Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo In qualità di familiarista , opero su Milano e Bari e sono specializzato in diritto di famiglia e diritto societario, con particolare attenzione alle problematiche di separazione, divorzio, adozioni nazionali ed internazionali,diritto penale della famiglia, nullità matrimoniale, diritto minorile, e successioni ereditarie. Interprete e Traduttore Giurato per ITALIANO -INGLESE - TEDESCO Si precisa che l’invio della richiesta non è vincolante. Tuttavia, ritengo doveroso sottolineare che le consulenze legali, come per qualsiasi altra attività professionale, sono a pagamento.
Sono specializzato in diritto di famiglia, separazioni e divorzio, delibazione e diritto penale della famiglia grazie ai miei numerosi studi presso prestigiose università internazionali, oltre alla continua formazione forense. Master in diritto di famiglia Corsi di alta formazione "diritto di famiglia nell'epoca post covid" "giornata mondiale contro la violenza sulle donne" "deontologia nel diritto di famiglia" "curatore speciale del minore" - corso professionalizzante "reati ed illeciti endofamiliari"
Mi occupo di successioni ereditarie e donazioni, fornisco assistenza nel redigere un testamento valido, consulenza o parere legale agli eredi, ad esempio nel caso in cui vi sia un sospetto di eredità di beni per un valore inferiore a quanto previsto dalla legge, impugnazione del testamento per lesione della quota legittima.
Regolamentazione delle unioni civili , convivenza, attribuzione patrimoniale in favore del convivente omosessuale, contratti di convivenza
Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Violenza, Stalking e molestie, Diritto civile, Diritto bancario e finanziario, Diritto penale, Pignoramento, Diritto tributario, Reati contro il patrimonio, Diritto ecclesiastico, Contratti, Domiciliazioni, Risarcimento danni.
La più recente cronaca dimostra quanto sia importante che la figura del matrimonialista debba sempre confrontarsi continuamente con gli esperti della mente, soprattutto in procedimenti riguardanti minori. Ho seguito da poco un caso di un genitore no vax che, per via di sue convinzioni - giuste o sbagliate che siano - ha messo il minore nelle mani dei servizi sociali, con tutti i problemi che derivano per un bambino da una situazione come questa. Bisognerebbe davvero evitare di spingere il proprio egoismo a questi livelli.
Mi occupo di successioni ereditarie e donazioni, fornisco assistenza nel redigere un testamento valido, consulenza o parere legale agli eredi, ad esempio nel caso in cui vi sia un sospetto di eredità di beni per un valore inferiore a quanto previsto dalla legge, impugnazione del testamento per lesione della quota legittima.
Nell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei soggetti più deboli ( ovverosia i minori, i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale ed internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale. Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione,intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono. Purtroppo, spesso assistiamo in ambito minorile ad una serie di ritardi, inefficienze, macchinazioni burocratiche a seguito delle quali, piuttosto che ottemperare alla ratio legis di offrire al minore in stato di abbandono una famiglia nel minor tempo possibile, si susseguono ingiustificabili ritardi che lasciano i più sfortunati nelle strutture temporanee, creando in definitiva solo disagi psicologici alle vittime di questo sistema.
Da avvocato familiarista mi sento di appoggiare pienamente la decisione presa, che ribadisce il diritto del minore ad un rapporto personale con entrambi i genitori, indipendentemente dalle vicende sentimentali degli stessi. La vicenda, inoltre, sottolinea l'importanza per tutte le parti in causa di lavorare in sintonia - laddove necessario - con il servizio sociale, cosa che però non accade per il 90% dei contenziosi familiari. Un sistema, che, purtroppo, è diventato col tempo poco collaborativo, risultando spesso improntato ad un abuso del diritto piuttosto che alla protezione dei più piccoli.
Condivido pienamente il pensiero del Prof. Camerini - Neuropsichiatra infantile nonchè ctu, che ci riporta alla realtà dei fatti su tematiche spigolose. Mi soffermerei su questo punto in particolare: Si lamenta in pubbliche narrazioni che molte madri siano vittime di sottrazioni dei figli che, nella realtà, avvengono del tutto eccezionalmente in sporadicissimi casi presentati come regola. Nella maggior parte dei casi di sottrazione internazionale del minore (diversi dei quali da me seguiti) è la figura materna a commettere reato, portando via la prole per futuli motivi ovvero per semplice ripicca.. Ciò non toglie che a sbagliare possa essere anche l'uomo, ma, in ogni caso, a pagarne le conseguenze saranno sempre i figli.
