Sono specializzato in diritto di famiglia,diritto di famigli internazionale, diritto di famiglia italo-tedesco, diritto minorile, diritto penale della famiglia. Ho frequentato numerosi studi presso prestigiose università internazionali grazie ai quali ho avuto modo di ampliare le mie conoscenze del diritto di famiglia e diritto minorile sul piano internazionale. Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole,adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Informazioni generali
In qualità di Avvocato Matrimonialista, opero su tutto il territorio nazionale e internazionale con sede per l'Italia a Milano e Bari e per l'estero a Monaco di Baviera, e sono specializzato in diritto di famiglia e diritto societario (anche con risvolti internazionali), con particolare attenzione alle problematiche di separazione, divorzio,affidamento dei figli,diritto minorile, delibazione, diritto penale della famiglia, diritto di famiglia italo- tedesco Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole,adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Esperienza
Mi occupo di successioni ereditarie e donazioni, fornisco assistenza nel redigere un testamento valido, consulenza o parere legale agli eredi, ad esempio nel caso in cui vi sia un sospetto di eredità di beni per un valore inferiore a quanto previsto dalla legge, impugnazione del testamento per lesione della quota legittima.
Regolamentazione delle unioni civili , convivenza, attribuzione patrimoniale in favore del convivente omosessuale, contratti di convivenza. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art. 1, comma 50, L. 20 maggio 2016, n. 76). La nuova legge ha così introdotto il cosiddetto CONTRATTO DI CONVIVENZA, il quale, seppur non necessario per il riconoscimento dei diritti previsti dalla Legge, serve a regolare con maggiore precisione le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in caso di separazione.
Altre categorie
Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Violenza, Stalking e molestie, Diritto civile, Diritto bancario e finanziario, Diritto penale, Pignoramento, Diritto tributario, Truffe, Diritto canonico, Contratti, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.
Credenziali
Ordinario Universitario in diritto di famiglia e diritto minorile - Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
Dal 11/1999 - lavoro attualmente quiSono Ordinario di Diritto Famiglia e Diritto Commerciale, ricopro incarichi di docenza presso diverse e rinomate Università italiane e straniere nell'ambito dei settori scientifico - disciplinari. In qualità di Avvocato familiarista, sono abilitato all'esercizio della professione forense, oltre che in Italia, in Danimarca, a Malta e in Germania. Opero su tutto il territorio nazionale con sede per l'italia a Milano e Bari e per l'estero a Monaco di Baviera, sono specializzato in diritto di famiglia (anche internazionale) e diritto societario, con particolare attenzione alle problematiche di separazione, divorzio,affidamento dei figli,delibazione, diritto penale della famiglia e diritto minorile. Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio,affidamento della prole, adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Eredità
Successioni ereditarie e donazioniMi occupo di successioni ereditarie e donazioni, fornisco assistenza nel redigere un testamento valido, consulenza o parere legale agli eredi, ad esempio nel caso in cui vi sia un sospetto di eredità di beni per un valore inferiore a quanto previsto dalla legge, impugnazione del testamento per lesione della quota legittima.
Adozione
ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALENell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei soggetti più deboli ( ovverosia i minori, i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale ed internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale. Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione,intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono. Purtroppo, spesso assistiamo in ambito minorile ad una serie di ritardi, inefficienze, macchinazioni burocratiche a seguito delle quali, piuttosto che ottemperare alla ratio legis di offrire al minore in stato di abbandono una famiglia nel minor tempo possibile, si susseguono ingiustificabili ritardi che lasciano i più sfortunati nelle strutture temporanee, creando in definitiva solo disagi psicologici alle vittime di questo sistema.
Minori contesi
Quante Bibbiano ci sono in Italia?Da avvocato familiarista mi sento di appoggiare pienamente la decisione presa, che ribadisce il diritto del minore ad un rapporto personale con entrambi i genitori, indipendentemente dalle vicende sentimentali degli stessi. La vicenda, inoltre, sottolinea l'importanza per tutte le parti in causa di lavorare in sintonia - laddove necessario - con il servizio sociale, cosa che però non accade per il 90% dei contenziosi familiari. Un sistema, che, purtroppo, è diventato col tempo poco collaborativo, risultando spesso improntato ad un abuso del diritto piuttosto che alla protezione dei più piccoli.
