Avvocato Domenico Ligato a Reggio Calabria

Domenico Ligato

Avvocato civilista, famiglia e diritto scolastico


Informazioni generali

Lo studio si occupa di cause in materia di diritto civile, nelle controversie di diritto scolastico e più in generale in materia di diritto del lavoro, della previdenza sociale e in materia di diritto di famiglia ed in particolare nella gestione dei procedimenti di separazioni, divorzi e di tutte problematiche inerenti al diritto di famiglia. Si occupa infine di tutela legale in materia di diritti reali, condominio, contenzioso di diritto agrario, nonché offre assistenza nelle trattative e nella redazione dei contratti. Rilascia pareri e consulenze anche online.

Esperienza


Diritto di famiglia

Inoltre lo studio fornisce la sua assistenza legale in materia di diritto di famiglia ed in particolare nella gestione dei procedimenti di separazioni, divorzi e di tutte problematiche inerenti al diritto di famiglia. Si ha la capacità di gestire questioni anche complesse pur con dimensioni da "boutique legale", consentendo di personalizzare le prestazioni professionali e di mantenere la vicinanza al cliente in tutte le fasi della attività. Lo Studio destina il proprio patrimonio di conoscenza ad una migliore e sempre più puntuale risposta alle esigenze del cliente.


Diritto civile

Lo studio si occupa di cause in materia di diritto civile, commerciale, recupero crediti per conto di società, attività di consulenza a favore di enti ed istituzioni, contenzioso in materia di risarcimento danni per responsabilità civile in vari settori. Fondato nel 1992 oggi si presenta come una organizzazione a base familiare, composta da due avvocati senza vincolo associativo. Lo Studio è multidisciplinare nel senso che i professionisti che vi operano offrono un'assistenza a 360 gradi prevalentemente in materia civile (sotto i profili contrattuale, giudiziale e stragiudiziale).


Diritto sindacale

Dal 1 gennaio 1991 sono iscritto all'Albo degli Avvocati della Provincia di Reggio Calabria dal 01/01/1991. Dal 27/11/2009 sono iscritto all'Albo dei Cassazionisti. Sono stato per molti anni l'avvocato fiduciario a Reggio Calabria di vari sindacati del mondo della Scuola, tra cui l'ANIEF e la Gilda degli insegnanti.


Altre categorie:

Matrimonio, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Contratti, Diritto del lavoro, Previdenza, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Diritto agrario, Domiciliazioni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Il Consiglio di Stato capovolge la sentenza del TAR del Lazio, stabilendo che anche gli ITP, che non erano iscritti nelle GAE o nelle G.I. al 31.05.2017, potranno partecipare alle prove orali del concorso per docenti abilitati.

Decreto presidenziale del 25/07/2018 del Consiglio di Stato con

Va rilevato che questa decisione capovolge la sentenza del Tar del Lazio, emessa lo scorso 15 maggio, che aveva deciso che gli insegnanti tecnico pratici NON avrebbero potuto partecipare al concorso per docenti abilitati della scuola secondaria di primo e secondo grado sulla base della seguente argomentazione: “In conclusione giova soggiungere che non appare irragionevole ed illogico ovvero frutto di violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione il limitare, come consegue all’applicazione dell’art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, la partecipazione allo speciale ed agevolato concorso de quo, ai soli insegnanti che si siano abilitati entro il 31.5.2017 o che abbiano conseguito l’iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia entro la predetta data, atteso che siffatto concorso si connota per gli evidenti e marcati tratti di specialità delineati più sopra poiché consiste in una sola prova orale, oltretutto assai semplificata (consistendo in una lezione su uno degli argomenti già resi noti alcuni giorni prima ai candidati) e non si articola in una procedura selettiva per merito comparativo, come d’ordinario avviene nei concorsi pubblici, bensì in una valutazione non selettiva, che immette alla frequenza di un percorso abilitativo di un solo anno, al termine dei quale il candidato viene immesso nei ruoli dello Stato”.

Sentenza giudiziaria

L Tar del Lazio con un’ordinanza cautelare del 24/10/2016 ha deciso che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 devono essere inseriti “con riserva” nelle GAE.

Tar Lazio – Ordinanza n. 6528 del 24 ottobre 2016

E’ stato confermato l’orientamento dell’Adunanza plenaria n.1/2016 del 27 aprile 2016, secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE. Gli avvocati Domenico Ligato del foro di Reggio Calabria, Pietro Raimondo del foro di Roma e Daniela Berardelli del foro di Crotone hanno conseguito una importante vittoria per molti docenti, ricorrenti davanti al TAR del Lazio, ottenendo “l’inserimento “con riserva” nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.” Il Tribunale amministrativo del Lazio, infatti, con una ordinanza pubblicata il 24/10/2016 ha ritenuto che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di fumus boni juris, in quanto la vicenda in esame è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le sentenze della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante; Considerato, altresì, che il suddetto orientamento è stato confermato con l’ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell’A.P., secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GE; Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016, 5566/2016, 5557/2016, 5405/2016; Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l’istanza cautelare ai fini dell’inserimento “con riserva” della ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell’Ad

Sentenza giudiziaria

TAR del Lazio dispone il reinserimento in graduatoria dei docenti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento

Sentenza breve n° 461/2019, pubblicata il 14/01/2019

Il TAR del Lazio con la sentenza breve n° 461/2019, pubblicata il 14/01/2019, ha disposto il reinserimento in graduatoria dei docenti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie. La sentenza del TAR conferma il recente indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui “non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017).Sulla base di questa sentenza, i docenti cancellati dalle GAE, ricorrenti davanti al TAR del Lazio, hanno ottenuto il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

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Lo studio

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