Mi occupo di diritto di famiglia, tutela delle persone “fragili”, contratti, recupero del credito e risarcimento del danno (anche da sinistro stradale). Il mio obiettivo è individuare la problematica concreta del Cliente e la strada più efficace per risolverla, affiancando a serietà e professionalità la giusta dose di empatia. Sono convinta dell’importanza di cercare soluzioni conciliative (anche attraverso le mie competenze come Mediatore) che consentano di avvicinare posizioni distanti, così da evitare i tempi ed i costi del giudizio, che affronto con determinazione quando rappresenta l’unica via percorribile.
Informazioni generali
Sono Elisa Fea, Avvocato e Mediatore civile e commerciale. Mi occupo di diritto civile, affiancando alla passione per la giustizia l'obiettivo di fornire al Cliente risposte precise e soluzioni pratiche ed efficaci. Attraverso il confronto ed il rapporto di fiducia e senza filtri con il Cliente, focalizzo l’attenzione sui suoi bisogni concreti. Individuata insieme la strategia per raggiungere il risultato prefissato, lo affianco passo dopo passo nel percorso intrapreso, seguendo personalmente ogni caso affidato. Su richiesta, lo Studio è aperto anche il sabato mattina ed è possibile concordare colloqui in videochiamata.
Esperienza
Il diritto di famiglia è la mia vocazione da anni ed oggi che sono mamma mi sento maggiormente in grado di comprendere a fondo le dinamiche familiari. L'assistenza in questa materia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), unendo alle competenze giuridiche un rapporto umano ed empatico. Anche nei rapporti familiari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco ed eviti dolorosi conflitti.
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. In caso di incidenti stradali, fornisco assistenza nella definizione del risarcimento del danno (di natura patrimoniale, non patrimoniale o esistenziale) da parte della Compagnia assicurativa obbligata.
Altre categorie
Incapacità giuridica, Eredità e successioni, Affidamento, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Separazione, Divorzio, Locazioni, Sfratto, Matrimonio, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.
Credenziali
Titolare - Studio Legale Avv. Elisa Fea
Dal 11/2022 - lavoro attualmente quiDopo un'esperienza pluriennale presso Studi Legali operanti in ambito civile e penale, nel 2022 ho inaugurato il mio Studio Legale, con sede a Trinità (CN), a pochi chilometri da Fossano (CN), Mondovì (CN) e Cuneo. La mia attività è concentrata sul diritto civile, curando personalmente il rapporto con ogni Cliente e lo studio del singolo caso. Svolgo consulenze preventive, attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto di famiglia, contratti, risarcimento del danno (anche da incidente stradale) e recupero crediti. Il diritto è presente in ogni fatto della nostra quotidianità, è relazione tra situazioni e persone. Sono fermamente convinta che la conoscenza e l'applicazione del diritto possano fornire gli strumenti concreti per migliorare la qualità di vita delle persone attraverso la soluzione del loro problema legale e la creazione di nuovi equilbri. Per questo, per me è fondamentale comprendere con chiarezza gli interessi in gioco attraverso un attento ascolto del Cliente. Ritengo che non esistano strade impraticabili: anche le situazioni più complesse e delicate possono essere risolte con umiltà, trasparenza, impegno e atteggiamento positivo. Il primo incontro è dedicato all'ascolto ed approfondimento della problematica per cui è richiesta la mia assistenza. In base alle informazioni fornite, individuato l'obiettivo da perseguire, descrivo al Cliente le vie percorribili, eventualmente riservandomi di analizzare ulteriormente il problema. Nel caso sia necessaria altra attività (stragiudiziale o giudiziale), sottopongo al Cliente il mio preventivo, su cui è sempre possibile un confronto aperto e trasparente, anche in merito ad eventuali rateizzazioni. Inoltre, informo il Cliente dei presupposti per usufruire del patrocinio gratuito a spese dello Stato, in modo da verificare insieme tale possibilità. Terminato il primo incontro, in base alla complessità, può essere quantificato un compenso per la prima consulenza che, in caso di conferimento dell'incarico per attività successiva, verrà considerato come primo acconto. Lo Studio si trova nel centro del paese, in zona tranquilla, riservata e facilmente raggiungibile dai Comuni di Cuneo e Provincia. I parcheggi sono agilmente accessibili e ricevo il Cliente in un ambiente accogliente, idoneo a farlo sentire a proprio agio. Dispongo, inoltre, di un'ampia sala d'attesa anche a misura di bambino.