Sottrazione internazionale del minore
SOTTRAZIONE DEL MINORECondivido pienamente il pensiero del Prof. Camerini - Neuropsichiatra infantile nonchè ctu, che ci riporta alla realtà dei fatti su tematiche spigolose. Mi soffermerei su questo punto in particolare: Si lamenta in pubbliche narrazioni che molte madri siano vittime di sottrazioni dei figli che, nella realtà, avvengono del tutto eccezionalmente in sporadicissimi casi presentati come regola. Nella maggior parte dei casi di sottrazione internazionale del minore (diversi dei quali da me seguiti) è la figura materna a commettere reato, portando via la prole per futuli motivi ovvero per semplice ripicca.. Ciò non toglie che a sbagliare possa essere anche l'uomo, ma, in ogni caso, a pagarne le conseguenze saranno sempre i figli.
Madre trascura alimentazione e scuola figlia, affidata al papa'
GENITORE DISINTERESSATOUna giusta decisione che ancora una volta mette in evidenza come si tenti sistematicamente di ostacolare il diritto di vista del padre, strumentalizzando in tal modo il diritto di vista che dovrebbe essere sempre e comunque tutelato. Nel caso su menzionato la situazione appare essere ancor più grave, in quanto le omissioni commesse della madre hanno negativamente influito sulla salute psicofisica della minore. I figli non dovrebbero mai essere lo strumento di vendetta nei confronti dell'ex coniuge!
Sottrazione internazionale del minore
SOTTRAZIONE DEL MINOREIl reato di sottrazione dei minori è, forse, uno dei più comuni nelle vicende patologiche dei rapporti familiari. Spesso, uno dei due coniugi, di fronte all'irreversibile frattura del rapporto coniugale, e lasciandosi sicuramente andare ad un comportamento irrazionale, decide di fuggire via con la prole, quasi a volersi sottrarre a quel tormento psicologico che la fine di ogni rapporto comporta. Altre volte, invece, la sottrazione dei minori è premeditata fin nei minimi dettagli. Il reato de quo nasce dalle disposizioni civilistiche, secondo cui i figli sono in genere sotto la custodia di entrambi i genitori, ragion per cui ogni spostamento deve obtorto collo essere autorizzato - o, nel migliore dei casi, non ostacolato - dall'altro coniuge. La legge, in casi particolari (e. g. violenza di un coniuge) offre degli strumenti di protezione che possano, da un lato, allontanare rapidamente colui il quale mette in atto comportamenti violenti che danneggino il partner e/o i minori e, dall'altro offre la più ampia tutela per ottenere l'affido esclusivo della prole. In questi casi, è vivamente consigliato consultarsi con il proprio legale di fiducia, onde poter mettere in atto tutte quelle strategie volte, da un lato, a garantire l'incolumità fisica e psichica del partner e della prole e, dall'altro, ad ottenere l'immediato allontanamento e l'affido esclusivo dei minori. Ricordiamo, per dovere di cronaca, che spesso questi strumenti sono "svuotati" della funzione loro assegnata dal Legislatore, essendo essi utilizzati quali arma di ricatto e/o oppressione nei confronti dell'altro genitore a fini prettamente economici.
Fenomeno delle false denunce
SEPARAZIONE: AFFIDAMENTO MINORI E FENOMENO DELLE FALSE DENUNCEDa circa 18 anni mi occupo di diritto di famiglia ....Il fenomeno della Pas ( alienazione genitoriale) è in continua crescita nei contenziosi familiari, e nei casi più gravi si conclude con il fenomeno delle false denunce e sottrazione internazionale della prole. Oggi, terminata l'udienza mi sono commosso. Diventa necessario tutelare il diritto alla bigenitorialità di chi effettivamente merita di essere padre, escludendo categoricamente i violenti e coloro che usano i bambini per propri piani di vendetta
Bimbi abbandonati, adozione ai minimi.
