Caso legale:
Un'adozione in casi particolari, quella prevista dall'art. 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983 n. 184: il marito adotta la figlia della moglie. L'adozione viene pronunciata e nessuno la contesta. Viene contestata una sola cosa: il cognome.
Il tribunale e la corte d'appello hanno ritenuto che l'anteposizione del cognome dell'adottante a quello originario sia un effetto legale automatico dell'art. 299 c.c., non modulabile in assenza di una previsione espressa. Il ricorso per cassazione ribalta questa impostazione: perché l'interesse del minore non può ridursi a una formula di stile quando si tratta di un'adolescente con un'identità già formata, perché l'automatismo nell'attribuzione del cognome è stato messo in discussione dalla stessa Corte costituzionale, e perché la ragazza, capace di discernimento, non era stata ascoltata nonostante la richiesta espressa della difesa.
Il punto è che un giudizio di legittimità dura, e una ragazza che si vede cambiare il cognome non può aspettare. Ho quindi aperto in parallelo la strada amministrativa: l'istanza di modifica del cognome ai sensi degli artt. 89 e seguenti del d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, di competenza prefettizia. Il procedimento si è concluso con l'autorizzazione alla posposizione del cognome dell'adottante.
Il risultato pratico è arrivato per la via amministrativa; il ricorso per cassazione prosegue perché la questione di diritto — se l'art. 299 c.c. sia davvero inderogabile nell'adozione in casi particolari — riguarda molte più persone di questa famiglia.