“Professionale ed umana, puntuale, precisa, sempre presente”
3/2025 - Cliente“Una persona molto professionale e umana, ha capito le mie difficoltà, ha lavorato in modo ineccepibile in ogni particolare, molto puntuale, precisa, se hai qualche problema parli subito e direttamente con lei senza segretarie che ti fanno attendere giorni prima di essere richiamata, lei è sempre presente, vicina. Ho apprezzato tantissimo il suo ineccepibile lavoro che mi ha portato, tra l'altro, alla vittoria in tribunale.”
Patti prematrimoniali: l'apertura della Corte di Cassazione.
Pubblicato su IUSTLABIn Italia, gli accordi sugli effetti patrimoniali di una futura eventuale crisi coniugale sono sempre stati vietati. Si tratta dei cosiddetti “patti prematrimoniali”, diffusi invece negli ordinamenti anglosassoni, da intendersi come gli accordi volti a prevenire liti giudiziarie, stabilendo in via preventiva i diritti patrimoniali spettanti a ciascun coniuge a fronte dello scioglimento del matrimonio. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 20415 del 2025, ha giudicato lecito l’accordo tra marito e moglie con il quale, in caso di separazione, il marito si impegna a restituire alla moglie il denaro di proprietà della moglie e da questa speso per pagare le spese di ristrutturazione di una casa di proprietà del marito. L'accordo oggetto di giudizio è stato qualificato dai Giudici come "contratto atipico con condizione sospensiva lecita" diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela: la separazione dei coniugi non è stata intesa dalla Corte di Cassazione come causa dell’accordo, ma come fatto (condizione sospensiva) dal quale dipende l’efficacia dell'accordo raggiunto dai coniugi prima del matrimonio. La recente decisione della Corte di Cassazione rappresenta senz'altro una svolta per la pianificazione dei rapporti economici in caso di crisi coniugale.
Verbale di incidente stradale: quale valore probatorio?
Pubblicato su IUSTLABIl verbale di incidente stradale è un documento ufficiale redatto dalle Forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro, che contiene tutte le informazioni relative all’incidente, comprese le circostanze in cui è avvenuto, le condizioni meteorologiche, i danni a cose e persone. Ma, in caso di giudizio, quale valore probatorio ha il verbale di incidente stradale? La risposta cambia a seconda del contenuto del documento. Infatti, il verbale ha valore di piena prova , fino a querela di falso, della provenienza dell'atto e delle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte, oltre che dei fatti che gli agenti (pubblici ufficiali) attestano avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti. Invece, in relazione alle circostanze che il verbalizzante ha appreso " de relato " (riferite da testimoni o dalle persone coinvolte) oppure alle conclusioni sulla dinamica del sinistro , il contenuto del verbale può essere liberamente valutato dal giudice. Così si è pronunciato il Tribunale di Torino (sentenza n. 3870/2024), richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “ quanto alle circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti o apprezzamenti deduttivi in ordine alla dinamica di un sinistro stradale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli ” (tra le altre pronuncie, Cass. n. 10128/03). Quindi, in caso di controversia a seguito di incidente stradale, il giudice non potrà sindacare in alcun modo (salvo che venga presentata querela di falso) la provenienza del verbale dal pubblico ufficiale che lo ha compilato e delle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte oltre che i fatti direttamente accertati (ad esempio: la presenza di segni di frenata sull'asfalto). Invece, il giudice valuterà liberamente, anche alla luce delle altre prove emerse in corso di causa, la ricostruzione della dinamica dell'incidente e la correttezza di quanto riferito dalle parti o dai testimoni agli agenti intervenuti.