Una giusta decisione che ancora una volta mette in evidenza come si tenti sistematicamente di ostacolare il diritto di vista del padre, strumentalizzando in tal modo il diritto di vista che dovrebbe essere sempre e comunque tutelato. Nel caso su menzionato la situazione appare essere ancor più grave, in quanto le omissioni commesse della madre hanno negativamente influito sulla salute psicofisica della minore. I figli non dovrebbero mai essere lo strumento di vendetta nei confronti dell'ex coniuge!
Il reato di sottrazione dei minori è, forse, uno dei più comuni nelle vicende patologiche dei rapporti familiari. Spesso, uno dei due coniugi, di fronte all'irreversibile frattura del rapporto coniugale, e lasciandosi sicuramente andare ad un comportamento irrazionale, decide di fuggire via con la prole, quasi a volersi sottrarre a quel tormento psicologico che la fine di ogni rapporto comporta. Altre volte, invece, la sottrazione dei minori è premeditata fin nei minimi dettagli. Il reato de quo nasce dalle disposizioni civilistiche, secondo cui i figli sono in genere sotto la custodia di entrambi i genitori, ragion per cui ogni spostamento deve obtorto collo essere autorizzato - o, nel migliore dei casi, non ostacolato - dall'altro coniuge. La legge, in casi particolari (e. g. violenza di un coniuge) offre degli strumenti di protezione che possano, da un lato, allontanare rapidamente colui il quale mette in atto comportamenti violenti che danneggino il partner e/o i minori e, dall'altro offre la più ampia tutela per ottenere l'affido esclusivo della prole. In questi casi, è vivamente consigliato consultarsi con il proprio legale di fiducia, onde poter mettere in atto tutte quelle strategie volte, da un lato, a garantire l'incolumità fisica e psichica del partner e della prole e, dall'altro, ad ottenere l'immediato allontanamento e l'affido esclusivo dei minori. Ricordiamo, per dovere di cronaca, che spesso questi strumenti sono "svuotati" della funzione loro assegnata dal Legislatore, essendo essi utilizzati quali arma di ricatto e/o oppressione nei confronti dell'altro genitore a fini prettamente economici.
Da circa 18 anni mi occupo di diritto di famiglia ....Il fenomeno della Pas ( alienazione genitoriale) è in continua crescita nei contenziosi familiari, e nei casi più gravi si conclude con il fenomeno delle false denunce e sottrazione internazionale della prole. Oggi, terminata l'udienza mi sono commosso. Diventa necessario tutelare il diritto alla bigenitorialità di chi effettivamente merita di essere padre, escludendo categoricamente i violenti e coloro che usano i bambini per propri piani di vendetta
Una triste realtà che certitifica il malfunzionamento del sistema delle adozioni nel nostro Paese. E poi ci sono storie senza lieto fine, quelle che gli studi chiamano “fallimenti adottivi” e su questo punto bisogna soffermarsi particolarmente, perchè il bambino non è un oggetto che può essere restituito. L'approccio coppia - adozione dovrebbe avere una preparazione solida, che non può consistere solo in scartoffie burocratiche!