AFFIDAMENTOUna triste realtà che certitifica il malfunzionamento del sistema delle adozioni nel nostro Paese. E poi ci sono storie senza lieto fine, quelle che gli studi chiamano “fallimenti adottivi” e su questo punto bisogna soffermarsi particolarmente, perchè il bambino non è un oggetto che può essere restituito. L'approccio coppia - adozione dovrebbe avere una preparazione solida, che non può consistere solo in scartoffie burocratiche!
Successione e divorzio
Procedimento di successione e divorzioIn caso di separazione, ove non sia stabilito un addebito a carico del coniuge superstite, quest’ultimo mantiene i diritti ereditari conseguenti al matrimonio. In caso di divorzio, al coniuge superstite non spetta alcun diritto ereditario, in quanto il vincolo matrimoniale era stato sciolto prima della morte del de cuius.
Il reato di sottrazione internazionale del minore nel diritto di famiglia
Pubblicato su IUSTLABSecondo l’art. 574 c.p. “ chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni ”. Si tratta di un reato rivolto a tutelare la responsabilità genitoriale e il diritto del minore a vivere nel proprio ambiente. Per quanto riguarda il soggetto attivo, il reato è comune, poiché può essere commesso da chiunque. È permanente, perché l’azione criminale deve perdurare nel tempo e, precisamente secondo giurisprudenza costante, per un periodo “significativo” (Cassazione Civile, sent. 21 ottobre 2024, n. 27169) Il reato di sottrazione dei minori è, forse, uno dei più comuni nelle vicende patologiche dei rapporti familiari. Spesso, uno dei due coniugi, di fronte alla irreversibile frattura del rapporto coniugale, e lasciandosi sicuramente andare ad un comportamento irrazionale, decide di fuggire via con la prole, quasi a volersi sottrarre a quel tormento psicologico che la fine di ogni rapporto comporta. Altre volte, invece, la sottrazione dei minori è premeditata fin nei minimi dettagli. Il reato de quo nasce dalle disposizioni civilistiche, secondo cui i figli sono in genere sotto la custodia di entrambi i genitori, ragion per cui ogni spostamento deve obtorto collo essere autorizzato - o, nel migliore dei casi, non ostacolato - dall'altro coniuge. Ci si chiede se la sottrazione debba necessariamente essere fisica e comportare l’allontanamento del minore in un posto diverso dalla nota residenza e sconosciuto all’ex coniuge. Entrambi i punti sono stati recentemente discussi dalla Cassazione. La Suprema Corte, con sentenza n. 32005 del 30/08/2022, ha ribadito che la sottrazione di minore descritta dall’articolo 574 c. p. possa essere attuata anche in assenza di coercizione assoluta, mediante una condotta semplicemente rivolta a “ostacolare gli incontri del figlio con il padre”. Può dunque essere sufficiente a integrare il reato la proposizione di ostacoli “che non abbiano carattere e durata meramente simbolica” e che “impediscano la coltivazione di un rapporto stabile e continuativo tra il figlio e un genitore”. Non è dirimente che il genitore “sottratto” sappia benissimo dove risiede e come vive il figlio, in quanto è sufficiente che ad esso venga arbitrariamente impedito, con una condotta reiterata, di mantenere le relazioni con il minore. Dunque, secondo la Cassazione, il reato previsto dall'articolo 574 c. p. si ravvisa anche nella condotta di una madre “ che ha completamente escluso la figura paterna dall'esercizio delle prerogative genitoriali, assumendo in via unilaterale tutte le scelte fondamentali relative alla vita del minore, violando reiteratamente i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria ”. La decisione degli Ermellini strada funge dunque da monito per tutti i casi, nei quali alla frequentazione tra la prole e il genitore non collocatario vengono frapposti ostacoli non assoluti, e non necessariamente comportanti la sottrazione materiale del minore dal suo ambiente di vita, ma pur tuttavia gravi, deliberati, sistematici e protratti nel tempo, anche mediante condotte puramente omissive o indirette. Non è chiaro se sia necessario, per integrare la fattispecie di reato in esame, se la violazione dei provvedimenti in precedenza assunti dall’autorità giudiziaria, come accaduto nella fattispecie, rappresenti o meno un elemento costitutivo. Prima facie, sembrerebbe tuttavia di no, anche perché, citando un precedente giurisprudenziale, la sentenza de quo ha chiarito le differenze rispetto all’articolo 388 