Pubblicazione legale
Commento al Provvedimento del 19.7.2022 - Tribunale di Roma – omologa di accordo di composizione della crisi (Avv. Dora Vencia; gestore della crisi avv. Virginia Iannuzzi)
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Voto delle
amministrazioni finanziarie, raggiungimento dell’accordo per silenzio assenso e
cram down. Il caso : L’istante, dipendente
part-time a tempo indeterminato presso uno studio legale e presso una piccola
società di servizi, ha un reddito annuale che non supera i 23 mila €. L’indebitamento,
interamente in carico ad Agenzia Entrate Riscossione, origina dalla cointestazione
– tra il 1996 e il 1999- di tre società in nome collettivo. Le società, tutte in
liquidazione sin dal 2003 e definitivamente chiuse nel 2008, hanno maturato con
Agenzia delle Entrate e con la Direzione provinciale del lavoro un debito per
oltre 2 milioni di €. L’istante, sotto la
vigenza della L 3/2012, ha formulato proposta di accordo di ristrutturazione,
offrendo la somma di € 30 mila, reperita attraverso l’accesso ai Fondi di
prevenzione dell’usura previsti dall’art 15 della L 108/96. Attesa l’impossibilità
di ricostruire il dettaglio dell’intero carico, rimaste sempre prive di
riscontro le richieste agli enti creditori, anche da parte del gestore, perché
specificassero i singoli tributi delle plurime cartelle e consentissero,
quindi, anche la verifica dei privilegi, si è scelto di formulare la proposta
offrendo una percentuale del carico uguale per tutte le Direzioni di Agenzia
delle Entrate Riscossione incaricate. L’istante ha dedotto e documentato
-da un lato- come l’unico attivo fosse quello derivante dai propri rapporti di
lavoro part time e -dall’altro- come tutte le azioni esecutive poste in essere
nei suoi confronti da Agenzia delle Entrate Riscossione - dal 2009 al 2022- avessero
portato a un recupero, a tutto concedere, di poco più di 1.000€ annui. Ha ulteriormente
dedotto come il reperimento della somma fosse possibile grazie alla garanzia
fideiussoria della sorella, disponibile a fornire il proprio supporto solo
subordinatamente all’omologa dell’accordo. Punti rilevanti
della decisione: A seguito delle
comunicazioni di legge agli enti creditori e all’Agenzia Riscossione, solo una
delle tre direzioni Regionali ADER ha manifestato il proprio dissenso. Ha assunto di poterlo
esprimere anche per conto degli enti creditori che gli avevano affidato i
carichi, in forza della circolare ministeriale n. 16/2018 che, per le
procedure di sovraindebitamento, confermerebbe l’applicazione della circolare
19/E del 2015 paragrafo 4: per i tributi iscritti a ruolo o accertati ai sensi
dell’art 29 co. 1 DL 78/2010 e già consegnati all’Agente della riscossione alla
data di presentazione della proposta, “ l’assenso è espresso dall’Agente
della riscossione su indicazione dell’Ufficio Competente ”. Il Tribunale di Roma ha
omologato l’accordo sulla base di una duplice valutazione. In prima battuta, ha
affermato il principio per il quale l’Agenzia Entrate Riscossione sia “ legittimata
ad esprimere il dissenso esclusivamente per le somme riconducibili agli oneri
di riscossione ”, essendo dunque del tutto irrilevante il voto dalla stessa
espresso per il carico tributario. Ciò perché
l’espressione del voto nella procedura di accordo di composizione della crisi è
attività di amministrazione del tributo che quindi esula dalla mera riscossione
dello stesso, come deve ricavarsi ancor più dal Codice della Crisi che all’art
88 esprime un principio applicabile a tutte le procedure concorsuali: “ relativamente al
credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso
dall’ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale. Il
voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di
riscossione…. ”. La ritenuta irrilevanza
del voto espresso da Agenzia Riscossione con riferimento ai carichi ha
consentito di affermare che l’accordo proposto fosse acconsentito per
silenzio-assenso per il 92% dei crediti. Il Tribunale, tuttavia,
ha ritenuto di potersi spingere oltre, valutando che nella vicenda al suo esame
fosse comunque applicabile il cosiddetto “cram down” . Ha, infatti, verificato
come l’accordo proposto fosse più conveniente per le amministrazioni sia con
riferimento all’alternativa liquidatoria e sia con riferimento alle azioni
esecutive poste in essere per 13 anni con modesti risultati. In tale ottica, ha
valorizzato le specifiche caratteristiche del rapporto di lavoro dell’istante e
la sua età, in termini di capacità lavorativa prospettica. Esecuzione dell’accordo e sgravio In seguito all’omologa,
l’accordo è stato eseguito operando il pagamento come da provvedimento di
omologa in favore delle tre direzioni di Agenzia Entrate Riscossione coinvolte. Queste, ricevuto il
pagamento, hanno proceduto a imputazioni d’ufficio, sospendendo la riscossione
delle quote di cartelle non pagate. Lo sgravio delle cartelle oggetto di
procedura non è stato automatico a seguito di notifica del provvedimento di
omologa e della sua esecuzione, richiedendosi invece un passaggio,
eventualmente con procedura di autotutela, presso tutti gli enti impositori. Il Concordato minore nel Codice della
Crisi Il provvedimento in
commento si pone a cavallo dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, che
ha trasfuso nella procedura di concordato minore alcune delle norme della L
3/2012 che disciplinavano l’accordo di composizione della crisi. Con la nuova normativa,
alcuni interpreti affermano essersi ridotta la platea dei soggetti che può
accedere alla procedura. Mentre, infatti,
l’accesso all’accordo era consentito anche al consumatore, la norma di cui all’art
74 co.1 D. lgs. 14/2019 prevede che possano accedere al concordato i debitori
di cui all’art 2 co. 1 lett c) – il consumatore, il professionista,
l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start up innovative e ogni
altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste
dal codice civile o da leggi speciali- escluso il consumatore, quando il
concordato consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale Sommessamente, volendo
interpretare lo spirito della legge che rimane quello di consentire un fresch
start (un riavvio di vita serena) al soggetto sovraindebitato, sembra di poter
far leva sull’art 74 co. 2 CCII per affermare che al concordato minore posso
accedere tutti i soggetti (e dunque anche il consumatore) di cui all’art 2 co.1
lettera c) quando sia previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in
maniera apprezzabile la soddisfazione dei creditori -rispetto
all’alternativa liquidatoria, ndr-. Tale
lettura appare anche più rispettosa dell’art 3 Cost., evitando irragionevoli
disparità di trattamento tra i soggetti ammessi alle procedure. Dora
Vencia
(Avvocato
Foro di Roma)