Provvedimenti di separazione e divorzio esteri: quali limiti all'efficacia in Italia?

Scritto da: Elisa Fea - Pubblicato su IUSTLAB




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La normativa in materia di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995) stabilisce che hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi ai rapporti di famiglia quando sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della legge n. 218 del 1995 o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.


In Italia, i provvedimenti di separazione e divorzio, in presenza di figli minori, devono necessariamente pronunciarsi sulla loro regolamentazione. In mancanza, risultano contrari all'ordine pubblico.


Il Tribunale di Asti, con sentenza pubblicata il 4 agosto 2025, ha accolto la domanda congiunta di separazione e divorzio di due coniugi che, in Norvegia, avevano ottenuto dall'Autorità competente le autorizzazioni alla separazione ed al divorzio, senza però nulla prevedere sull'affido ed il mantenimento della figlia minore.


Il Tribunale ha ritenuto che i provvedimenti norvegesi in questione risultassero non conformi all'ordine pubblico italiano e, quindi, non potessero essere riconsciuti in Italia.

E' stata, quindi, accolta la richiesta di separazione consensuale e divorzio in Italia, alle condizioni di affidamento e mantenimento della minore indicate nel ricorso.





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Avvocato Elisa Fea a Trinità
Elisa Fea

Avvocato civilista in Provincia di Cuneo