c. p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), per quanto attiene alla lesione degli interessi della famiglia. Le due fattispecie di reato non coincidono, in quanto hanno portata e significato diversi. Infatti, ha sostenuto la Suprema Corte, “ se l’agente non ottempera a particolari disposizioni del giudice civile - sulla quantità e durata delle visite consentite al genitore non affidatario, sulle modalità e condizioni in genere fissate nel provvedimento - deve configurarsi il delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice; se, invece, la condotta di uno dei coniugi porta ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza del coniuge affidatario, così da impedirgli non solo la funzione educativa ed i poteri insiti nell’affidamento, ma da rendergli impossibile quell’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore e della società, in tal caso ricorre il reato di cui all’articolo 574 ”. Tale orientamento è stato poi confermato da Cass. 390/2025, secondo cui integra il reato ex art. 574 c.p. non solo l'allontanamento fisico del minore, ma anche la condotta del genitore che, attraverso comportamenti ostruzionistici, impedisca all'altro genitore l'esercizio delle prerogative genitoriali. Il reato in esame è, poi, tutelato da norme internazionali. Tra tutte, vogliamo ricordare il regolamento 2019/1111 (“Bruxelles II ter ”) (le cui disposizioni, nei casi di sottrazione intra-europea, integrano quelle della Convenzione dell’Aja del 1980) e, soprattutto, la Convenzione de L’Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori, la quale prevede un meccanismo volto a garantire il rientro del minore nell’abituale luogo di residenza. Con sentenza 10 luglio 2024, n. 18845, la Corte di cassazione ha fatto luce sulle circostanze che debbono essere considerate affinché il trasferimento di un minore in tenera età possa ritenersi illecito a norma dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori. Nella stessa pronuncia ha chiarito le modalità che debbono essere impiegate per valutare la sussistenza del “grave rischio nel rimpatrio del minore”, agli effetti dell’art. 13, par. 1, lett. b) della stessa Convenzione. Perché il trasferimento sia considerato illecito, e dunque il giudice possa ordinare il rientro del minore, l’art. 3 della suddetta Convenzione richiede che siano soddisfatti tre requisiti: immediatamente prima del trasferimento, il minore doveva risiedere abitualmente nello Stato da cui è stato portato via; il trasferimento deve essere avvenuto in violazione dei diritti di custodia sul minore spettanti a una persona fisica o giuridica in base alla legislazione di detto Stato; tali diritti dovevano essere effettivamente esercitati al momento del trasferimento. La Convenzione contempla però dei casi in cui, quand’anche ricorrano dette condizioni, il giudice può escludere il rientro. Uno di questi è contemplato dall’art. 13, par. 1, lett. b), ai sensi del quale il trasferimento non è illecito se vi è il grave rischio che il minore sia esposto a un pregiudizio fisico o psicologico o possa trovarsi in una situazione intollerabile nello Stato da cui è stato sottratto. Da ultimo, occorre rilevare che in tema di sottrazione internazionale di minori, al fine di escludere ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la sussistenza delle condizioni ostative al rientro del minore nello Stato ove abitualmente risiede e in particolare al fine di ritenere non sussistente il fondato rischio per il minore di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile, non sono sufficienti le valutazioni (ancorché approfondite) compiute dalle autorità competenti dello Stato di residenza del minore, ma sono necessari ulteriori accertamenti (da svolgere anche mediante indagine tecnica) da parte del giudice italiano. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 12035/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 7 maggio. Al riguardo, la Cassazione si è innanzitutto richiamata agli orientamenti della Corte di giustizia sull’argomento. Ai fini della determinazione della residenza abituale del minore nei casi di sottrazione, i giudici di Lussemburgo hanno infatti dato rilievo a due elementi: l’effettiva custodia del minore, dovendosi valorizzare, ad esempio, “la circostanza che il genitore che esercita di fatto la custodia del minore continui a vivere con quest’ultimo in un determinato luogo e ivi eserciti la sua attività professionale” (Corte di giustizia, sentenza 28 giugno 2018, causa C-512/2017, HR , ECLI:EU:C:2018:513); e la sua età. Così, nel caso del minore di pochi mesi, bisogna tenere in conto che il suo ambiente è “essenzialmente familiare” e determinato dalle persone che si prendono cura di lui nel quotidiano (Corte di giustizia, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-497/10, Mercredi c. Chaffe , ECLI:EU:C:2010:829). Queste avranno dunque “particolare importanza per determinare il luogo in cui si trova il centro della sua vita” (Corte di giustizia, sentenza 28 giugno 2018, causa C-512/2017, ECLI:EU:C:2018:513). A simili conclusioni è pervenuta la giurisprudenza interna. Anche la Cassazione ha affermato che, allo scopo di individuare la residenza abituale di un minore di tenera età, che sia custodito dalla madre in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il padre, occorre verificare “l’integrazione della madre” nel primo Stato, “della quale partecipa anche il minore” (Cass. 32194/2022). Più in generale, la Cassazione ha più volte inteso la nozione di “residenza abituale”, quale “luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza…ha il centro dei propri legami affettivi…derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione” (tra le tante, v. Cass. n. 1838/2011; Cass. 19664/2014). Emerge a chiare lettere l’importanza di esaminare attentamente la portata delle condizioni per l’ordine di rientro del minore, così come il concetto di residenza abituale di quest’ultimo nel contesto di sottrazione internazionale dei minori, elementi chiave per poter ottenere la protezione internazionale garantita dalla più volte richiamata Convenzione. A tale tema dedicheremo un apposito articolo!
L'assegno di mantenimento e quello divorzile
Ancora oggi, l'istituto della separazione e del divorzio è visto come una sorta di "assicurazione sulla vita", una polizza da sottoscrivere all'atto del matrimonio e da far valere non appena ci si stanchi della vita matrimoniale.Ancora oggi, l'istituto della separazione e del divorzio è visto come una sorta di "assicurazione sulla vita", una polizza da sottoscrivere all'atto del matrimonio e da far valere non appena ci si stanchi della vita matrimoniale. L'assegno di mantenimento e quello divorzile sono oggi lo strumento numero uno per una mera speculazione economica ai danni dell'altro coniuge. Anche la prole diventa spesso un'arma per raggiungere il solo obiettivo sensibile, ovverosia il tanto agognato "mantenimento" che, a mio parere, appare giustificato solo ed esclusivamente nei confronti dei figli e, per quanto riguarda l'ex coniuge, solo in particolarissime situazioni da valutare nel caso concreto.
Redazione contratto di convivenza coppia omosessuale
La legge n.76 del 2016 disciplina le convivenze attraverso i “contratti di convivenza” sia tra persone eterosessuali che tra persone dello stesso sesso.Redazione contratto di convivenza alle coppie conviventi omosessuali al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali
Si parla tanto di adozione, sia nazionale che internazionale, spesso interpretandola a mo' di "gioco".
L'adozione è sì, un grande gesto d'amore ma, soprattutto, un grande gesto di responsabilità e non un capriccio da soddisfare.L'adozione è sì, un grande gesto d'amore ma, soprattutto, un grande gesto di responsabilità e non un capriccio da soddisfare. Molte coppie arrivano impreparate, illuse e desiderose di coronare il sogno di avere un bambino tra le braccia. Bisogna essere sinceri, cari amici, l'adozione è un percorso per certi versi meraviglioso e ricco di emozioni ma, spesso, difficile, irto e sicuramente in salita. Sono il primo a ribadire la necessità di una riforma volta a "modificare" il sistema, ma resto comunque del parere che l'adozione non deve essere paragonata ad un "gioco" da tavolo.
Matrimonio e disgregazione della famiglia
Matrimonio e disgregrazione della famiglia, tutela e affidamento dei minori, anche a livello internazionale.Coniuge italiano coniugato con cittadina straniera, matrimonio celebrato all'estero e trascritto in Italia. Separazione con adddebito per gravi inadempienze dei doveri coniugali, danni endofamiliari, affidamento esclusivo dei minori.
Affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio
Affidamento dei minori - coppia non coniugataCoppia non coniugata,regolamentazione del diritto di visita e del mantenimento.