Affidamento super esclusivo dei figli minori e decadenza dalla responsabilità genitoriale
Sentenza dicembre 2024 - Tribunale di CuneoLa Cliente si era rivolta al mio Studio per risolvere un grave problema: il marito, padre delle figlie minori nate dal matrimonio, aveva improvvisamente abbandonato l'abitazione familiare, senza più dare notizie di sé, rendendosi irreperibile anche telefonicamente ed omettendo qualsiasi contributo economico. La moglie, oltre a dover affrontare la crisi matrimoniale, si trovava così a non poter assumere, in mancanza del consenso del padre, tutte le necessarie decisioni inerenti le figlie minori circa salute, educazione, residenza e documenti per l'espatrio, con grave pregiudizio per le bambine. Nel frattempo, la Cliente aveva presentato denuncia-querela nei confronti del marito per maltrattamenti nei confronti delle figlie minori, a cui seguiva l'apertura di un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni per la decadenza dalla respomnsabilità genitoriale del padre. Risultava, dunque, necessario ottenere dal Tribunale, oltre alla separazione giudiziale dei coniugi, anche l'affidamento super esclusivo delle figlie minori alla madre, affinché ella potesse avere autonomia decisionale in merito ai bisogni delle figlie. Inoltre, riuniti davanti al Tribunale ordinario i procedimenti di separazione e di decadenza della responsabilità genitoriale, si chiedeva al Giudice di dichiarare la decadenza del padre, a fronte dei maltrattamenti perpetrati nei confronti delle figlie. Nel ricorso introduttivo, quindi, sono stati indicati i motivi fondanti tale richiesta (in particolare, disinteresse ed irreperibilità del padre) ed il Giudice si è pronunciato favorevolmente per la madre, consentendole, con l'affidamento super esclusivo, di "adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interessper le figlie in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l’espatrio". Il Giudice, inoltre, ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore".
Difformità di S.C.I.A antincendio e responsabilità dei consulenti incaricati.
Risarciti tutti i danni all'impresa committente.Un'impresa esercente attività di carpenteria ed officina aveva incaricato i propri consulenti in materia di sicurezza sul lavoro ed antincendio di redigere e presentare una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comando dei Vigili del Fuoco competente, alla luce dei progetti approvati dal medesimo Comando. Successivamente alla redazione ed al deposito della S.C.I.A., da un sopralluogo dei Vigili del Fuoco presso la sede aziendale emergeva la difformità della S.C.I.A. rispetto ai progetti approvati. Con la conseguenza che i luoghi aziendali non risultavano rispettare la normativa in materia. Pertanto, veniva quantificata la sanzione amministrativa pecuniara in capo all'impresa che, inoltre, si vedeva costretta a sostenere ingenti costi per la messa in sicurezza dei luoghi aziendali, in modo da renderli conformi ai progetti ed alla normativa vigente. Per verificare le responsabilità di quanto contestato all'impresa, è stato essenziale richiedere un accesso agli atti presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente. Dall'analisi della documentazione depositata presso il Comando è emersa la responsabilità dei consulenti incaricati, che avevano apposto le proprie firme ed i propri timbri sulle dichiarazioni, certificazioni ed asseverazioni allegate alla S.C.I.A. depositata, da cui erano scaturite le sanzioni nei confronti dell'impresa committente. La responsabilità dei consulenti è stata accertata e dichiarata con sentenza dal Tribunale a cui l'impresa si è rivolta per ottenere il risarcimento di tutti gli ingenti danni subiti, integralmente riconosciuti dal Giudice, con grande soddisfazione del Cliente e del Legale.
Richiesta di pagamento degli assegni di mantenimento al datore di lavoro: come ottenerla?
Pubblicato su IUSTLABLa recente riforma della giustizia ("riforma Cartabia") ha introdotto, in materia di famiglia e di provvedimenti economici, un'importante norma a tutela del coniuge separato o divorziato e della prole. Infatti, l'art. 473- bis .37 del Codice di procedura civile prevede che il coniuge separato o divorziato, cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo aver costituito in mora il coniuge separato o divorziato debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, possa notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente . Il terzo, datore di lavoro, è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. L'introduzione della norma in discorso consente, quindi, al coniuge avente diritto al contributo economico (assegno di mantenimento /divorzile e/o assegno di mantenimento per la prole) di avvalersi di una procedura stragiudiziale per ottenere il pagamento di quanto dovuto direttamente dai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, senza necessariamente dover intraprendere la via giudiziale.
