Avvocato Donatella Bussolati a Milano

Donatella Bussolati

Avvocato cassazionista — divorzio e separazione: patrimoni familiari e d'impresa

Informazioni generali

Sono Donatella Bussolati, avvocato cassazionista. Da quasi venticinque anni mi occupo di separazioni e divorzi, in particolare di quelli in cui il patrimonio da definire non è solo la casa familiare: un'azienda, quote societarie, immobili, disponibilità all'estero. Il lavoro comincia prima del ricorso: capire che cosa c'è, come è intestato e quale strada — negoziazione assistita, ricorso congiunto o giudizio — costa meno in denaro, tempo ed esposizione. Prediligo le soluzioni negoziate e sono mediatrice familiare; quando non sono praticabili, il giudizio si affronta in ogni grado. Ricevo su appuntamento a Milano, Parma e Brescia.

Esperienza


Diritto di famiglia

La crisi di una famiglia in cui esistono un'impresa, un patrimonio immobiliare o due redditi molto diversi non è una pratica ordinaria: tocca insieme il diritto di famiglia, quello societario e quello successorio. Me ne occupo tenendo insieme i tre piani — chi mantiene chi, che cosa succede all'azienda, che cosa resterà ai figli — perché è la mancata considerazione del terzo a produrre, anni dopo, il contenzioso più costoso. Lavoro con commercialisti, notai e periti estimatori quando la valutazione di un'azienda o di un immobile è il vero oggetto della trattativa.


Separazione

Assisto imprenditori, professionisti e persone con patrimoni articolati nella fase di separazione. Il lavoro si concentra su tre cose: fotografare con esattezza la situazione patrimoniale di entrambi, individuare la via meno esposta per definirla e proteggere la continuità dell'attività d'impresa mentre il procedimento va avanti. Consensuale o giudiziale, la scelta si fa sui numeri e non sull'umore del momento. La riservatezza, in queste situazioni, non è una cortesia: è parte del risultato.


Eredità e successioni

Nelle famiglie con un patrimonio importante separazione e successione sono lo stesso problema visto a dieci anni di distanza. Mi occupo di divisioni ereditarie, quote di legittima e azioni di riduzione, con attenzione ai casi in cui l'accordo di separazione ha già inciso — o inciderà — sull'asse futuro: donazioni fatte in costanza di matrimonio, immobili trasferiti all'altro coniuge, patti che coinvolgono i figli.


Altre categorie

Unioni civili, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Violenza, Negoziazione assistita, Cassazione, Mediazione, Stalking e molestie, Diritto civile, Tutela dei minori.



Credenziali

Pubblicazione legale

Accordi patrimoniali prima della crisi: che cosa ha detto la Cassazione nel 2025

Pubblicato su IUSTLAB

Mi capita sempre più spesso che una coppia, prima di sposarsi o mentre il matrimonio funziona ancora, mi chieda se sia possibile mettere per iscritto che cosa succederà al patrimonio in caso di crisi. La domanda arriva soprattutto da chi ha un'impresa, da chi si risposa dopo un primo divorzio, da chi porta nel matrimonio un patrimonio ricevuto dalla famiglia. Per anni la risposta è stata sostanzialmente negativa. Oggi è più articolata. Da dove nasce il divieto La giurisprudenza ha tradizionalmente considerato nulli gli accordi preventivi sulle conseguenze patrimoniali del divorzio, per contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico: si è ritenuto che pattuire in anticipo l'assegno significhi condizionare la libertà di decidere sullo status personale, e che i diritti e i doveri reciproci previsti dagli artt. 143 e 160 c.c. non siano disponibili. L'apertura del 2025 Con l'ordinanza del 21 luglio 2025 n. 20415 la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha riconosciuto la validità di un accordo stipulato fra coniugi durante il matrimonio per regolare i reciproci assetti patrimoniali in vista di una possibile crisi futura. La Corte lo ha qualificato come contratto atipico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., sottoposto a una condizione sospensiva lecita: la separazione, evento futuro e incerto. L'accordo non derogava ai doveri essenziali del matrimonio, ma prevedeva obbligazioni di restituzione fra i coniugi, dirette a riequilibrare le risorse economiche impiegate durante la convivenza. Dove passa il confine Il punto che mi preme chiarire, perché è quello su cui nascono gli equivoci, è che questa pronuncia non introduce in Italia l'accordo prematrimoniale di modello anglosassone. Resta fuori tutto ciò che incide sulle prestazioni tipiche della crisi: il contributo al mantenimento del coniuge separato e l'assegno di divorzio. Restano invece nello spazio dell'autonomia negoziale prestazioni patrimoniali di altro tipo, come la restituzione di somme versate all'altro coniuge o impiegate nel suo patrimonio, il rimborso di contributi dati al ménage familiare, la sorte di beni acquistati con provviste di un solo coniuge. Che cosa si può fare, in concreto Con questi limiti, un accordo ben costruito serve. Serve a documentare la provenienza delle risorse, a evitare che una liberalità diventi anni dopo un debito contestato, a proteggere la continuità di un'impresa dalle incertezze di una divisione. Vanno curati la forma, la causa concreta del patto, l'esatta individuazione della condizione, e la coerenza con il regime patrimoniale scelto. Un testo generico, copiato da un modello, in giudizio non regge. Se un accordo simile esiste già Vale anche il lato opposto: chi si trova davanti a una scrittura firmata anni prima non deve darla per vincolante. Va letta alla luce di questo confine e, se travalica ciò che è disponibile, contestata. Questo testo ha finalità informativa e non sostituisce l'esame del caso concreto. La materia è in evoluzione: ogni valutazione va riferita alla situazione specifica e allo stato della giurisprudenza al momento.