In tempi di COVID, i contrasti tra i genitori si acuiscono ancor di piú, in relazione ad un tema che é diventato di stringente attualitá per tutti noi, vale a dire il vaccino anti COVID. In via preliminare, vogliamo sottolineare come, a nostro parere, al momento la vexata quaestio sulla vaccinazione abbia assunto toni da guerra civile, il che appare, a parere dello scrivente, assolutamente fuori luogo. Per inciso, riteniamo che, di fronte ad una minaccia globale, la sola risposta da fornire sia quella data dalla scienza, la quale sola puó fornire le informazioni sufficienti ad ognuno di noi per poter decidere se volersi proteggere o meno. Ma quid iuris quando il problema si pone per un minore, per il quale il potere decisionale spetta a chi ha la responsabilità genitoriale? Uno spunto interessante ci viene da recenti decisioni del Tribunale di Monza, sempre attento a problematiche nuove ed attuali. Un padre "no vax" rifiutava l'assenso al vaccino, senza considerare la volontà espressa dal figlio minore di anni 15, senza tenere conto dell´art. 3 legge n. 219/2017, secondo cui «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità». Veniva pertanto introitato un ricorso ex art. 709-ter per contrasti nell'esercizio della responsabilità genitoriale in ambito sanitario, sub specie di consenso al vaccino anti Covid-19. Il Tribunale, valutato il concreto pericolo per la salute del minore, il diffondersi della malattia sul territorio nazionale, la circostanza che i trattamenti vaccinali sono considerati dalla comunità scientifica efficaci, sospendeva momentaneamente la responsabilità del genitore contrario al vaccino. Analogamente il Tribunale di Milano prendeva posizione al riguardo, con una decisione che susciterà un intenso dibattito al riguardo. Il padre di una bambina di 11 anni, conveniva in giudizio la sua ex moglie che si opponeva a somministrare alla loro figlia i vaccini (sia quelli obbligatori per legge che quelli facoltativi ma utili per la tutela della salute). La donna si opponeva persino ai tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 ed il test antigenico per accedere alle lezioni scolastiche. Chiedeva, pertanto, il padre, di essere autorizzato, anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno , a prestare da solo l’assenso affinché la figlia minore infrasedicenne possa ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da legge 119/2017, nonché le vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d’età o comunque secondo le indicazioni del pediatra e di essere autorizzato a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno, l’assenso affinché la figlia possa effettuare, ogni volta che sarà necessario, il tampone anti-COVID. Il Tribunale di Milano ribadisce che per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale, le vaccinazioni obbligatorie per legge (come, ad esempio, l´anti-poliomielitica, l´anti-difterica, l´anti-tetanica, l´anti-epatite B, l´anti-pertosse, l´anti-Haemophilus influenzae tipo b, l´anti-morbillo, l´anti-rosolia, l´anti-parotite, l´anti-varicella). Quanto al vaccino anti covid, il Tribunale sottolineava che esso é raccomandato dalla scienza medica a livello internazionale e, pertanto, autorizzava il padre a «provvedere in autonomia, senza il consenso della madre» , a sottoporre la figlia a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; a farle i tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 tutte le volte che sia necessario; a farle mettere la mascherina a scuola e in tutte le situazioni imposte dalla legge; e, quando la figlia compirà 12 anni, «a valutare in autonomia, sempre senza l’accordo della madre, se sia necessario o anche solo opportuno somministrarle il vaccino anti COVID, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge e le raccomandazioni del pediatra». Entrambe le decisioni ci sembrano condivisibili sia da un punto di vista giuridico che etico, e rimarcano - qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il diritto vigente, in tema di tutela della salute, non puó discostarsi dalle "raccomandazioni" della scienza medica, frutto della piú accurata ricerca farmacologica. In ogni caso, siamo sicuri che queste sentenze faranno non poco discutere gli operatori del diritto e i cittadini comuni. Ben venga la discussione, purché essa rimanga nei limiti di un confronto pacato e rispettoso della libertà di pensiero altrui.
L'assegno di mantenimento e quello divorzile rappresentano un tema spinoso su cui giornalmente si scontrano, purtroppo, decine di famiglie italiane nelle aule di Tribunale. Ancor più problematica diventa la questione allorquando un coniuge, in costanza di matrimonio, ha fatto la bella vita, traendo beneficio dagli introiti del partner, e poi, in caso di separazione, pretende di mantenere un adeguato tenore di vita. Da sempre abbiamo sostenuto che un tale orientamento, oltre che ad essere moralmente scorretto, assume connotati a dir poco paradossali e ci siamo sempre scagliati contro le ingiustizie sperequative del nostro diritto di famiglia, che spesso non rende giustizia alla verità. Ad onor del vero, la crociata contro mantenute e mantenuti ha iniziato a fare breccia nelle coscienze della Giurisprudenza di merito e, di recente, anche in quella di legittimità. Ed invero, una recentissima sentenza della Suprema Corte ha ribadito un principio che aveva già trovato applicazione negli anni passati, e cioè che Perde il diritto all'assegno divorzile chi, in costanza di matrimonio, sceglie di fare la bella vita, rinunciando alla carriera nonostante la colf che bada a casa e figli (Cass. 18697/2022). la ragione di tale decisione si basa, infatti sulla natura dell'assegno divorziale, che presuppone l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (…). Tanto premesso, e come già sottolineato in passato (Cass. 11504/2017), l'indagine sull'an debeatur dell'assegno divorzile in favore del coniuge richiedente non va ancorata al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma quello dell'autosufficienza economica, ma alla luce del contributo fornito alla creazione e all'incremento del patrimonio familiare. Pertanto, chi ha fatto la bella vita a casa senza nemmeno occuparsi dei figli e della casa (compiti, questi, affidati alla colf), nulla ha fatto per la creazione del patrimonio e nulla deve avere in caso di divorzio. Un passo avanti verso un diritto di famiglia più umano e più rispettoso della proprietà privata.