Tutore nominato all'interdetto: chi è e in quali casi può essere revocato?
Pubblicato su IUSTLABLa funzione della tutela è quella di proteggere le persone dichiarate interdette. Possono essere interdette le persone maggiori di età e minori emancipate che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione . Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto. Tuttavia, può nominarsi tutore una persona estranea in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi. Una volta nominato, il tutore deve rispettare obblighi precisi: avere cura dell’interdetto, rappresentarlo negli atti civili, amministrare i suoi beni, formarne l’inventario, tenere la contabilità, presentare al Giudice Tutelare il rendiconto periodico della gestione dei beni dell'interdetto. Il Giudice Tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente . Il Giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione. La rimozione del tutore dall'ufficio non è obbligatoria ma rimessa al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare, che dovrà valutare in concreto la corrispondenza della rimozione all'interesse dell'interdetto. In ogni caso, il tutore non potrà essere rimosso senza prima aver sottoposto le proprie ragioni al Giudice Tutelare che, nel frattempo, può sospenderlo dalla carica, ove ricorrano ragioni di stretta urgenza (in relazione al pericolo di pregiudizio per gli interessi dell'interdetto).
Successione ereditaria: come accettarla o rinunciarvi.
Pubblicato su IUSTLABIl Codice civile prevede due modi di accettazione dell'eredità . L'accettazione espressa è contenuta in un atto pubblico o scrittura privata. L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Secondo la giurisprudenza: il pagamento di un debito del defunto, da parte dell'erede che utilizzi denaro dell'eredità, configura accettazione tacita dell'eredità stessa; il pagamento del debito del defunto che invece l'erede fa con denaro proprio, consiste nell'adempimento di un debito altrui e, quindi, non comporta l'accettazione tacita; comporta accettazione tacita la voltura catastale di beni del defunto, a differenza della denuncia di successione che, invece, non comporta accettazione. In ogni caso, il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. E' possibile rinunciare all'eredità . La rinuncia deve essere fatta con dichiarazione davanti al notaio oppure al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Nelle successioni legittime (in mancanza di testamento), la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunciante, salvo il diritto di rappresentazione. E' possibile per i creditori del rinunciante, entro cinque anni, impugnare la rinuncia all'eredità, facendosi autorizzare dal tribunale ad accettare l'eredità al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato. La rappresentazione opera all'infinito e ha luogo, in linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. Quando l'eredità è devoluta a minori o soggetti interdetti, dev'essere accettata con beneficio d'inventario , mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario dei beni ereditari. L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.
Patrocinio Gratuito in materia civile: cos'è e come usufruirne.
Pubblicato su IUSTLABIl Patrocinio a spese dello Stato (comunemente detto "Patrocinio Gratuito") è un istituto previsto e disciplinato dal D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) che consente ai non abbienti di beneficiare dell'assistenza di un avvocato, senza doversi far carico del suo compenso che, appunto, viene corrisposto dallo Stato. Il Patrocino Gratuito è assicurato nel processo civile, penale, amministrativo e tributario purché il cittadino dimostri di possedere i presupposti previsti dalla legge. In particolare, per quanto riguarda i procedimenti civili , il reddito annuo dell'interessato, cumulato con quello dei familiari conviventi, dev'essere non superiore ad € 13.659,64 (limite stabilito dal recente decreto del 22/04/2025). Detto importo si compone della somma dei redditi annuali imponibili IRPEF, risultanti dall’ultima dichiarazione, di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente. Esiste, però, un'eccezione i n caso di controversia radicata avverso familiare convivente in quanto il reddito di quest'ultimo non è da considerare. La Corte di Cassazione ha precisato che per “ultima dichiarazione” debba intendersi quella relativamente alla quale sia sorto l’obbligo di presentazione, anche se ancora materialmente non presentata (Cass. n. 21313/2022). L'istanza di ammissione al Patrocinio Gratuito va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente (con o senza nomina di un difensore). In tale domanda, l'interessato si impegna: - a comunicare perentoriamente entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; - a produrre, su richiesta del Consiglio dell’Ordine ed a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la veridicità di quanto indicato nell'istanza presentata nonché ad integrarla nel termine perentorio di giorni dieci dalla richiesta. Con la medesima istanza, il cittadino dichiara, tra l'altro: - di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (reclusione da uno a cinque anni e multa da € 309,87 a € 1.549,37, con pena aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al Patrocinio ); - di essere consapevole che, nel caso in cui il Magistrato accerti il mutamento delle condizioni reddituali durante il procedimento, dispone la revoca del beneficio.