Sì all’adozione se la madre non tutela i figli disabili dalle violenze del padre.
Sì all’adozione se la madre non tutela i figli disabili dalle violenze del padre.Sì all’adozione se la madre non tutela i figli disabili dalle violenze del padre. La capacità genitoriale non va valutata solo con riferimento alla persona del genitore in quanto tale, bensì anche nella prospettiva concreta dell'interrelazione tra genitore e minore e ciò ben può portare ad attribuire rilievo, secondo le circostanze, anche alla concreta possibilità, da parte del genitore interessato, di superare le criticità che segnano il rapporto con un compagno e le condizioni di una vita di coppia che minano alla radice le attività di accudimento ed educative che riguardano il minore: tanto più in una situazione in cui quest’ultimo necessiti di particolari cure e attenzioni a causa della presenza di gravi disabilità. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 maggio 2023, n. 13453.
Pernottamento del minore in tenera età dall’altro genitore: il parere della Cassazione e quello medico-scientifico a confronto
Pubblicato su IUSTLABCome noto, il principio di bigenitorialità è stato introdotto con la L. 54/2006 , riguardante l'affidamento condiviso. Questo principio è stato poi ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione che lo ha, però, subordinato al benessere del bambino. L'art. 337 ter c.c. afferma che " il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ".Per assicurare ciò, il giudice adotta provvedimenti che perseguano l'interesse esclusivo della prole, decidendo: · tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore; · come e in quale misura ciascun genitore contribuisca al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Il comma 4 dell'art. 337-ter c.c. prosegue affermando che, se non ci sono accordi tra i genitori circa le modalità di mantenimento dei figli, sarà il giudice a decidere l'ammontare dell'assegno di mantenimento, tenendo conto: · delle attuali esigenze del figlio; · del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; · dei tempi di permanenza presso ciascun genitore; · delle risorse economiche di entrambi i genitori; · della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Negli ultimi anni, la legge 54/2006 ha introdotto il principio di bigenitorialità, riguardante l'affidamento condiviso. Questo principio, ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione, è comunque subordinato al benessere del bambino. Tanto premesso, ci si chiede se il minore in tenera età possa pernottare anche con il padre non affidatario. Al riguardo, è opportuno, in primis, analizzare i risultati scientifici, per poi passare ad una disamina dell'orientamento giurisprudenziale delle Corti italiane. La scienza sottolinea che l'attaccamento padre-figlio è un legame che non si origina da solo, ma va migliorato ogni giorno. Il ruolo del padre è importante nella crescita dei figli quanto quello della madre, e questo si è modificato soprattutto negli ultimi decenni. La relazione con le figure di riferimento risulta essere fondamentale per lo sviluppo non solo relazionale, ma anche psicologico e affettivo del bambino. Una figura paterna presente e che si occupa dei propri figli permette una crescita più armoniosa e questo si riflette in modo positivo sulla vita del bambino, anche una volta diventato adulto. Già nel 2013 una ricerca francese rilevava come il rischio di perdere definitivamente il contatto con un genitore fosse dell’1 per cento nel caso in cui il giudice stabilisse un affidamento paritetico alla prima udienza e salisse al 21% nel caso di un affidamento ‘tradizionale’ (2 week-end al mese col padre). La perdita genitoriale nei primi 9 anni di vita è correlata ad una aumentata probabilità di danni cromosomici con rischio elevato di malattie organiche a distanza. Nel 2014, una ricerca coordinata dal prof. Richard Warshak con l’ endorsement di 110 ricercatori internazionali, concentrata sulla revisione della letteratura internazionale relativa all’affidamento materialmente condiviso per bambini sotto i quattro anni, arrivava a concludere che: 1. “Non c’è evidenza della necessità di ritardare l’introduzione di un frequente e regolare coinvolgimento (pernottamento incluso) di ambedue i genitori coi propri figli”; 2. “In generale, i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che meglio equilibrano il tempo dei bambini presso le due case”. In uno studio del 2016 William V. Fabricius