Accordi patrimoniali prima della crisi: che cosa ha detto la Cassazione nel 2025

Scritto da: Donatella Bussolati - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Mi capita sempre più spesso che una coppia, prima di sposarsi o mentre il matrimonio funziona ancora, mi chieda se sia possibile mettere per iscritto che cosa succederà al patrimonio in caso di crisi. La domanda arriva soprattutto da chi ha un'impresa, da chi si risposa dopo un primo divorzio, da chi porta nel matrimonio un patrimonio ricevuto dalla famiglia. Per anni la risposta è stata sostanzialmente negativa. Oggi è più articolata.

Da dove nasce il divieto

La giurisprudenza ha tradizionalmente considerato nulli gli accordi preventivi sulle conseguenze patrimoniali del divorzio, per contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico: si è ritenuto che pattuire in anticipo l'assegno significhi condizionare la libertà di decidere sullo status personale, e che i diritti e i doveri reciproci previsti dagli artt. 143 e 160 c.c. non siano disponibili.

L'apertura del 2025

Con l'ordinanza del 21 luglio 2025 n. 20415 la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha riconosciuto la validità di un accordo stipulato fra coniugi durante il matrimonio per regolare i reciproci assetti patrimoniali in vista di una possibile crisi futura. La Corte lo ha qualificato come contratto atipico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., sottoposto a una condizione sospensiva lecita: la separazione, evento futuro e incerto. L'accordo non derogava ai doveri essenziali del matrimonio, ma prevedeva obbligazioni di restituzione fra i coniugi, dirette a riequilibrare le risorse economiche impiegate durante la convivenza.

Dove passa il confine

Il punto che mi preme chiarire, perché è quello su cui nascono gli equivoci, è che questa pronuncia non introduce in Italia l'accordo prematrimoniale di modello anglosassone. Resta fuori tutto ciò che incide sulle prestazioni tipiche della crisi: il contributo al mantenimento del coniuge separato e l'assegno di divorzio. Restano invece nello spazio dell'autonomia negoziale prestazioni patrimoniali di altro tipo, come la restituzione di somme versate all'altro coniuge o impiegate nel suo patrimonio, il rimborso di contributi dati al ménage familiare, la sorte di beni acquistati con provviste di un solo coniuge.

Che cosa si può fare, in concreto

Con questi limiti, un accordo ben costruito serve. Serve a documentare la provenienza delle risorse, a evitare che una liberalità diventi anni dopo un debito contestato, a proteggere la continuità di un'impresa dalle incertezze di una divisione. Vanno curati la forma, la causa concreta del patto, l'esatta individuazione della condizione, e la coerenza con il regime patrimoniale scelto. Un testo generico, copiato da un modello, in giudizio non regge.

Se un accordo simile esiste già

Vale anche il lato opposto: chi si trova davanti a una scrittura firmata anni prima non deve darla per vincolante. Va letta alla luce di questo confine e, se travalica ciò che è disponibile, contestata.

Questo testo ha finalità informativa e non sostituisce l'esame del caso concreto. La materia è in evoluzione: ogni valutazione va riferita alla situazione specifica e allo stato della giurisprudenza al momento.



Pubblicato da:


Donatella Bussolati

Avvocato cassazionista — divorzio e separazione: patrimoni familiari e d'impresa




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