Incidenti stradali: quale responsabilità per il conducente?
Pubblicato su IUSTLABLa IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 22038 del 2024, ha analizzato il comportamento che deve tenere il conducente di un veicolo per evitare di provocare un incidente stradale. La Corte, in primo luogo, ha ricordato le numerose pronunce secondo cui il conducente di un veicolo che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardino a spostarsi, ha l'obbligo di rallentare la velocità e, se necessario, anche fermarsi; ciò allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili. La circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell'attraversare costituisce, infatti, un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale. Sempre in tema di pedoni, la Corte ha più volte affermato che, in materia di reati colposi (omicidio o lesioni) verificatisi nell'ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone, la condotta di quest'ultimo deve rappresentare una causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Cassazione, Sezione IV, Sent. n. 10635/2013 e sent. 33207/2013). Pertanto, la Corte ha ribadito che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. Questa regola cautelare va rispettata sia mantenendo una velocità adeguata alle condizioni di tempo e luogo, sia prestando attenzione all'ambiente circostante, così da evitare incidenti. La presenza di ostacoli sulla strada, come pedoni che non si scansano tempestivamente, rientra nell'ordinaria prevedibilità delle condotte che il conducente deve considerare. In caso di violazione di detti principi, è necessario valutare il nesso di causalità tra la condotta del conducente e l'evento dannoso.
Il divieto dei patti successori e l'eccezione del patto di famiglia
Pubblicato su IUSTLABIl Codice civile vieta i cosiddetti "patti successori", vale a dire gli accordi (atti diversi dal testamento) con cui si intenda regolare una successione non ancora aperta. Esistono diversi tipi di patti successori: patti istitutivi : un soggetto dispone dei propri diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (esempio: Tizio propone a Caio, che accetta, di nominarlo erede o legatario); patti dispositivi : un soggetto dispone di diritti che potrebbe acquisire da una successione altrui non ancora aperta (esempio: Tizio si obbliga a vendere a Caio quanto erediterà dalla morte del padre Sempronio); patti rinunziativi : un soggetto rinuncia all'eredità su una successione non ancora aperta (esempio: Tizio rinuncia all'eredità della madre Caia ancora in vita). Il fondamento di tale divieto è rappresentato dal principio secondo cui la chiamata all'eredità avviene per legge (successione legittima o ex lege ) o per testamento (successione testamentaria), non mediante un contratto. I patti successori, vietati, sono nulli e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Esiste, però, un'eccezione al divieto dei patti successori: il patto di famiglia , con cui l'imprenditore individua, tra i propri discendenti, quelli più idonei alla continuazione dell'impresa, trasferendo loro la propria azienda o le partecipazioni sociali. Per tutelare gli altri soggetti che potrebbero vantare diritti sulla successione, la legge prevede la partecipazione all'atto di tutti i soggetti che sarebbero legittimari (titolari della cosiddetta "quota legittima" del patrimonio ereditario) se, al momento della conclusione del patto di famiglia, si aprisse la successione. Inoltre, a tali soggetti dev'essere corrisposta una somma di denaro pari alla liquidazione della quota che ad essi spetterebbe in base alle norme sulla successione dei legittimari, salva rinuncia.
L'amministrazione di sostegno: cos'è e come funziona.
Pubblicato su IUSTLABL'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 6 del 2004, con "la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente ” (articolo 1). La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore o dal pubblico ministero. Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, che deve contenere l’indicazione precisa degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Tuttavia, in ogni tempo e anche d'ufficio, il giudice tutelare ha la possibilità di modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. La Corte di Cassazione (sentenza 32542/2022) ha sottolineato che l'amministrazione di sostegno, pur non richiedendo uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, presuppone comunque che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi; è escluso, invece, il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Pertanto, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata. L'amministrazione di sostegno è qualificata "sostitutiva o mista" laddove il beneficiario, pur non essendo incapace di compiere atti giuridici, non è in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente "di assistenza" quando il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela o di coniugio ovvero una stabile condizione di convivenza (Cass. civ. n. 6079/2020).
Locazione commerciale: a chi spetta verificare l'idoneità dei locali?
Pubblicato su IUSTLABIl locatore di un immobile agiva, davanti al Tribunale di Siracusa, nei confronti del conduttore per ottenere lo sfratto per morosità ed il pagamento dei canoni non pagati. Il conduttore si opponeva, ritenendo nullo il contratto di locazione poiché l’amministrazione locale non gli aveva rilasciato le autorizzazioni necessarie al subingresso nell’attività prevista dal contratto di cessione di ramo d'azienda collegato. Il Tribunale, con la sentenza del 31 marzo 2025, n. 528, pur riconoscendo il collegamento tra i due contratti, ha confermato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui spetta al conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitare nei locali nonché a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative . Non rientra tra gli obblighi del locatore, salvo diverso accordo tra le parti, adeguare i beni locati alle esigenze del conduttore per esercitarvi una particolare attività. Quindi, il locatore non può essere ritenuto responsabile nel caso in cui il conduttore non riesca a svolgere nell’immobile locato l’attività che intende esercitare. Il contratto di locazione stipulato, dunque, rimane valido ed il conduttore è obbligato a corrispondere i canoni pattuiti.
Provvedimenti di separazione e divorzio esteri: quali limiti all'efficacia in Italia?
Pubblicato su IUSTLABLa normativa in materia di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995) stabilisce che hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi ai rapporti di famiglia quando sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della legge n. 218 del 1995 o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. In Italia, i provvedimenti di separazione e divorzio, in presenza di figli minori, devono necessariamente pronunciarsi sulla loro regolamentazione. In mancanza, risultano contrari all'ordine pubblico. Il Tribunale di Asti, con sentenza pubblicata il 4 agosto 2025, ha accolto la domanda congiunta di separazione e divorzio di due coniugi che, in Norvegia, avevano ottenuto dall'Autorità competente le autorizzazioni alla separazione ed al divorzio, senza però nulla prevedere sull'affido ed il mantenimento della figlia minore. Il Tribunale ha ritenuto che i provvedimenti norvegesi in questione risultassero non conformi all'ordine pubblico italiano e, quindi, non potessero essere riconsciuti in Italia. E' stata, quindi, accolta la richiesta di separazione consensuale e divorzio in Italia, alle condizioni di affidamento e mantenimento della minore indicate nel ricorso.
Locazione abitativa: tipologie e disdetta anticipata del conduttore.
