Pubblicazione legale
Il proprietario di un immobile concesso in locazione non può sospendere l’erogazione del servizio di riscaldamento centralizzato agli inquilini morosi, in quanto il diritto alla salute di questi ultimi prevale sempre sul diritto di credito del proprietario (Trib. Treviso, ordinanza del 06.02.2023)
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IL
CASO
Il proprietario di un immobile, a
fronte del(l’asserito) mancato pagamento delle bollette da parte dei conduttori,
disattivava il riscaldamento centralizzato a ridosso della stagione invernale e
senza alcuna preventiva comunicazione.
Uno degli inquilini (padre di
famiglia con figli minori d’età) - in regola con tutti i pagamenti
contrattualmente previsti –, invocando la tutela di diritti costituzionali (e
nello specifico di quello alla salute ex art. 32 Cost) proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale chiedeva
al Tribunale adito di ordinare la riattivazione immediata dell’impianto e
servizio di riscaldamento.
Il Giudice emetteva, inaudita altera parte , decreto con cui ordinava al proprietario di
riattivare immediatamente l’impianto e il servizio di riscaldamento. Tale provvedimento
veniva immediatamente attuato dal resistente e il procedimento veniva così
estinto per cessata materia del contendere. In ordine alle spese di lite il
Giudice, ritenendo che, nella fattispecie, non ci fossero i presupposti per una
compensazione, anche solo parziale, condannava il proprietario/locatore al
pagamento integrale delle predette, sul presupposto che “… la necessità sorta in capo al ricorrente di rivolgersi al Tribunale per
ottenere l’accensione dell’impianto di riscaldamento è correlata al pervicace
rifiuto del signor […] , motivato – a quanto
consta – da mere ragioni economiche (certamente soccombenti rispetto alla
tutela della salute del ricorrente e dei figli minorenni di quest’ultimo)” .
L’ORDINANZA
(omissis)
Con ricorso depositato in data 14.1.2023, il ricorrente adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere una pronuncia,
ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., di condanna del signor […]
all’immediato ripristino del sistema di riscaldamento condominiale.
Il ricorrente esponeva
di aver stipulato con il signor […] un contratto di locazione ad uso abitativo
di un appartamento sito a […] e ubicato nel condominio interamente di proprietà del resistente, al quale erano
peraltro intestate tutte le
utenze.
Nonostante la regolarità nei pagamenti da
parte di tutti i condomini e, per quanto di rilievo ai fini della presente
decisione, del signor […], il proprietario aveva omesso di avviare l’impianto di riscaldamento condominiale senza fornire idonea spiegazione.
Giunto il cuore dell’inverno, con rigide
temperature, diveniva insostenibile per il ricorrente e i suoi due figli minorenni permanere presso la loro
abitazione non riscaldata e pertanto il signor […] si determinava ad adire
il Tribunale al fine di
ottenere una tutela cautelare d’urgenza.
Il Giudice Istruttore concedeva il provvedimento richiesto
inaudita altera parte , riservandosi di confermarlo o revocarlo all’esito dell’instaurazione del contraddittorio. Ciò in quanto
la tutela della salute del ricorrente e dei di lui figli minorenni risultava in
ogni caso prevalente rispetto a qualsivoglia diritto di credito del proprietario.
Il signor […] si costituiva in giudizio
giustificando il proprio comportamento a fronte di una perdurante morosità di tutti i condomini, anche del signor […]
stesso, che egli affermava di aver esposto agli inquilini nel corso di una riunione tenutasi
nel mese di novembre
2022.
Si rimetteva in merito alla conferma del decreto emesso inaudita altera parte ma chiedeva
una compensazione delle spese di lite.
All’udienza
del 2.2.2023, il procuratore di parte resistente dava atto che il suo assistito aveva immediatamente
ripristinato, non appena ricevuta la notifica del decreto inaudita altera parte emesso dal
Giudice, l’impianto di riscaldamento condominiale. Ribadiva
dunque le conclusioni, anche in punto spese, di cui
alla sua comparsa di costituzione.
Il procuratore di parte ricorrente confermava
la circostanza del riavvio dell’impianto di riscaldamento dopo averla verificata personalmente
attraverso i condomini. In ogni caso, insisteva per la conferma del decreto
del 18.1.2023 e per l’accoglimento del ricorso, con integrale rifusione delle spese di lite.
Il Giudice
si riservava.
* * *
In virtù del fatto che, come espressamente
confermato da entrambe le parti, il signor […] ha dato attuazione all’ordine contenuto
nel decreto emesso inaudita altera parte il 18.1.2023
accendendo il riscaldamento condominiale, si ritiene cessata
la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere si
verifica quanto sopraggiunge, nel corso del processo, un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione
di contrasto tra le parti facendo venir meno
la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo,
la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale.
Nel caso di specie, l’unica questione oggetto di contrasto e, soprattutto, delle domande cautelari
formulate dal signor […] riguardava l’avvio del sistema
di riscaldamento condominiale, avvio che è pacificamente avvenuto prima dell’udienza del 2.2.2023.
Il ricorrente ha così già ottenuto piena
soddisfazione.
La cessazione della materia del contendere,
tuttavia, non esclude la necessità di vagliare comunque il merito della questione al fine di decidere
sulla regolamentazione delle spese processuali, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, la necessità sorta in
capo al ricorrente di rivolgersi al Tribunale per ottenere l’accensione dell’impianto di
riscaldamento è correlata al pervicace rifiuto del signor […], motivato – a quanto consta – da mere ragioni
economiche (certamente soccombenti rispetto alla tutela della salute del ricorrente
e dei figli minorenni di
quest’ultimo).
Per tale ragione, nonostante l’ottemperanza
all’ordine del Giudice prima dell’udienza del 2.2.2023 e le ragioni di credito vantate dal signor […] nei
confronti dei suoi inquilini, questo Giudice ritiene che non sussistano i presupposti per una compensazione, anche solo
parziale, delle spese di lite richiesta da parte resistente.
Infatti, la compensazione delle spese di lite
può avvenire solo nel caso sussistano particolari condizioni dettate
dalla norma o elaborate dalla giurisprudenza, che nel
caso di specie non si rinvengono.
Pertanto, la regolamentazione delle spese di
lite segue la soccombenza (virtuale) del resistente. Le spese di lite sono liquidate come da
dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per i procedimenti cautelari di valore
indeterminabile – complessità bassa, valori minimi (considerata la particolare semplicità delle questioni trattate)
per le sole fasi di studio e introduttiva (tenuto conto del mancato
espletamento di attività
istruttoria e deposito di memorie o scritti conclusionali).
P.Q.M.
ogni altra diversa domanda
ed eccezione respinta:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna
[…] a rifondere a […] le spese del procedimento, che liquida d’ufficio
in complessivi € 1.014,00 per compensi, oltre
rimborso forfetario, c.p.a. e iva se dovuti per legge.