L'affidamento dei figli e la conseguente decisione sul collocamento prevalente dei minori è da sempre al centro di particolare attenzione da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità. In particolare, il nostro Ordinamento prevede che la decisione venga prese tenendo in considerazione il supremo interesse del minore, in base al quale il Giudice chiamato a decidere sul caso concreto valuterà, tra l'altro, il tempo trascorso dall'eventuale avvenuto spostamento, le nuove abitudini di vita, e se l’improvviso cambiamento possa comportare un distacco dannoso dal genitore con cui ci sia stata una precedente convivenza (Cass. Viv. Sez. I, 04.06.2010, n. 13619). In un tale inquadramento non rimane, pertanto, alcun posto per quello che parte della dottrina definisce "maternal preference". Autorevole Dottrina sottolinea che un tale criterio interpretativo (che, de facto, finirebbe par favorire sempre e comunque la madre) non solo no appare normativamente previsto dal nostro Codice Civile, ma è in palese contrasto con la ratio della legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso. L'impostazione seguita in Italia trova, del resto, piena condivisione anche livello internazionale, dove i principi di bigenitorialità e di parità genitoriale hanno da tempo condotto all’abbandono del criterio della maternal preference per favorire quello del gender neutral child custody , che si basa sulla neutralità del genitore affidatario, che può dunque essere sia il padre, sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore. In altre parole, oggigiorno non è più il genere a generare una preferenza per l’uno o l’altro genitore, ma solo il benessere del minore. Ci sentiamo di condividere appieno questo orientamento, augurandoci che esso possa trovare sempre maggiore consenso nelle aule di Tribunale.
L'affido condiviso è un istituto che negli ultimi anni ha voluto suggellare il crescente interesse del nostro Legislatore al diritto alla bigenitorialità. In particolare, questa misura, volta a mantenere fin dove possibile un rapporto stabile del minore con entrambi i genitori, pur prevedendo una collocazione prevalente (di solito presso la madre), sancisce il diritto/dovere del padre di incontrare regolarmente il proprio figlio, senza dover subire ostacoli di alcun genere da parte dell'altro genitore. Purtroppo, nella prassi questo raramente accade. Il più delle volte, come da noi ripetutamente sottolineato nel nostro blog, si tende ad utilizzare il minore come strumento per convincere l'ex coniuge a pagamenti in denaro, stravolgendo in tal modo l'istituto e le finalità dell'affido condiviso. Al riguardo, la Cassazione, con sentenza del 2015 (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3810 ) ha ribadito che "le eventuali inadempienze sul piano economico del genitore non erano ostative al riconoscimento dell’affidamento condiviso in assenza di ulteriori elementi (disinteresse o mancato esercizio del diritto di visita)". A nostro modesto parere, gli Ermellini hanno correttamente deciso nella vicenda de quo , usando come parametro valutativo non il mero esborso monetario - assurto a unico fondamento della moderna famiglia - ma bensì il diritto del minore, soggetto debole e pertanto meritevole di tutela, a mantenere un rapporto stabile e duraturo con entrambi i genitori. Anche la più attenta Giurisprudenza di merito si colloca su questa scia, che, oramai, è diventata una costante dei nostri Tribunali. Concludiamo, quindi, osservando come il diritto di famiglia italiano stai negli ultimi anni distaccandosi sempre più dal mero aspetto monetario, per rivalutare e tutelare valori ben più alti, come appunto il diritto di ogni bambino ad avere un papà ed una mamma. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (32198/2021) ha deciso di porre fine alla vexata quaestio sull´assegno divorzile in presenza di una nuova convivenza more uxorio. Con malcelata sorpresa degli addetti ai lavori, La SS. UU. fanno un´inversione di marcia rispettto ad un orientamento che sembrava oramai consolidato e relativo ad una scelta di vita di un ex coniuge, che intraprende una nuova relazione more uxorio. Gli Ermellini, nella decisione de quo, partono dalla considerazione che l´assegno divorzile si basa su una componente assistenziale e da una compensativa. A fronte di tale doppia natura vi é la necessità di chi corrisponde all'esigenza dell'ex coniuge di non vedersi limitato il suo progetto di vita futura dall'obbligo di versare per sempre l'assegno a chi ha formato una nuova famiglia di fatto e, dall´altro, le fin troppo dubbie necessitá di chi ha contribuito alla fortune della famiglia nel corso del matrimonio. La sentenza de quo vuole bilanciare gli interessi in gioco, cancellando con un colpo di spugna i progressi fatti nel corso degli anni al fine di salvaguardare chi, con il proprio lavoro o con le ricchezze della propria famiglia di origine, aveva costruito le proprie fortune. Oggi, la nuova famiglia di fatto non esclude il diritto all'assegno di divorzio per il coniuge economicamente più debole e privo di mezzi adeguati: ció cancella ogni sorta di automatismo tra nuova convivenza e perdita dell'assegno in favore del coniuge economicamente più debole, sottolineando che il nuovo percorso di vita intrapreso con una terza persona, che sia accertato giudizialmente, incide sì sul diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, sulla sua revisione o sulla sua quantificazione, ma non ne determina necessariamente la perdita integrale. Il coniuge economicamente più debole può, infatti conservare il diritto esclusivamente in funzione compensativa e non assistenziale, a condizione di fornire une serie di prove, quali ad esempio contributo offerto alla comunione familiare, eventuali rinunce, occasioni lavorative e di crescita professionale durante il matrimonio nell'interesse della famiglia, l'apporto dato alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge, e via discorrendo. La soluzione scelta puó commentarsi solo in un modo: summum ius, summa iniuria. La nuova struttura dell´assegno divorzile scelta dalla Suprema Corte creerá - ne siamo piú che sicuri - nuovi contenziosi, ulteriori occasioni di risentimento, ulteriore alterco tra le parti e, pertanto, nuovo potenziale substrato per i reati endo - familiari. Infine tale decisione stimulerá nuove forme di povertà e spingerà i piú abbienti ad occultare le proprie ricchezze, impoverendo cosí di fatto il Paese che, da oggi in poi, sará ostaggio di una visione distorta del matrimonio.
L'assegnazione della casa familiare è, forse, il tema più controverso e dibattuto nell'ambito del diritto di famiglia italiano. Originariamente, esso corrispondeva ad una necessità di tutela della parte più debole ( id est , la moglie e la prole) nei confronti del pater familias . Oggi, però, le mutate strutture della società italiana rendono tale tema, da un lato, spinoso e, dall'altro, altamente problematico. Premesso che, oggi, la donna ha raggiunto in moltissimi casi una propria indipendenza economica, ci si chiede come tutelare, nell'ambito di un processo di separazione e divorzio, sempre più labili esigenze di equità giuridica con il sacrosanto ed inviolabile diritto di proprietà. Spesso, si arriva all'assurdo di vedere che il titolare dell'intero diritto di proprietà dell'immobile viene costretto ad uscire dalla propria casa, per di più continuando a pagare le rate del mutuo. Il risultato è, in questi casi, una distorsione dell'originaria volontà di equa tutela dei coniugi e, persino, un forzoso declassamento di un diritto costituzionalmente garantito (appunto il diritto di proprietà), de facto degradato di fronte ad esigenze costituzionali di pari rango (tutela della prole, eliminazione delle diseguaglianze familiari, etc.). Tanto premesso, è facile capire come da più parti si invochi oramai da anni un immediato e forte intervento del legislatore, che, ponendosi al di sopra di interessi di alcuni gruppi sociali, tenda a ristabilire la parità di diritti costituzionalmente garantiti di pari rango, eliminando quello che, a ben vedere, è ad oggi un privilegio "feudale" non più in linea con l'odierna struttura della società italiana. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
Proprio in questi periodi di festivitá assistiamo a richieste di regali da parte dei nostri figli che sono sempre piú tecnologici. Spesso, addirittura, tali giocattoli richiedono una registrazione online che comporta la comunicazione di dati sensibili ( exempli gatia , il nome o l´etá), con possibili problemi legati al trattamento degli stessi. Ne deriva - almeno in via del tutto teorica - un notevole rischio per la privacy dei minori, che dovrebbe sempre essere tutelata. Cosa possiamo allora fare per proteggere i nostri figli da possibili rischi? Preliminarmente, va osservato che il Regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dati prevede che i sistemi elettronici siano prodotti e configurati per ridurre al minimo la raccolta e il trattamento di dati personali. Tale prescrizione deve, pertanto, essere sempre rispettata dai produttori. Inoltre, prima di fornire dati personali del nostro bambino, é opportuno leggere con attenzione l’informativa sul trattamento dei dati personali raccolti, che dovrebbe sempre essere disponibile nella confezione e/o pubblicata sul sito dell’azienda produttrice. Infine, pochi piccoli accorgimenti possono diminuire le potenziali fonti di rischio: dopo aver attivato la la connessione a Internet del gioco, bisogna fornire solo le informazioni strettamente necessarie per la registrazione ed eventualmente utilizzare pseudonimi per gli account; é prudente limitare la possibilità di raccolta e memorizzazione di dati da parte del giocattolo, disattivando strumenti di rilevazione che possono risultare non indispensabili per il funzionamento (come ad esempio la geolocalizzazione); bisogna evitare di concedere autorizzazioni (quali accesso alla memoria, al microfono) se non sono strettamente necessarie per il funzionamento del giocattolo. In ogni caso, è importante informarsi sempre su chi e come potrebbe utilizzare i dati raccolti; infine, onde evitare intrusione di malintenzionati attraverso la rete, é buona prassi impostare una password di acesso tale da garantire la sicurezza del giocattolo. Come si puó dedurre, con pochi e facili accorgimenti possiamo garantire la totale sicurezza dei nostri figli, permettendo loro di giocare con quello strumento elettronico tanto desiderato e che deve continuare a rappresentare un´occasione di crescita intellettiva e psicologica del minore. Il crimine cibernetico non va in vacanza: Non dimentichiamolo mai!
Una recente Ordinanza della Suprema Corte (Ordinanza 34100/2021) ha cercato di fare chiarezza sulla natura delle spese universitarie per i figli in connessione ad un giudizio di mantenimento. Al riguardo, le spese per i figli si distinguono solitamente in ordinarie e straordinarie. 1) le cosiddette "spese ordinarie" sono tutti quegli esborsi volti a "soddisfare i bisogni ordinari del figlio" e caratterizzati dagli elementi di certezza e lprevedibilità, anche a distanza di tempo. Questi costi hanno natura integrativa dell'assegno di mantenimento, sono fondate sul titolo giudiziale che sancisce la corresponsione del contributo al mantenimento e per la loro refusione è sufficiente l'allegazione del relativo giustificativo (fattura, scontrino fiscale, etc.) 2) le spese straordinarie, invece, sono caratterizzate dai requisiti di rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, essendo esse, pertanto "imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento". Per la loro ripetizione, pertanto, occorre l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento non essendo sufficiente il titolo giudiziale. La vicenda esaminata dagli Ermellini riguardava, appunto, l'errata valutazione delle spese universitarie per il figlio, che il Giudice di merito aveva erroneamente classificato come straordinarie, senza peraltro evidenziare i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che caratterizzano tali esborsi. Orbene, la Cassazione, facendo luce sull'argomento, ha nuovamente chiarito la fondamentale distinzione tra gli esborsi per le necessità ordinarie dei figli, che esulano dall'importo dell'assegno ordinario di mantenimento e le spese straordinarie in senso stretto, e cioè gli esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, da concordare con l'altro genitore, che richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento. Tanto premesso, la Suprema Corte sottolinea come le tasse universitarie, le rette e le spese per i libri di testo non sono eccezionali o imprevedibili, ma al contrario quantificabili in anticipo e, pertanto, rientrano tra le spese ordinarie, così censurando la decisione di merito. A nostro modesto parere, la decisione appare logica, motivata e condivisibile e va, pertanto, pienamente condivisa. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Negli ultimi mesi abbiamo vissuto una situazione peculiare che ha sollevato non pochi quesiti anche a livello di diritto di famiglia. In particolare, ci si é chiesti se le misure di contenimento della pandemia da COVID -19 possano o meno giustificare una riduzione dell´assegno di mantenimento. A nostro modesto parere, la questione appare abbastanza semplice. La normativa italiana (art. 156 del Codice civile e art. 9, comma 1, della legge 898/70) prevedono che, una volta statuiti eventuali accordi in merito all´assegno di mantenimento, tali pattuizioni fanno riferimento alla situazione esistente al momento della divisione coniugale. , solo setale situazione dovesse cambiare sensibilmente, se ne potrà chiedere il riesame per adeguare – secondo un vaglio comparativo delle condizioni delle parti (Cassazione 1119/2020) – l’importo o lo stesso obbligo contributivo al quadro attuale. Non si procederà, pertanto, ad una nuova ponderazione di fatti già esaminati ma si accerterà se, ed in che misura, gli eventi sopravvenuti abbiano alterato gli equilibri così da bilanciare gli impegni economici con il mutato assetto (Cassazione 22269/2020). Tanto premesso, la pandemia e le misure di contenimento ad essa collegate assumono una certa importanza solo e nella misura in cui le stesse abbiano o meno influito sulla situazione economica. Dovrà, poi, attentamente valutarsi se tali condizioni si sino modificate in peius e se tale peggioramento sia destinato ad essere permanente e non temporaneo. Se effettivamente ci si trova di fronte ad una mutata situazione a carattere permanente, si potrá richiedere la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzio. In caso contrario, tale richiesta sará obtorto collo destinata ad essere respinta. PROF. AVV. DOMENICO LAMANNA DI SALVO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Come risaputo, il matrimonio, secondo il Codice di Diritto Canonico, ha natura di sacramento e, come tale, è da considerarsi indissolubile. Vi sono, tuttavia, alcune situazioni, tassativamente previste dalla legge canonica, in presenza delle quali il vincolo coniugale è considerato invalido e pertanto, il matrimonio è dichiarato nullo, tam quam non esset . Tale annullamento deriva da un procedimento giudiziario da instaurare innanzi alle Giurisdizioni canoniche (Tribunali Ecclesiastici) e mirante non tanto ad evidenziare una crisi del rapporto coniugale (come fa il Giudice civile), bensì ad appurare se vi sia o meno un vizio tale da rendere il consenso prestato dinnanzi al Sacerdote nullo, ovvero se vi sia stato una violazione dei cosiddetti "bona matrimonii" (exempli gratia, il classico caso del " matrimonium ratum sed non consumatum "). Da questa sommaria descrizione emerge a chiare lettere la netta "superiorità dottrinale" del Codex Iuris Canonici rispetto al codice civile italiano: quest'ultimo, invero, ha ridotto il matrimonio alla stregua di un contratto, prevedendone lo scioglimento con strumenti che, oramai, vengono usati ed abusati solamente a fini economici ed edonistici, mentre la Dottrina di Santa Romana Chiesa - eterna ed immutabile - accentua solo l'esistenza (e quindi la validità) del sacro vincolo, oppure la sua inesistenza per via di un vizio del consenso. Pur riconoscendo ad ognuno piena libertà di valutare quale sistema sia preferibile, da matrimonialista mi schiero apertis verbis a favore del vecchio ma sempre perfetto schema canonistico: Il matrimonio non deve essere degradato ad un mercimonio!
Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo,matrimonialista e divorzista. Autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico e professionale, associa alla Libera Professione l'esercizio dell'attività di docenza universitaria. Egli tiene corsi presso diverse e rinomate Università italiane e straniere nell'ambito dei settori scientifico - disciplinari IUS 04 e SECS P - 07 materie per le quali egli ha ottenuto la venia docendi. Esperto in procedure di diritto di famiglia internazionale, affidamento condiviso, affidamento congiunto, affidamento alternativo, affidamento esclusivo e super esclusivo, sottrazione internazionale di minori, separazione consensuale, separazione giudiziale, assegno di mantenimento divorzile, famiglia di fatto, convivenza more uxorio, contratti convivenza eterosessuale e omossessuale.
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