relazioni familiari e mettere fine al rapporto genitore-figlio. A titolo esemplificativo, un eventuale divieto di frequentazione deve essere valutato dal Giudice in relazione al caso di specie. Tale divieto potrà essere emesso qualora venga accertato, anche attraverso una perizia, che il nuovo compagno rappresenta un problema in grado di nuocere gravemente alla salute psico-fisica del figlio o possa ledere in qualsiasi modo la sensibilità dello stesso.
Viene, poi, da chiedersi se sia possibile inserire negli accordi di spearazione o divorzio alcune clausole che vietano all'atro coniuge la frequentazione dei figli con il nuovo partner. Tali clausole, è bene ribadirlo, non costituiscono un obbligo giuridico ma corrispondono ad un mero obbligo morale che, se violato, non comporta alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio.
In ogni caso riteniamo opportuno sottolineare che in tali situazioni gli unici parametri da consigliare sono il buon senso e, soprattutto, il child's best interest, che deve rappresentare l'unico ed immutabile punto di riferimento per le ex coppie.
In qualità di Avvocato Matrimonialista, opero su tutto il territorio nazionale e internazionale con sede per l'Italia a Milano e Bari e per l'estero a Monaco di Baviera, e sono specializzato in diritto di famiglia e diritto societario (anche con risvolti internazionali), con particolare attenzione alle problematiche di separazione, divorzio,affidamento dei figli,diritto minorile, delibazione, diritto penale della famiglia, diritto di famiglia italo- tedesco Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole,adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Grazi ai miei master e al dottorato di ricerca presso il Politecnico di Lugano, sono specializzato anche in diritto bancario e finanziario.
Sono specializzato in diritto di famiglia,diritto di famigli internazionale, diritto di famiglia italo-tedesco, diritto minorile, diritto penale della famiglia. Ho frequentato numerosi studi presso prestigiose università internazionali grazie ai quali ho avuto modo di ampliare le mie conoscenze del diritto di famiglia e diritto minorile sul piano internazionale. Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole,adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Mi occupo di successioni ereditarie e donazioni, fornisco assistenza nel redigere un testamento valido, consulenza o parere legale agli eredi, ad esempio nel caso in cui vi sia un sospetto di eredità di beni per un valore inferiore a quanto previsto dalla legge, impugnazione del testamento per lesione della quota legittima.
Unioni civili, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Violenza, Stalking e molestie, Diritto civile, Diritto penale, Pignoramento, Diritto tributario, Reati contro il patrimonio, Diritto canonico, Contratti, Domiciliazioni, Risarcimento danni.
Studio Legale Lamanna Di Salvo
Via Dante 16
Milano (MI)
Sede secondaria:
Via Dante Alighieri
Bari (BA)
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy