Pubblicazione legale:
La normativa in materia di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995) stabilisce che hanno
effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi ai rapporti di famiglia quando sono stati pronunciati dalle autorità
dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della legge n. 218 del 1995 o
producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se
pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari
all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della
difesa.
In Italia, i provvedimenti di
separazione e divorzio, in presenza di figli minori, devono
necessariamente pronunciarsi sulla loro regolamentazione. In
mancanza, risultano contrari all'ordine pubblico.
Il Tribunale di Asti, con sentenza pubblicata il 4 agosto 2025, ha accolto la domanda
congiunta di separazione e divorzio di due coniugi che, in Norvegia,
avevano ottenuto dall'Autorità competente le autorizzazioni alla
separazione ed al divorzio, senza però nulla prevedere sull'affido
ed il mantenimento della figlia minore.
Il Tribunale ha ritenuto che i
provvedimenti norvegesi in questione risultassero non conformi
all'ordine pubblico italiano e, quindi, non potessero essere
riconsciuti in Italia.
E' stata, quindi, accolta la richiesta
di separazione consensuale e divorzio in Italia, alle condizioni di
affidamento e mantenimento della minore indicate nel ricorso.