e Go Woon Suh hanno evidenziato come il pernottamento in forma paritaria di bambini sotto i 2 anni comporta: 1. migliori relazioni del bambino sia col papà sia con la mamma nel breve termine ; 2. migliori relazioni con il papà e la mamma a lungo termine . Una ricerca governativa svedese ha evidenziato, su un campione di 3656 bimbi in età prescolare (3-5 anni), che quelli in regime di affidamento materialmente condiviso mostrano minori sintomi di disturbo psicologico di quelli in affido materialmente esclusivo. E un altro studio svedese ha evidenziato l’assenza di differenza a livello di ormone dello stress fra bambini in affido paritetico-alternato e in affido a residenza prevalente. Alla luce di questi risultati, il Consiglio d’Europa ha osservato che la decennale esperienza dell’Australia, ove la presunzione di affidamento materialmente condiviso esiste dal 2006, risulta benefica sopra i 4 anni di età e priva di qualunque effetto nocivo tra i 2 e i 4 anni. Fin qui i risultati scientifici. Ma cosa succede nelle Corti italiane? Purtroppo, la questione appare ben lungi dall'essere unanimemente considerata. Un primo orientamento (ex plurimis, Cass. 16125/2020) ritiene che il diritto di visita dei genitori di bambini in tenera età possa subire restrizioni solo ed esclusivamente se ciò ricada nell'ambito dell'interesse del minore, pur sottolineando a chiare lettere la tutela del principio di bigenitorialità " inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole. " Analogamente, la Suprema Corte nel 2024 (Cass. n.19069/2024 pubblicata l’11 luglio 2024), confermando quanto precedentemente statuito dalla Corte d’Appello di Ancona, non prevedeva alcun pernottamento fino al raggiungimento dei 3 anni di età del figlio. Osservava la Corte di Appello di Ancona che fino ai tre anni, il minore deve dormire in casa della madre. La scelta del pernottamento esclusivo del figlio presso l'abitazione della madre veniva motivata affermando che il pernottamento presso il padre sarebbe stato dannoso per il minore. Veniva, pertanto, ribadito che, fino al terzo anno di età del bambino, il padre avrebbe avuto diritto di passare due pomeriggi alla settimana con il figlio, uno infrasettimanale e uno nel weekend; per le vacanze estive e natalizie il padre avrebbe potuto passare due settimane consecutive con il figlio, ma sempre senza il pernottamento. Il provvedimento della Cassazione risponde alle crescenti preoccupazioni relative alla gestione dell’affidamento nei primi anni di vita del bambino. La decisione sottolinea l’importanza di un ambiente stabile e familiare, evidenziando che, fino ai tre anni, il pernottamento fuori dalla casa delgenitore collocatario potrebbe costituire un elemento di stress per il minore. Un altro orientamento, invece, sembra aderire alle conclusioni scientifiche su riportate. Sempre nel 2024, gli Ermellini (Cassazione Civile, Sez. I, 9 aprile 2024, n. 9442) osservavano che " i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente devono di regola comprendere tutti i momenti della vita quotidiana del minore, anche se in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai tempi di convivenza con l’altro genitore, e in essi vanno compresi i pernottamenti – salvo che si evidenzi uno specifico e attuale pregiudizio per il minore – in modo da consentire al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale, in conformità alle condizioni del provvedimento di affidamento ". Tale dicotomia è ancor più marcato nella Giurisprudenza di merito. Come si vede, siamo ben lontani dall'avere un orientamento univoco, anche se ciò sarebbe davvero auspicabile. A nostro modesto parere, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo. Ci auguriamo che si possa arrivare quanto prima ad un orientamento univoco, nel supremo interesse del benessere psico - fisico dei minori.
Genitore No Vax
Vaccini e responsabilità genitorialeLa più recente cronaca dimostra quanto sia importante che la figura del matrimonialista debba sempre confrontarsi continuamente con gli esperti della mente, soprattutto in procedimenti riguardanti minori. Ho seguito da poco un caso di un genitore no vax che, per via di sue convinzioni - giuste o sbagliate che siano - ha messo il minore nelle mani dei servizi sociali, con tutti i problemi che derivano per un bambino da una situazione come questa. Bisognerebbe davvero evitare di spingere il proprio egoismo a questi livelli.
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