Caso legale:
Due coniugi comproprietari della casa familiare volevano che uno dei due acquisisse la quota dell'altro. La volontà c'era ed era pacifica: il problema era dove far vivere quel trasferimento.
Fuori dall'accordo di separazione l'operazione è una compravendita come tutte le altre, con imposta di registro, ipotecaria e catastale a carico delle parti. Inserita fra le condizioni della separazione, come atto funzionale alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, opera invece l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74.
La differenza sta tutta nella clausola. Deve rendere evidente il nesso fra il trasferimento e la definizione della crisi coniugale, e deve reggere due controlli diversi: quello del giudice in sede di omologa e quello, eventuale e successivo, dell'amministrazione finanziaria. È un punto che non si corregge dopo.
Ho impostato l'accordo includendo espressamente il trasferimento fra le condizioni da omologare e, prima del deposito, ho sottoposto la formulazione a un notaio per verificare che la clausola fosse solida anche dal lato dell'atto conseguente. Il ricorso congiunto è stato poi depositato e il procedimento ha avuto il suo corso; l'assetto costruito in quella sede ha retto anche nella successiva fase di divorzio.