Francesco Caretti
→Avvocato a Firenze
Contratti: L’art. 1322 c.c. consente alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
E’ la cosiddetta autonomia contrattuale, che legittima le parti a:
concludere contratti “nominati” o tipici, in cui l’assetto di interessi dei contraenti è già previsto e disciplinato per legge;
concludere contratti “innominati” o atipici (che esulano cioè dai modelli contrattuali esistenti), purchè siano diretti a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento;
concludere contratti c.d. “misti”, frutto della commistione di elementi propri di diverse fattispecie contrattuali tipi
Francesco Caretti
Avvocato a Firenze
Contratti: L’art. 1322 c.c. consente alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
E’ la cosiddetta autonomia contrattuale, che legittima le parti a:
concludere contratti “nominati” o tipici, in cui l’assetto di interessi dei contraenti è già previsto e disciplinato per legge;
concludere contratti “innominati” o atipici (che esulano cioè dai modelli contrattuali esistenti), purchè siano diretti a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento;
concludere contratti c.d. “misti”, frutto della commistione di elementi propri di diverse fattispecie contrattuali tipi