Pubblicazione legale

L'assegno divorzile quando c'è un'azienda: che cosa guarda oggi il giudice

Pubblicato su IUSTLAB

Nei divorzi in cui uno dei due coniugi ha un'impresa, la domanda del primo colloquio è quasi sempre la stessa: «quanto mi costerà?», oppure, dall'altra parte, «quanto mi spetta?». È una domanda legittima e la risposta onesta è che non esiste una tabella. Esiste però un criterio, e negli ultimi anni è cambiato profondamente. Il tenore di vita non è più il metro Per decenni l'assegno divorzile è stato commisurato al tenore di vita goduto durante il matrimonio. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza dell'11 luglio 2018 n. 18287, hanno superato quel criterio: all'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, della legge 1° dicembre 1970 n. 898 è stata riconosciuta una natura composita, insieme assistenziale e compensativo-perequativa. Non si guarda più a quanto si spendeva, ma al contributo che ciascuno ha dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro, e alle scelte condivise che hanno orientato la vita familiare. Nei patrimoni d'impresa questo spostamento è tutt'altro che teorico. Il coniuge che ha rinunciato al proprio percorso professionale mentre l'altro costruiva l'azienda, chi ha lavorato per anni nell'impresa di famiglia senza un inquadramento, chi ha garantito con beni personali i debiti della società: sono tutte posizioni che oggi hanno un nome giuridico e un peso. Vanno però dimostrate, e si dimostrano con documenti, non con il racconto. Che cosa entra davvero nella valutazione Reddito e patrimonio non coincidono, e nei casi che seguo la differenza è quasi sempre il cuore della causa. Rilevano le partecipazioni societarie e il loro valore effettivo, gli utili accantonati e non distribuiti, i beni intestati a società di comodo, i compensi da cariche sociali, le liquidità e gli investimenti, gli immobili e la loro redditività. Rileva anche la durata del matrimonio, l'età e le concrete possibilità di reinserimento professionale del coniuge richiedente. Il giudice può guardare dentro i conti Molti non lo sanno: l'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970 attribuisce al giudice il potere di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, avvalendosi anche della polizia tributaria. Non è uno strumento che si attiva da solo — va sollecitato bene e nel momento giusto del procedimento — ma esiste, ed è la ragione per cui una dichiarazione dei redditi modesta, da sola, non chiude mai la discussione. La convivenza prima delle nozze conta Con la sentenza del 18 dicembre 2023 n. 35385 le Sezioni Unite hanno stabilito che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno, va computato anche il periodo di convivenza prematrimoniale, quando sia connotato da stabilità e da una progettualità condivisa. Per le coppie che hanno costruito insieme un'attività prima di sposarsi è un passaggio decisivo. E se dopo il divorzio nasce una nuova famiglia Le Sezioni Unite, con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198, hanno chiarito che l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto da parte dell'ex coniuge non comporta l'automatica estinzione dell'assegno: viene meno la componente assistenziale, ma può permanere quella compensativa, legata al contributo dato in passato. Che cosa serve al primo colloquio Bilanci degli ultimi esercizi, visure camerali, dichiarazioni dei redditi di entrambi, estratti conto, atti di acquisto e di conferimento, eventuali patti parasociali. Chi arriva con questi documenti accorcia i tempi e riduce il costo di tutto quello che viene dopo. Chi arriva senza, li dovrà comunque produrre: solo più tardi e, di solito, in condizioni peggiori. Questo testo ha finalità informativa e non sostituisce l'esame del caso concreto. Le pronunce citate sono riportate negli estremi ufficiali e possono essere consultate nelle banche dati della Corte di cassazione.

Pubblicazione legale

Domandare è lecito. Separazione e divorzio: cerca le tue risposte

Volume monografico, edizione a stampa

Un libro di domande e risposte su separazione e divorzio, nato dalle domande che le persone mi fanno davvero al primo colloquio: come si sceglie fra consensuale e giudiziale, come si determina l'assegno, che cosa succede alla casa e ai beni comuni, che cosa cambia quando in mezzo c'è un'attività d'impresa. L'ho scritto perché arrivare informati al primo incontro accorcia i tempi e riduce il costo di tutto quello che viene dopo.

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Lo studio

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