Pubblicato su IUSTLABLa legge prevede due tipologie di contratti di locazione ad uso abitativo: cosiddetti "4+4" (a canone libero) e "3+2" (a canone agevolato o concordato). In base alla prima tipologia, dopo i primi quattro anni , il contratto è rinnovato per un periodo di altri quattro anni , salvo che il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere elencate all'articolo 3 della legge n. 431 del 1998 oppure vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità indicate al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti può attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto , comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dal ricevimento. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. Nel caso in cui non venga inviata comunicazione di rinnovo a nuove condizioni o di rinuncia al rinnovo, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Per la seconda tipologia, la normativa prevede che, alla prima scadenza triennale del contratto, il contratto sia prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere elencate all'articolo 3 della legge n. 431 del 1998 oppure vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità previste al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni . Quindi, in mancanza disdetta nel termine di legge, il contratto di locazione si rinnoverà per ulteriori due anni e così via per ogni scadenza biennale. La legge, in presenza di gravi motivi , consente al conduttore di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche prima della scadenza pattuita, comunicando disdetta al locatore con preavviso di almeno sei mesi. I "gravi motivi" sono fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla conclusione del contratto, che ne rendano oggettivamente più gravosa la prosecuzione per il conduttore. Possono integrare "gravi motivi": il trasferimento del luogo di lavoro, il licenziamento, rilevanti problemi di salute del conduttore o di suoi familiari, problemi strutturali dell'immobile. Quindi, attenzione: in mancanza di "gravi motivi", il conduttore, come il locatore, non potrà comunicare disdetta anticipata ma potrà farlo solo alle scadenze previste dalla legge; qualora il conduttore receda senza preavviso di sei mesi, dovrà comunque pagare al locatore i canoni mensili per tale periodo.
Master Corso Annuale di Preparazione all'Esame di Abilitazione alla Professione Forense
Litubium S.a.s. di Arona Emilia e C. - 1/2016Dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Torino, con votazione di 110 e lode, ho intrapreso il praticantato e frequentato il corso di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di Avvocato presso la "Scuola Litubium" di Torino. Il corso ha rappresentato un valido ausilio ai fini del superamento dell'esame, oltre che una possibilità di confronto con Professionisti qualificati ed aspiranti Avvocati ed un'occasione di crescita personale e professionale.
Corso di formazione per Mediatori della durata di 50 ore
645 S.R.L. (iscritto al n. 341 degli Organismi di Mediazione e al n. 90 degli Enti di Formazione) e successiva formazione periodica - 12/2020Il corso di formazione mi ha consentito di sviluppare capacità di ascolto e di ricerca di soluzioni condivise nonché di iscrivermi nell’elenco dei Mediatori presso l’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, ente iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione al n. 347.
Iscrizione nell'elenco degli Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato in materia civile
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo - 9/2020Nell'anno 2020 ho presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo richiesta di iscrizione nell'elenco degli Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato (cosiddetto "gratuito patrocinio") in materia civile. Il Consiglio dell'Ordine, valutata la mia esperienza in quest'ambito, ha disposto la mia iscrizione nell'elenco. Pertanto, sono disponibile ad assistere, tramite gratuito patrocinio, gli interessati che presentino i requisiti di legge (reddito annuo, cumulato con quello dei familiari conviventi, non superiore ad € 12.838,01).
Responsabilità contrattuale e da fatto illecito: quali differenze?
Story Time - Radio Italia 5 e Radio Canale Italia - 1/2023Il 28/01/2023 sono stata ospite del programma radiofonico Story Time. Nel mio intervento, abbiamo affrontato i rimedi all'indempimento contrattuale ed analizzato gli elementi che devono essere provati per ottenere il risarcimento del danno: l'esistenza del contratto; l'adempimento della propria obbligazione; il danno subìto; la riconducibilità del danno all'inadempimento dell’altra parte. Spetta al debitore provare di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile. Nella responsabilità extracontrattuale, invece, l’onere della prova è interamente a carico del danneggiato, che deve sempre provare: il dolo o la colpa dell’altra parte; il fatto dannoso; il nesso di causalità tra il fatto commesso ed il danno subito. Attenzione alla prescrizione, cioè il termine decorso il quale il diritto non può più essere fatto valere. Nella responsabilità da inadempimento contrattale, il termine ordinario per richiedere il risarcimento del danno è di 10 anni. Il Codice civile, però, prevede anche prescrizioni “brevi” (ad esempio per i contratti di trasporto) e prescrizioni “presuntive” (ad esempio per il pagamento dei professionisti). Nella responsabilità da fatto illecito, il termine di prescrizione è più breve: 5 anni. Tuttavia, per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli il diritto si prescrive in 2 anni e, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
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Lo studio
Elisa Fea
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Trinità (CN)