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Nei divorzi in cui uno dei due coniugi ha un'impresa, la domanda del primo colloquio è quasi sempre la stessa: «quanto mi costerà?», oppure, dall'altra parte, «quanto mi spetta?». È una domanda legittima e la risposta onesta è che non esiste una tabella. Esiste però un criterio, e negli ultimi anni è cambiato profondamente.
Il tenore di vita non è più il metro
Per decenni l'assegno divorzile è stato commisurato al tenore di vita goduto durante il matrimonio. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza dell'11 luglio 2018 n. 18287, hanno superato quel criterio: all'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, della legge 1° dicembre 1970 n. 898 è stata riconosciuta una natura composita, insieme assistenziale e compensativo-perequativa. Non si guarda più a quanto si spendeva, ma al contributo che ciascuno ha dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro, e alle scelte condivise che hanno orientato la vita familiare.
Nei patrimoni d'impresa questo spostamento è tutt'altro che teorico. Il coniuge che ha rinunciato al proprio percorso professionale mentre l'altro costruiva l'azienda, chi ha lavorato per anni nell'impresa di famiglia senza un inquadramento, chi ha garantito con beni personali i debiti della società: sono tutte posizioni che oggi hanno un nome giuridico e un peso. Vanno però dimostrate, e si dimostrano con documenti, non con il racconto.
Che cosa entra davvero nella valutazione
Reddito e patrimonio non coincidono, e nei casi che seguo la differenza è quasi sempre il cuore della causa. Rilevano le partecipazioni societarie e il loro valore effettivo, gli utili accantonati e non distribuiti, i beni intestati a società di comodo, i compensi da cariche sociali, le liquidità e gli investimenti, gli immobili e la loro redditività. Rileva anche la durata del matrimonio, l'età e le concrete possibilità di reinserimento professionale del coniuge richiedente.
Il giudice può guardare dentro i conti
Molti non lo sanno: l'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970 attribuisce al giudice il potere di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, avvalendosi anche della polizia tributaria. Non è uno strumento che si attiva da solo — va sollecitato bene e nel momento giusto del procedimento — ma esiste, ed è la ragione per cui una dichiarazione dei redditi modesta, da sola, non chiude mai la discussione.
La convivenza prima delle nozze conta
Con la sentenza del 18 dicembre 2023 n. 35385 le Sezioni Unite hanno stabilito che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno, va computato anche il periodo di convivenza prematrimoniale, quando sia connotato da stabilità e da una progettualità condivisa. Per le coppie che hanno costruito insieme un'attività prima di sposarsi è un passaggio decisivo.
E se dopo il divorzio nasce una nuova famiglia
Le Sezioni Unite, con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198, hanno chiarito che l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto da parte dell'ex coniuge non comporta l'automatica estinzione dell'assegno: viene meno la componente assistenziale, ma può permanere quella compensativa, legata al contributo dato in passato.
Che cosa serve al primo colloquio
Bilanci degli ultimi esercizi, visure camerali, dichiarazioni dei redditi di entrambi, estratti conto, atti di acquisto e di conferimento, eventuali patti parasociali. Chi arriva con questi documenti accorcia i tempi e riduce il costo di tutto quello che viene dopo. Chi arriva senza, li dovrà comunque produrre: solo più tardi e, di solito, in condizioni peggiori.
Questo testo ha finalità informativa e non sostituisce l'esame del caso concreto. Le pronunce citate sono riportate negli estremi ufficiali e possono essere consultate nelle banche dati della Corte di cassazione.